Renew Consorzio Energie Rinnovabili v European Commission and Italian Republic.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Writing for the Court | Rosas |
| ECLI | ECLI:EU:C:2019:768 |
| Docket Number | C-325/19 |
| Date | 19 September 2019 |
| Procedure Type | Recurso por responsabilidad |
ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
19 settembre 2019 (*)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Archiviazione di una denuncia vertente sulla legislazione italiana in materia di energie rinnovabili – Presunta inosservanza del diritto dell’Unione europea – Responsabilità extracontrattuale della Repubblica italiana – Impugnazione manifestamente irricevibile»
Nella causa C‑325/19 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 aprile 2019,
Renew Consorzio Energie Rinnovabili, con sede a Roma (Italia), rappresentato da G. Passalacqua, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione europea,
Repubblica italiana,
convenute in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da C. Toader, presidente di sezione, A. Rosas (relatore) e M. Safjan, giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con l’impugnazione proposta, il Renew Consorzio Energie Rinnovabili chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 20 febbraio 2019, Renew Consorzio Energie Rinnovabili/Commissione e Italia (T‑39/19, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2019:111), con la quale quest’ultimo ha respinto, in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte per manifesta incompetenza, il suo ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione Ares (2018) 5957391 della Commissione, del 21 novembre 2018, recante rifiuto di avviare un procedimento di constatazione di un inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE nei confronti della Repubblica italiana (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, dall’altro, alla condanna della Repubblica italiana al risarcimento del danno che il medesimo avrebbe subìto a causa di tale violazione.
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
2 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 gennaio 2019, il ricorrente ha presentato, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, e dell’articolo 268 TFUE, un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa e alla condanna di quest’ultima al risarcimento del danno asseritamente subìto a causa di tale inadempimento.
3 Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale, in applicazione dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, ha respinto il succitato ricorso in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte per manifesta incompetenza.
4 In primo luogo, il Tribunale ha respinto in quanto manifestamente irricevibile la domanda del ricorrente diretta all’annullamento della decisione controversa.
5 A tale riguardo, al punto 6 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ricordato che i singoli non sono legittimati a impugnare il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento di constatazione di un inadempimento nei confronti di uno Stato membro.
6 Al punto 7 della stessa ordinanza, il Tribunale ha dichiarato che una decisione della Commissione, quale la decisione controversa, che presenta carattere negativo, va considerata in funzione della natura della domanda di cui costituisce la risposta.
7 Il Tribunale ha ricordato che l’articolo 263, quarto comma, TFUE prevede che qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste all’articolo 263, commi primo e secondo, TFUE, un ricorso di annullamento contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.
8 A tale proposito, il Tribunale ha constatato, al punto 9 dell’ordinanza impugnata, che, nell’ambito del procedimento di constatazione di un inadempimento disciplinato dall’articolo 258 TFUE, i soli atti che la Commissione può essere indotta ad adottare sono rivolti agli Stati membri. Inoltre, esso ha rilevato che dal sistema previsto all’articolo 258 TFUE risulta che né il parere motivato né l’adizione della Corte attraverso l’effettivo deposito di un ricorso siffatto...
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Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 septembre 2020.#Roumanie contre Commission européenne.#Pourvoi – Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Décision de la Commission européenne excluant des dépenses du financement de l’Union européenne – Notification au destinataire – Erreur d’impression de l’annexe – Publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne – Délai de recours – Point de départ – Tardiveté – Principe de sécurité juridique – Respect du principe du contradictoire.#Affaire C-498/19 P.
...C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 111, ainsi qu’ordonnance du 19 septembre 2019, Renew Consorzio Energie Rinnovabili/Commission et Italie, C‑325/19 P, non publiée, EU:C:2019:768, point 51 En l’espèce, il suffit de relever que, par son argumentation reproduite au point 41 du présent arrêt, la......