Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 29 September 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:742
Date29 September 2022
Celex Number62021CC0555
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 29 settembre 2022 (1)

Causa C-555/21

UniCredit Bank Austria AG

contro

Verein für Konsumenteninformation

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – Rimborso anticipato dell’importo del credito – Riduzione del costo totale del credito – Riduzione proporzionale dei costi – Riduzione dei costi che non dipendono dalla durata del contratto – Costi dovuti a terzi»






1. Il diritto del consumatore, mutuatario di un credito, di rimborsare quest’ultimo in anticipo (con riduzione degli interessi e dei costi relativi alla restante durata del contratto) è riconosciuto da anni nelle norme dell’Unione (2).

2. Tale riconoscimento riguarda sia i crediti al consumo in generale (direttiva 2008/48/CE) (3) sia, specificamente, i crediti concessi ai consumatori per beni immobili residenziali (direttiva 2014/17/UE) (4).

3. La Corte si è pronunciata in merito alle conseguenze giuridiche del rimborso anticipato del credito al consumo nella sentenza dell’11 settembre 2019 (5), in risposta ad un rinvio pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 (6).

4. Le viene ora chiesto di interpretare l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 in relazione ad una clausola predisposta (clausola tipo) che un istituto bancario inserisce nei suoi contratti di credito garantiti da ipoteca. Il giudice del rinvio chiede, in particolare, se debba seguire l’orientamento stabilito dalla sentenza Lexitor.

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione europea

1. Direttiva 2008/48

5. L’articolo 3, lettera g), così recita:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(…)

g) “costo totale del credito per il consumatore”: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte».

6. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1:

«Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».

2. Direttiva 2014/17

7. Sono rilevanti per il presente procedimento, in particolare, i considerando 19, 50 e 66.

8. L’articolo 4 contiene le seguenti definizioni ai fini di detta direttiva:

«(…)

13) “costo totale del credito per il consumatore”: il costo totale del credito per il consumatore quale definito all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE, inclusi i costi della valutazione dei beni se tale valutazione è necessaria per ottenere il credito ma esclusi i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile. Sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito;

(...)

15) “tasso annuo effettivo globale” (TAEG): il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all’articolo 17, paragrafo 2, che corrisponde, su base annua, ai valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e oneri) futuri o esistenti pattuiti dal creditore e dal consumatore;

(…)».

9. L’articolo 25 dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.

2. Gli Stati membri possono provvedere affinché l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sia soggetto a determinate condizioni. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull’esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda del tipo di tasso debitore o del momento in cui il consumatore esercita il diritto, o restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato.

3. Gli Stati membri possono prevedere che il creditore abbia diritto, laddove giustificato, ad un indennizzo equo e obiettivo per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato, ma non impongono una sanzione penale al consumatore. A tale riguardo, l’indennizzo non è superiore alla perdita economica sofferta dal creditore. Nel rispetto di tali condizioni, gli Stati membri possono prevedere che l’indennizzo non possa superare un determinato livello o sia consentito soltanto per un certo periodo.

(...)

5. Se il rimborso anticipato cade in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, gli Stati membri possono prevedere che l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sia subordinato all’esistenza di un interesse legittimo del consumatore».

B. Diritto nazionale

10. L’articolo 20 dell’Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz (legge sul credito ipotecario e immobiliare) (7), rubricato «Rimborso anticipato», nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva quanto segue:

«1. Il mutuatario ha diritto, in qualsiasi momento, di rimborsare parzialmente o integralmente l’importo del credito prima della scadenza del periodo stabilito. Il rimborso anticipato dell’intero importo del credito, maggiorato degli interessi, è considerato come risoluzione del contratto di credito. In caso di rimborso anticipato del credito, gli interessi dovuti dal mutuatario sono ridotti in funzione della riduzione del debito residuo ed eventualmente in funzione della conseguente riduzione della durata del contratto. I costi dipendenti dalla durata del contratto sono ridotti proporzionalmente».

II. Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

11. La UniCredit Bank Austria AG (in prosieguo: la «UniCredit») utilizza nei suoi contratti di credito garantiti da ipoteca, rivolti ai consumatori, moduli che prevedono il diritto al rimborso anticipato del credito con riduzione degli interessi dovuti e dei costi dipendenti dalla durata del contratto.

12. I contratti contengono la seguente clausola tipo: «si precisa che le spese di gestione indipendenti dalla durata del contratto non vengono rimborsate, neppure proporzionalmente».

13. Il Verein für Konsumenteninformation (in prosieguo: il «VKI») è un’associazione per la tutela degli interessi dei consumatori che ha citato in giudizio la UniCredit dinanzi allo Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria), chiedendone la condanna a cessare l’utilizzo di tale clausola.

14. Il giudice di primo grado ha respinto tale domanda. L’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land, Vienna, Austria) per contro ha ammesso l’appello del VKI e ha accolto le conclusioni del ricorso.

15. L’Oberster Gerichtshof (Corte Suprema, Austria) deve pronunciarsi sul ricorso interposto dalla UniCredit avverso la sentenza di appello con cui essa chiede che sia ripristinata la sentenza di primo grado. Prima di farlo, detto giudice sottopone alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE (...) debba essere interpretato nel senso che esso osti a una normativa nazionale che prevede, in caso di esercizio del diritto del mutuatario di rimborsare parzialmente o integralmente l’importo del credito prima della scadenza del periodo stabilito, che gli interessi dovuti dallo stesso mutuatario e i costi dipendenti dalla durata del contratto siano ridotti proporzionalmente, mentre una simile disposizione non è prevista per i costi che non dipendono da tale durata».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

16. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta presso la cancelleria della Corte il 9 settembre 2021.

17. Hanno presentato osservazioni scritte il VKI, la UniCredit, il governo italiano e la Commissione europea.

18. Il 7 luglio 2022 si è tenuta un’udienza alla quale hanno partecipato il VKI, la UniCredit, il governo tedesco, il governo italiano e la Commissione.

IV. Analisi

A. Considerazioni preliminari

19. La prima direttiva in materia di credito al consumo risale al 1987. Essa escludeva dal proprio ambito di applicazione i contratti di credito destinati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o da costruirsi, nonché al restauro o al miglioramento di un immobile in quanto tale. Solo alcune delle sue disposizioni erano applicabili ai contratti di credito garantiti da ipoteca su un bene immobile che, eccezionalmente, non fossero già esclusi da tale previsione.

20. Quasi trent’anni dopo, la direttiva 2014/17 istituisce (parzialmente) un quadro normativo comune per i contratti di credito al consumo garantiti da ipoteca o da altro tipo di garanzia comparabile su beni immobili residenziali.

21. La disciplina separata di questi ultimi contratti viene generalmente spiegata con le differenze tra i mercati del credito al consumo e quelli del credito per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. Vengono inoltre evidenziate le disparità esistenti tra le tecniche di ciascuna categoria di credito e le garanzie consuete nell’uno e nell’altro.

22. Nonostante tali differenze, varie disposizioni della direttiva 2014/17 sono state...

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