Osservazioni sul contenuto e sul valore giuridico del preambolo del Trattato sull'Unione europea

AuthorCarlo Curti Gialdino
Pages457-481
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Carlo Curti Gialdino
Osservazioni sul contenuto
e sul valore giuridico del preambolo
del Trattato sull’Unione europea*
S: 1. Osservazioni preliminari. Il contenuto e la funzione del preambolo negli accordi
internazionali. – 2. Il contenuto del preambolo del Trattato sull’Unione europea quale risulta
dalla stratificazione del Trattato di Maastricht e successive modificazioni. – 3. Il manteni-
mento del riferimento ai dodici Stati contraenti il Trattato di Maastricht. – 4. L’assenza del
riferimento ai popoli dell’Unione come incipit del preambolo. – 5. La continuità del proces-
so d’integrazione europea e i riflessi sulla natura giuridica dell’UE: il concetto di Federazione
di Stati-Nazione. – 6. I fondamenti ideali dell’UE: le eredità culturali, religiose e umanistiche
dell’Europa e l’assenza di un riferimento esplicito alle radici cristiane. – 7. L’ancoraggio ai
diritti fondamentali quale elemento qualificante della costruzione europea. – 8. Il valore
giuridico del preambolo. Gli orientamenti desumibili dalla dottrina e dalla giurisprudenza
internazionale. Le indicazioni che si ricavano dalla giurisprudenza e dalla prassi CE/UE.
1. Risale all’antichità la prassi di far precedere i trattati da un preambolo1.
Infatti, troviamo un preambolo già nel trattato di pace del 1278 a.C. tra il
Faraone d’Egitto Ramsesse II ed Hauttusilli II, Re degli Ittiti, che è il più antico
accordo internazionale che ci sia pervenuto. Fin da allora, allorché previsto, il
preambolo costituisce la parte iniziale del trattato e precede la parte c.d. dispo-
sitiva. Di regola, il preambolo inizia con l’enumerare le Parti contraenti, attra-
verso la menzione dei nomi dei Capi di Stato contraenti o dei loro governi
oppure menzionando i nomi delle persone che hanno firmato l’atto, con l’indi-
cazione degli Stati in nome dei quali esse hanno agito. Contiene poi l’indica-
* Il presente scritto è destinato anche al Liber Amicorum Claudio Zanghì.
1 Sul preambolo degli accordi internazionali v. specialmente P. Y, Le préambule des traités
internationaux, Fribourg, 1941; I., L’interprétation des traités et le rôle du préambule dans
cette interprétation, in Revue de droit international et de science diplomatiques et politiques,
1942, p. 22 ss.; L. D, Präambel, in H. J. S (Hrsg.), Wörterbuch des Völker-
rechts, Berlin, 1961, p. 790 s.; J. A. C C, Valoración jurídica de los preámbulos
de los tratados internacionales, Pamplona, 1973; H. D. T, Preamble, in EPIL, III,
1997, p. 1097 s.; E. S, Le préambule, in E. Y, T. B (eds.), Liber amicorum Jud-
ge Mohammed Bedjaoui, La Haye-London-Boston, 1999, p. 253 ss.; M. M M, Pre-
amble, in The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2006 (www.mpepil.com,
reperibile on line).
Carlo Curti Gialdino
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zione, più o meno elaborata, dell’oggetto o delle finalità dell’accordo e termina
fornendo l’indicazione nominativa dei plenipotenziari2.
Se, generalmente, il preambolo degli accordi bilaterali è “breve”3 e non pre-
senta grande interesse, il discorso è notevolmente diverso per gli accordi multila-
terali, che spesso contengono preamboli “lunghi”. Ciò avviene, ad esempio, per
quanto riguarda gli accordi di codificazione4 e, soprattutto, con riferimento agli
accordi istitutivi di enti internazionali5. Rispetto a questi ultimi, il preambolo
svolge una ulteriore, particolare, funzione: quella di costituire una fonte di legit-
timità dell’ente, nella misura in cui fornisce la giustificazione della creazione
dell’organizzazione internazionale, che, di regola, concretamente risulta istituita
alla fine del preambolo. Nella medesima parte finale del preambolo è indicata
sovente la stessa denominazione dell’ente. Tale denominazione, a sua volta, rive-
ste una finalità simbolica, oltreché informativa, la cui scelta dipende, per un
verso, dalla specificità dell’oggetto dell’ente e, per l’altro, dal suo ambito geogra-
fico di attività6. Talvolta, le enunciazioni contenute nel preambolo indicano la
volontà delle Parti contraenti di segnare una sorta di “rottura” con il recente pas-
sato7 creando una forte solidarietà fra gli Stati membri. Talaltra, come avviene,
segnatamente, quando si è in presenza di una successione tra organizzazioni
internazionali o di un approfondimento della cooperazione organizzata tra gli
Stati membri per il tramite di un ente internazionale, il preambolo fornisce la
motivazione delle dette vicende. In ogni caso, il preambolo inquadra e orienta
l’attività specifica dell’ente internazionale, cosicché il riferimento agli obiettivi
iscritti nel preambolo costituisce elemento privilegiato d’interpretazione ai fini,
soprattutto, della delimitazione ratione materiae delle competenze dell’organiz-
zazione e ratione loci della sfera spaziale d’azione dell’ente.
2. Conformemente alla prassi degli accordi istitutivi di enti internazionali,
anche il Trattato sull’Unione europea (di seguito TUE) si apre con un preambolo
2 Per gli aspetti denitori, v. soprattutto J. B (dir.), Dictionnaire de la terminologie
du droit international, Paris, 1960, p. 465 s.; A. M, Dizionario giuridico diplomatico,
Milano, 1991, p. 453; J. S (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles,
2001, p. 864 s.
3 Così, ad esempio, negli accordi di carattere commerciale e tecnico, il preambolo si limita a
menzionare il comune intento di sviluppare la collaborazione economica; nei trattati di carattere
politico, invece, il preambolo è impiegato per porre in rilievo e rinsaldare i legami di pace e di
amicizia tra i Paesi.
4 V., al riguardo, E. S, op. cit., p. 258 ss.
5 In generale, sui preamboli degli accordi istitutivi di organizzazioni internazionali v. B. M-
 M, Le préambule des actes constitutifs des organisations internationales, in RHDI,
2010, p. 635 ss.
6 Ibidem, p. 647.
7 V., ad esempio, il 1° cpv. della Carta delle Nazioni Unite, nel quale i popoli delle Nazioni
Unite si dichiarano risoluti “[à] préserver les générations futures du éau de la guerre qui deux fois
en l’espace d’une vie humaine a inigé à l’humanité d’indicibles souffrances” ed il 3° cpv. pream-
bolo del Trattato sull’Unione europea, in cui gli Stati membri rammentano “l’importanza storica
della ne della divisione del continente europeo”.

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