L'azione dell'Unione europea in materia di diritti procedurali di indagati e imputati in procedimenti penali

AuthorClaudia Morini
Pages631-649
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Studi sull’integrazione europea, VII (2012), pp. 631-649
Claudia Morini*
L’azione dell’Unione europea
in materia di diritti procedurali
di indagati e imputati
in procedimenti penali
S: 1. Premessa. – 2. Il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati e imputati in
procedimenti penali. In particolare: la decisione quadro 2009/299/GAI sul rafforzamento dei
diritti processuali delle persone e la promozione dell’applicazione del reciproco riconosci-
mento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo. – 3. Segue: la deci-
sione quadro 2009/829/GAI del Consiglio sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione
europea del reciproco riconoscimento delle misure alternative alla detenzione cautelare. – 4.
Segue: la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali. – 5. La direttiva sul diritto all’informazione nei procedi-
menti penali. 6. Le linee evolutive della disciplina: la proposta di direttiva relativa al dirit-
to di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento
dell’arresto. 7. Considerazioni conclusive.
1. Da alcuni anni la creazione di uno spazio giudiziario comune in materia
penale attraverso l’armonizzazione delle normative dei singoli Stati membri
dell’Unione europea è perseguita anche mediante il tentativo di giungere alla
creazione di una “procedura penale europea”. In particolare, la specifica esi-
genza di rafforzare la tutela in àmbito UE dei diritti procedurali di indagati e
imputati in procedimenti penali può dirsi emersa in ragione del crescente ricorso
alla regola del mutuo riconoscimento degli atti e delle decisioni anche nel settore
della cooperazione giudiziaria in materia penale1. A questi provvedimenti,
* Assegnista di ricerca in Diritto internazionale nell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
1 Sulla cooperazione giudiziaria in materia penale vedi, tra gli altri, G. C, M. C-
, A. D, G. P, Codice di diritto penale e processuale penale
dell’Unione europea, Torino, 2009; P. D P, F. F (a cura di), Il terzo pilastro
dell’Unione europea, cooperazione intergovernativa e prospettive di comunitarizzazione, Na-
poli, 2009. In merito al principio del mutuo riconoscimento applicato in questo settore, è utile
rilevare che, con la riforma di Lisbona, l’art. 82 TFUE dispone che “la cooperazione giudiziaria
in materia penale nell’Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle senten-
ze e delle decisioni giudiziarie (…)”. Su tale principio vedi, tra gli altri, M. D-M, G.
G-D, E. L (dirs.), L’Harmonisation des sanctions pénales en Europe,
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infatti, si giunge a seguito di procedimenti nei quali gli individui coinvolti come
indagati o imputati devono poter vedersi riconosciute adeguate garanzie nella
fase pre-processuale e in quella processuale vera e propria.
Come correttamente rilevato da parte della dottrina2, l’applicazione della
regola del mutuo riconoscimento non è tuttavia esente da rischi. In particolare,
si è evidenziato come la sua applicazione tra Stati con sistemi penali spesso
molto diversi l’uno dall’altro possa comportare l’eventuale violazione di diritti
umani fondamentali3.
Premesso ciò, appare dunque rilevante verificare lo stadio di sviluppo della
normativa europea in questo delicato settore e le principali linee evolutive della
disciplina in esame.
Paris, 2003, e C. A, Spazio giudiziario europeo e libera circolazione delle decisioni
penali, in Studi sull’integrazione europea, 2009, p. 73 ss. La decisione quadro 2008/909/GAI
del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco rico-
noscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà
personale, ai ni della loro esecuzione nell’Unione europea, GUUE L 327, 5 dicembre 2008, p.
27 ss., rappresenta un recente esempio di misura relativa al reciproco riconoscimento in materia
penale. Essa è stata attuata in Italia con il d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, e si fonda, analoga-
mente a quanto già avveniva per il mandato di arresto europeo, sul presupposto che le decisioni
giudiziarie adottate in uno Stato membro possano, a determinate condizioni, trovare riconosci-
mento in un altro Stato membro ed essere, per taluni effetti, equiparate alle decisioni adottate
nel medesimo Stato di esecuzione. La ratio di questo strumento, sul quale non ci soffermeremo
in questa sede, è la tendenziale nalizzazione della sanzione penale al reinserimento sociale del
condannato che, così come enunciato nel 9° ‘considerando’ della decisione quadro, è diretta-
mente proporzionale all’attaccamento della persona allo Stato di esecuzione ed alla circostanza
per cui l’individuo interessato consideri tale Stato il luogo privilegiato in ragione dei legami
famigliari, linguistici, culturali, sociali o economici e di altro tipo che vi intrattiene. