Opinion of Advocate General Pikamäe delivered on 26 January 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:52
Date26 January 2023
Celex Number62021CC0660
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 26 gennaio 2023 (1)

Causa C660/21

Procureur de la République

Procedimento penale

a carico di

K.B.,

F.S.

[domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône (Tribunale penale di Villefranche-sur-Saône) (Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Articolo 82, paragrafo 2, TFUE – Principi di fiducia e di riconoscimento reciproco – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Diritto di essere informati del proprio diritto al silenzio – Direttiva 2012/13/UE – Articoli 3 e 4 – Diritti della difesa – Tutela giurisdizionale effettiva – Giurisprudenza nazionale che vieta al giudice penale di rilevare d’ufficio una violazione dei diritti processuali derivanti dal diritto dell’Unione – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principi di equivalenza e di effettività»






1. «Unita nella diversità» è il motto dell’Unione Europea (2), e questi sono i termini della sfida che essa deve affrontare nella sua costruzione, poiché l’equilibrio tra questi due poli può essere difficile da trovare. È il caso della cooperazione giudiziaria in materia penale, che tradizionalmente fa riferimento alla sovranità nazionale, e più in particolare della procedura penale, che è giustamente considerata «uno dei settori del diritto penale più profondamente radicati nelle tradizioni giuridiche o nella cultura giuridica degli Stati, o addirittura nelle loro tradizioni culturali o nella loro cultura» (3).

2. La causa in esame riguarda precisamente la delicata questione del ruolo del giudice penale nella fase di giudizio, in cui la Corte è chiamata a rispondere alla seguente questione: se spetti al giudice rilevare un vizio di forma relativo alla violazione del diritto dell’imputato di essere informato del suo diritto al silenzio.

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

3. Sono rilevanti per la presente causa l’articolo 82, paragrafo 2, TFUE, gli articoli 3, 4 e l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE (4), gli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Diritto francese

4. L’articolo 63‑1 del code de procédure pénale (codice di procedura penale; in prosieguo: il «CPP») così prevede:

«La persona posta in stato di fermo di polizia è immediatamente informata da un ufficiale di polizia giudiziaria o, sotto il controllo di quest’ultimo, da un agente di polizia giudiziaria, in una lingua che essa comprende, se del caso mediante il modulo di cui al tredicesimo comma:

1° del suo stato di fermo di polizia, così come della durata del provvedimento e della o delle possibili proroghe di quest’ultimo;

2° della qualifica, della data e del luogo presunti della violazione che è sospettata di aver commesso o tentato di commettere e dei motivi menzionati all’articolo 62‑2, paragrafi da 1 a 6, che giustificano la sua sottoposizione a fermo di polizia;

3° del fatto che essa gode:

- del diritto di far avvisare un congiunto e il suo datore di lavoro nonché, se è cittadina straniera, le autorità consolari dello Stato di cui è cittadina e, se del caso, di comunicare con tali persone, ai sensi dell’articolo 63‑2;

- del diritto di essere esaminata da un medico, ai sensi dell’articolo 63‑3;

- del diritto di essere assistita da un avvocato, ai sensi degli articoli da 63‑3‑1 a 63‑4‑3;

- ove necessario, del diritto di essere assistita da un interprete;

- del diritto di consultare, quanto prima e al più tardi prima dell’eventuale proroga del fermo di polizia, i documenti di cui all’articolo 63‑4‑1;

- del diritto di presentare osservazioni al procureur de la République (procuratore della Repubblica) o, se del caso, al juge des libertés et de la détention (giudice competente per l’adozione di misure restrittive della libertà personale), quando tale magistrato decide sull’eventuale proroga del fermo di polizia, finalizzate a porre fine a tale provvedimento. Se la persona non viene portata dinanzi al magistrato, può far conoscere le proprie osservazioni oralmente in un verbale di audizione che viene comunicato al magistrato prima che si pronunci sulla proroga del provvedimento;

- del diritto, nel corso delle audizioni, dopo aver declinato le proprie generalità, di fare dichiarazioni, di rispondere alle domande che le sono poste o di tacere.

Se la persona è affetta da sordità e non sa né leggere, né scrivere, deve essere assistita da un interprete in lingua dei segni o da qualsiasi persona qualificata che padroneggi un linguaggio o un metodo che consenta di comunicare con essa. Si può altresì ricorrere a qualsiasi dispositivo tecnico che consenta di comunicare con una persona affetta da sordità.

Se la persona non comprende il francese, i suoi diritti devono esserle comunicati da un interprete, se del caso dopo che le sia stato consegnato un modulo per esserne immediatamente informata.

L’indicazione delle informazioni fornite ai sensi del presente articolo è inserita nel verbale dell’esecuzione del fermo di polizia e firmata dalla persona sottoposta al fermo. L’eventuale rifiuto di sottoscrizione deve esservi menzionato.

Ai sensi dell’articolo 803‑6, al momento della comunicazione del fermo, alla persona viene consegnato un documento che enuncia tali diritti».

5. L’articolo 385, primo comma, del CPP prevede quanto segue:

«Il tribunal correctionnel (Tribunale penale, Francia) ha il potere di dichiarare la nullità dei procedimenti ad esso sottoposti, tranne quando la questione gli è stata sottoposta dal giudice istruttore o dalla sezione istruttoria».

