Opinion of Advocate General Collins delivered on 24 November 2022.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62021CC0575
ECLIECLI:EU:C:2022:930
Date24 November 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ANTHONY MICHAEL COLLINS

presentate il 24 novembre 2022 (1)

Causa C575/21

WertInvest Hotelbetriebs GmbH

contro

Magistrat der Stadt Wien,

con l’intervento di:

Verein Alliance for Nature

[Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria)]

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Determinazione della necessità di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale sulla base di soglie o criteri fissati da uno Stato membro – Progetto di riassetto urbano in una zona classificata dall’UNESCO come sito del patrimonio mondiale – Normativa nazionale che subordina l’effettuazione di una valutazione dell’impatto ambientale al raggiungimento di soglie di utilizzo di superficie e di superficie lorda di pavimento»






I.Introduzione

1. Vienna è una città con un ricco patrimonio storico, culturale e architettonico. Nata come insediamento celtico, essa divenne la strategica città romana di Vindobona. Nel 1857, le mura e le altre difese erette intorno alla città nel XIII secolo furono abbattute e sostituite dalla Ringstraße, inaugurata nel 1865, lungo la quale sono stati costruiti molti grandi edifici pubblici nello stile dell’eclettismo storicista, talvolta chiamato Ringstraßenstil, che utilizza elementi dell’architettura classica, gotica, rinascimentale e barocca. L’UNESCO ha inserito il centro storico di Vienna, compresa la Ringstraße, tra i siti del patrimonio dell’umanità.

2. A circa 250 m dalla parte della Ringstraße chiamata Schubertring, una società privata intende realizzare il progetto «ICV Heumarkt Neu – Neubau Hotel InterContinental, Wiener Eislaufverein WEV» (in prosieguo: il «progetto Heumarkt Neu») (2). Il progetto Heumarkt Neu prevede la demolizione dell’esistente Hotel InterContinental e la sostituzione dello stesso con diverse nuove strutture, tra cui un edificio a torre di 19 piani destinato ad uso alberghiero, commerciale, congressuale, residenziale e per uffici, oltre a una pista di pattinaggio sotterranea, un palazzetto dello sport, una piscina e un parcheggio con 275 posti auto. Si prevede che il progetto Heumarkt Neu occuperà circa 1,55 ha, con una superficie lorda di pavimento di circa 89 000 m².

3. Il progetto è stato oggetto di contestazioni a causa della sua vicinanza al centro di Vienna, sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO, e dell’asserito impatto dell’altezza dell’edificio a torre inserito nel progetto sullo «skyline» della città. La domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria) di cui trattasi chiede in sostanza se uno Stato membro che decida di stabilire che i progetti devono essere sottoposti a una valutazione dell’impatto ambientale in funzione di soglie o criteri adottati dal medesimo Stato membro possa essere tenuto a prendere tale decisione mediante l’esame caso per caso di un progetto che, pur non raggiungendo le soglie o i criteri prescritti, potrebbe avere effetti significativi sull’ambiente.

II.Disposizioni normative pertinenti

A.Diritto dellUnione

4. Il preambolo della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (3), come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (4), enuncia, in particolare, i seguenti principi:

«(7) L’autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull’ambiente dovrebbe essere concessa solo a seguito della valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni sull’ambiente. Tale valutazione andrebbe fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente ed eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato dal progetto.

(8) I progetti appartenenti a determinate classi hanno ripercussioni di rilievo sull’ambiente; pertanto, questi progetti dovrebbero essere per principio sottoposti ad una valutazione sistematica.

(9) I progetti appartenenti ad altre classi non hanno necessariamente ripercussioni di rilievo sull’ambiente in tutti i casi. Detti progetti dovrebbero essere sottoposti a una valutazione qualora gli Stati membri ritengano che possano influire in modo rilevante sull’ambiente.

(10) Gli Stati membri possono fissare le soglie o i criteri per stabilire quali di questi progetti debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell’entità del loro impatto ambientale. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad esaminare caso per caso i progetti al di sotto di tali soglie o al di fuori di tali criteri.

(11) Nel fissare tali soglie o criteri e nell’esaminare caso per caso i progetti, per stabilire quali di questi debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell’entità del loro impatto ambientale, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei pertinenti criteri di selezione contenuti nella presente direttiva. Secondo il principio di sussidiarietà, gli Stati membri sono i soggetti più idonei per l’applicazione di detti criteri nei casi concreti».

5. L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 stabilisce che essa si applica alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati (5) che possono avere un impatto ambientale significativo.

6. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto sull’ambiente. Detti progetti sono definiti dall’articolo 4».

7. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 recita:

«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

a) popolazione e salute umana;

b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE [del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7] e della direttiva 2009/147/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7)];

c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;

d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

e) interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d)».

8. Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2011/92:

«(...)

2) Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale decisione, mediante

a) un esame del progetto caso per caso;

o

b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro.

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

3) Qualora sia effettuato un esame caso per caso o siano fissate soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell’allegato III. Gli Stati membri possono fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto di una determinazione a norma dei paragrafi 4 e 5, né di una valutazione dell’impatto ambientale, e/o soglie o criteri per stabilire in quali casi i progetti debbono comunque essere sottoposti a una valutazione dell’impatto ambientale, pur senza essere oggetto di una procedura di determinazione a norma dei paragrafi 4 o 5.

(...)».

9. L’allegato II della direttiva 2011/92 è intitolato «Progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 2». Il punto 10 dello stesso prevede che i «progetti di infrastruttura» includano «progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi».

10. L’allegato III della direttiva 2011/92 è intitolato «Criteri di selezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3 (Criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell’allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell’impatto ambientale)». Il punto 1 stabilisce che le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare: a) delle dimensioni e della concezione dell’insieme del progetto; b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati; c) dell’uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità; d) della produzione di rifiuti; e) dell’inquinamento e dei disturbi ambientali; f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche; g) dei rischi per la salute umana.

11. Per quanto rilevante ai fini delle problematiche sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, il punto 2 dell’allegato III, della direttiva 2011/92, intitolato «Localizzazione dei progetti», dispone che deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: a) dell’utilizzo del territorio esistente e approvato; b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e del relativo sottosuolo; c) della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione, tra l’altro, alle zone a forte densità demografica e alle zone di importanza storica, culturale o archeologica.

12. Al punto 3 dell’allegato III della direttiva 2011/92...

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1 cases
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 19 January 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 January 2023
    ...non publié, EU:C:2018:356, points 66 et 67) et conclusions de l’avocat général Collins dans l’affaire Wertinvest Hotelbetrieb (C‑575/21, EU:C:2022:930, point 47), reflétant la jurisprudence constante relative à la directive « habitats », notamment l’arrêt du 7 septembre 2004, Waddenverenigi......