La competenza dell'Unione europea ad adottare norme di diritto penale ex art. 83, par. 2, TFUE e sue possibili applicazioni

AuthorStefano Montaldo
PositionAssegnista di ricerca in Diritto dell'Unione europea nell'Università degli studi di Torino
Pages101-126
101
Studi sull’integrazione europea, VIII (2013), pp. 101-126
Stefano Montaldo*
La competenza dell’Unione
europea ad adottare norme
di diritto penale ex art. 83, par. 2,
TFUE e sue possibili applicazioni
S: 1. La genesi dell’art. 83, par. 2, TFUE: il dibattito sull’estensione della competenza
dell’Unione europea in materia penale. – 2. Il primo presupposto dell’art. 83, par. 2, TFUE:
l’adozione di norme di armonizzazione degli ordinamenti nazionali. – 3. Il secondo presup-
posto: l’indispensabilità delle norme penali per l’efficacia dell’azione UE. – 4. Un’ipotesi
paradigmatica di applicazione dell’art. 83, par. 2, TFUE: il caso della contraffazione delle
indicazioni geografiche degli alimenti. – 5. La contraffazione alimentare attraverso la lente
di ingrandimento di norme penali europee: possibili criteri di portata generale per l’applica-
zione dell’art. 83, par. 2, TFUE.
1. L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha segnato un decisivo punto
di svolta nella definizione delle competenze dell’Unione europea nel settore
della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale1. Grazie all’estin-
zione della “struttura a tempio”, la disciplina di questo settore è stata trasferita
nei Capi 4 e 5 del Titolo V TFUE, nel complesso dedicato allo Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia. A questa modifica strutturale è conseguito un radicale
mutamento di approccio alla materia, dettato dall’abbandono del paradigma
intergovernativo, in favore dell’estensione dei metodi decisionali e degli stru-
menti normativi propri dell’esperienza comunitaria2.
Nel contesto del rafforzamento delle competenze dell’Unione europea nel
settore della cooperazione penale, un profilo di particolare interesse è costituito
* Assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione europea nell’Università degli studi di Torino.
1 V., ex multis, S. P, The Treaty of Lisbon and the Reform of Police and Judicial Coopera-
tion in Criminal Matters, in Yearbook of European Law, 2008, p. 115.
2 Ancor prima del Trattato di Lisbona, la dottrina offriva una lettura evolutiva del terzo pilastro,
evidenziando come, grazie all’attivismo del legislatore ed all’insostituibile contributo propulsivo del-
la Corte, già si potesse rilevare un progressivo ravvicinamento fra i pilastri UE. V. F. M, C.
A, Il “terzo pilastro” dell’Unione: problematiche istituzionali, sviluppi giurisprudenziali,
prospettive, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2007, p. 773; V. M, The Third Wave of Third
Pillar Law. Which Direction for EU Criminal Justice?, in European Law Review, 2009, p. 523 ss.
Stefano Montaldo
102
dal disposto dell’art. 83, par. 2, TFUE. Esso infatti conferisce al legislatore euro-
peo il potere di adottare direttive, recanti norme penali minime, nell’ambito di
politiche dell’Unione già soggette a disciplina di armonizzazione e non afferenti
alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Questa potestà è
tuttavia circoscritta ai casi in cui il ravvicinamento delle disposizioni penali sia
necessario e funzionale alla piena efficacia dell’azione europea in detti ambiti3.
Un ulteriore limite riguarda poi il contenuto dell’eventuale intervento normativo
dell’Unione, che deve essere circoscritto alla previsione di standard minimi
comuni per la definizione di fattispecie penali o misure sanzionatorie4.
La disposizione in esame trae origine dal dibattito sulla competenza della
Comunità europea a fissare sanzioni, eventualmente di natura penale, per assi-
curare in maggior grado il perseguimento delle finalità sottese alle politiche
previste dai Trattati5. La questione aveva tratto origine da un filone giurispru-
denziale della Corte di giustizia culminato con le pronunce Reati ambientali e
Sicurezza marittima, che qui occorre brevemente richiamare, riguardanti l’indi-
viduazione della corretta base giuridica per l’adozione di norme in tema di tutela
dell’ambiente.
Nel primo caso6, la controversia sorta fra Commissione e Consiglio verteva
sulla decisione quadro 2003/80/GAI, adottata dal Consiglio stesso in forza degli
articoli 29, 31 e 34 TUE7. Nella sua proposta, la Commissione aveva indicato
quale base giuridica l’art. 175, par. 1, TCE. Tuttavia, come precisato nei ‘consi-
derando’ dell’atto, i rappresentanti degli Stati membri riuniti in Consiglio ave-
vano inteso incorporare nel documento alcune norme di diritto penale sostanziale.
Di conseguenza, avevano ritenuto che il progetto trascendesse le prerogative della
Comunità. Onde evitare il fallimento dell’iter normativo, era stata disposta la
modifica del richiamo alla base giuridica, senza sottoporre ulteriormente la pro-
blematica alla Commissione8. La Commissione sollecitava dunque l’annulla-
3 In termini generali, sull’art. 83, par. 2, TFUE v. C. L, The Resources of Euro-
pean Security: Developing the EU Treaty Basis for Police Cooperation and Judicial Cooperation
in Criminal Matters, in Revue européenne de droit public, 2008, p. 125; A. B, La compe-
tenza penale accessoria dell’Unione europea: problemi e prospettive, in Diritto penale contempo-
raneo, 2012, p. 43.
4 L’iter decisionale per l’adozione di tali norme minime è individuato per relationem alla pro-
cedura indicata dal Trattato per la materia extrapenale di volta in volta interessata.
5 V. le sentenze della Corte di giustizia del 1° settembre 2005, causa C-176/03, Commissione c.
Consiglio, c.d. “Reati ambientali”, Raccolta, p. I-7879; e del 23 ottobre 2007, causa C-440/05, Com-
missione c. Consiglio, c.d. “Sicurezza marittima”, ivi, p. I-9097. Per approfondimenti v. ex multis A.
D, O. L, The Ever-Longer Arm of EC Law: the Extension of Community Competence into
the Field of Criminal Law, in Common Market Law Review, 2008, p. 131; S. P, The European
Community’s Criminal Law Competence: the Plot Thickens, in European Law Review, 2008, p. 399.
6 V., fra i numerosi commenti, C. H, La comunitarizzazione della tutela penale e il
principio di legalità nell’ordinamento comunitario, in Rivista di diritto internazionale privato e
processuale, 2006, p. 941.
7 Decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla protezione dell’am-
biente attraverso il diritto penale, GUUE L 29, 5 febbraio 2003, p. 55 ss.
8 V. in particolare il 7° ‘considerando’ della decisione quadro.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT