I presupposti per il funzionamento del sistema dublino: le Direttive 'accoglienza' e 'procedure

AuthorGiuseppina Pizzolante
Pages185-226
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CAPITOLO QUARTO
I PRESUPPOSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
DUBLINO: LE DIRETTIVE “ACCOGLIENZA” E “PROCEDURE
SOMMARIO: 1. I sistemi di accoglienza dei richiede nti asilo negli Stati membri. -
2. Il trattenimento dei richiedenti asilo. - 3. I meccanismi di reinsediamento
quale strumento di carattere complementare nell’ambito d el regime di pro-
tezione internazionale ed alternativa agli ingressi irregolari. - 4. L’ap-
plicazione della dir ettiva sui “lungo residenti” a coloro che godono di pro-
tezione internazionale. - 5. La proposta della Commissione di modifica del
regolamento del Consiglio (CE) 539/2001. Regime dei visti e liberalizzazione.
- 6. Le procedure applicabili per la concessione o la revoca della protezione in-
ternazionale. Verso una procedura comune integrata. - 7. Le procedure “specia-
li” previste dalla direttiva 2005/85/CE e la nozione di “paese sicuro”. - 8. Le
procedure di impugnazione. - 9. L’accoglimento del “metodo” della procedura
unica. - 10. L’abuso delle poli tiche europee di riammissione e la salvaguar-
dia dell’integrità dei sistemi di protezione internazionale.
1. I sistemi di accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri
Dopo la conclusione del vertice di Laeken, la Commissione si
è occupata di elaborare una proposta di direttiva sulle norme mi-
nime di accoglienza dei richiedenti asilo. La proposta, discussa ed
emendata in diverse occasioni al fine di “livellare” gli standard di
tutela e di concedere maggiore discrezionalità ai singoli Stati
membri, è stata adottata definitivamente il 27 gennaio 2003. La
direttiva 2003/9/CE (“direttiva accoglienza”), che è diretta ad ar-
monizzare le norme degli Stati membri sulle condizioni di acco-
glienza dei richiedenti asilo1, si ispira al modello dell’Immigration
1 In Italia la direttiva è stata attuata con il d.lgs. 30 maggio 2005, n. 140,
recante “Attuazione della direttiva 20 03/9/CE che stabilisce norme minime rela-
tive all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri” (c.d. decreto acco-
glienza), in GURI n. 168, 21 luglio 2005, destinato ad applicarsi nei riguardi dei
richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale, che
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Asylum Act, adottato nel Regno Unito nell’aprile del 2000, in spe-
cie con riferimento alla scelta del luogo di residenza e per la restri-
zione della libertà di movimento dei richiedenti asilo. Infatti, anche
se la direttiva riconosce, in via di principio, la libera circolazione
al richiedente asilo, consente, regolandone le modalità, nell’art. 7,
che gli Stati membri «possano stabilire un luogo di residenza per il
richiedente asilo, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico
o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace
della domanda» e che «ove risultasse necessario, ad esempio per
motivi legali o di ordine pubblico, gli Stati membri possano confi-
nare il richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della
legislazione nazionale».
Il 3 dicembre 2008, la Commissione ha presentato una propo-
sta di modifica della direttiva, che rappresenta una rifusione della
direttiva 2003/9/CE2. Il principale obiettivo della proposta è stabi-
lire norme più elevate di trattamento in materia di condizioni di
accoglienza dei richiedenti asilo al fine di garantire a questi ultimi
un livello di vita dignitoso. Essa intende, inoltre, armonizzare ulte-
riormente le disposizioni nazionali sulle condizioni di accoglienza
per limitare il fenomeno dei movimenti secondari dei richiedenti
asilo, dato che tali movimenti sono provocati, tra l’altro, dalla coe-
sistenza di politiche nazionali di accoglienza divergenti fra loro.
La Commissione ha presentato, infine, il 1° giugno 2011, una pro-
posta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consi-
glio recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti asilo3.
non possano beneficiare d elle misure di protezione temporanea disposte ai sensi
del d.lgs. n. 85 del 2 003. Si veda, a riguardo, Odysseus Network, Comparative
Overview of the Implementation of the Directive2003/9 of 27 January 2003 laying
down Minimum Standards for the Reception of Asylum Seekers in the EU Member
States, 2006, reperibile on line al sito
ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/asylum/studies/docs/odysseus_synthesis_report
_2007_en.pdf.
Sulle lacune del sistema italiano di accoglienza v. Rapporto di Nils Muiž-
nieks, Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa a seguito della
visita in Italia dal 3 al 6 luglio 2012, Strasburgo, 18 settembre 2012, rep eribile
on line al sito wcd.coe.int/com (punti 140 ss.), nonché ACNUR, UNHCR Re-
commendations on Important Aspects of Refugee Protection in Italy, luglio 2012.
2 COM(2008) 815 def., 3 dicembre 2008.
3 COM(2011) 3 20 def., 1° giugno 2011. In linea con le nuove basi giuridi-
che ed in particolare con l’art. 78, par. 2 , lett. f) TFUE, si nota fin dal titolo e dal
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La direttiva accoglienza è stato il primo dei cinque testi nor-
mativi dell’Unione europea sull’asilo scaturiti dalle conclusioni di
Tampere4 ed è diretta a fissare condizioni di accoglienza normal-
mente sufficienti a garantire ai richiedenti asilo «un livello di vita
dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri».
Ai sensi dell’art. 2, lett. c), e dell’art. 3, la direttiva si applica ai
richiedenti asilo dal momento in cui presentano domanda di prote-
zione internazionale a norma della Convenzione di Ginevra, fino a
quando è presa una decisione definitiva sulla domanda5. L’art. 2
primo articolo l’eliminazione dell’aggettivo “minimi” riferito agli sta ndard da
garantire. Cfr., in argomento, UNHCR, Comments on the European Commi s-
sion’s amended recast proposal for a Directive of the European Parliament and
the Council laying down standards for the reception of asylum-seekers,
reperibile on line al sito www.unhcr.org/50055da09.pdf.
4 Concl usioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere dell’ot-
tobre 1999; allegato I, delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo
di Bruxelles, novembre 2004.
5 V. al riguardo la sentenza resa dalla Corte il 27 settembre 2012, a seguito
di domanda pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia), nella ca usa tra
CIMADE, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) c. Ministre
de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration,
causa C-179/11, con cui si è chiesto alla Corte se in caso di risposta affermativa
al quesito «se la direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE, garantisca
il diritto di beneficiare delle condizioni minime di accoglienza da es sa previste
ai richiedenti per i quali uno Stato membro, cui sia stata presentata una d omanda
di asilo, decida, in applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio
2003, di interpellare un altr o Stato membro che esso ritenga competente per
l’esame della domanda, per l’intera durata della procedura di presa in carico o di
ripresa in carico da parte di tale altro Stato membro» se l’ob bligo incombente al
primo Stato membro di garantire il beneficio delle condizioni minime di acc o-
glienza decada al momento della decisione di accettazione da parte dello Stato
membro richiesto, al momento della pres a in carico o d ella ripresa in carico ef-
fettiva del richiedente asilo o a un’altra data. La Corte ha statuito che «la diretti-
va 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relati-
ve all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, deve essere interpre-
tata nel senso che uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda
di asilo è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti
asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto
Stato decida in applicazione del regolamento ( CE) n. 343/20 03 del Consiglio,
del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di deter minazione
dello Stato membro competente p er l’esame di una domanda di asilo presentata
in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo di indirizzare una
richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in

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