6. Ai sensi dell’articolo 802 dello stesso codice:

«In caso di violazione delle forme prescritte dalla legge a pena di nullità o di inosservanza di forme sostanziali, qualsiasi organo giurisdizionale, compresa la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), cui sia stata presentata una domanda di annullamento o che rilevi d’ufficio una tale irregolarità, può pronunciare la nullità solo qualora quest’ultima abbia avuto l’effetto di ledere gli interessi della parte che essa riguarda».

Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale

7. Nella serata del 22 marzo 2021, alcuni agenti di polizia giudiziaria hanno notato la presenza sospetta in un parcheggio aziendale di due individui che cercavano di nascondersi. Gli agenti hanno notato che il serbatoio di un autocarro parcheggiato in tale parcheggio era aperto e che in prossimità si trovavano alcune taniche. Alle ore 22.25, nell’ambito di un’indagine in flagranza di reato per fatti di furto di carburante, hanno arrestato le due persone sospette, K.B. e F.S., che sono stati ammanettati per evitare tentativi di fuga.

8. Dopo aver interrogato K.B. e F.S., gli agenti di polizia hanno avvisato un ufficiale di polizia giudiziaria, che ha chiesto l’immediata presentazione delle due persone arrestate per porle in stato di fermo di polizia.

9. Gli stessi agenti hanno poi chiamato un altro ufficiale di polizia giudiziaria, che è giunto sul posto alle ore 22.40 e ha perquisito il veicolo di K.B. e F.S. Tale agente ha anche posto loro alcune domande a cui hanno risposto. Durante la perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti elementi a carico, quali alcuni tappi, un imbuto e una pompa elettrica.

10. Alle ore 22.50 al procureur de la République (procuratore della Repubblica; in prosieguo: il «pubblico ministero») è stata notificata la sottoposizione a fermo di polizia di F.S. e K.B., ai quali sono stati comunicati i loro diritti, rispettivamente alle ore 23.00 e 23.06.

11. Il giudice del rinvio, chiamato a giudicare K.B. e F.S. per reati in concorso di furto di carburante, constata che erano stati compiuti atti di indagine e raccolte dichiarazioni autoincriminanti prima che K.B. e F.S. fossero stati informati dei loro diritti, quali previsti dagli articoli 3 e 4 della direttiva 2012/13. In considerazione del carattere tardivo della sottoposizione in stato fermo di polizia, della notifica al pubblico ministero e della comunicazione dei diritti, compreso il diritto al silenzio, la perquisizione del veicolo, il fermo di polizia degli indagati e tutti gli atti che ne derivano dovrebbero, in linea di principio, essere annullati.

12. Al riguardo il giudice del rinvio ricorda che, in base alla giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione), salvo circostanze insormontabili, qualsiasi ritardo nel comunicare alle persone arrestate i loro diritti e nell’informare il pubblico ministero, costituisce un motivo di nullità del provvedimento di fermo di polizia di tali persone.

13. Tuttavia, la Cour de cassation (Corte di cassazione) avrebbe anche stabilito che gli organi giudicanti non hanno il diritto di sollevare d’ufficio un’eccezione di nullità del procedimento, ad eccezione dell’incompetenza, poiché l’imputato, che ha il diritto di essere assistito da un avvocato quando compare o è rappresentato dinanzi a un organo giudicante, è legittimato a sollevare una tale eccezione, e che all’imputato è riconosciuta la medesima facoltà in appello se non è comparso o non è stato rappresentato in primo grado (5).

14. Tuttavia, all’udienza di trattazione relativa a K.B. e F.S., i rispettivi difensori non hanno sollevato alcuna eccezione di nullità del procedimento.

15. Il giudice del rinvio ritiene che da tale giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione) risulterebbe che non è il giudice penale ad assicurare al singolo il primato e l’effetto utile del diritto dell’Unione, ma l’avvocato di quest’ultimo. Di conseguenza, nei casi di microcriminalità e/o per i soggetti che non siano assistiti da un avvocato, il giudice non potrebbe assicurare l’effettività del diritto dell’Unione rilevando, ove necessario d’ufficio, la sua violazione.

16. A tal proposito, il giudice del rinvio richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 23 de marzo de 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 March 2023
    ...10 Véase el punto 25 de mis conclusiones que he presentado en el asunto K.B. y F.S. (Apreciación de oficio en el ámbito penal) (C‑660/21, EU:C:2023:52). 11 Sentencia de 19 de septiembre de 2019, Rayonna prokuratura Lom (C‑467/18, EU:C:2019:765), apartado 53. El subrayado es mío. 12 El subra......
1 cases
  • Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 23 de marzo de 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 March 2023
    ...10 Véase el punto 25 de mis conclusiones que he presentado en el asunto K.B. y F.S. (Apreciación de oficio en el ámbito penal) (C‑660/21, EU:C:2023:52). 11 Sentencia de 19 de septiembre de 2019, Rayonna prokuratura Lom (C‑467/18, EU:C:2019:765), apartado 53. El subrayado es mío. 12 El subra......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT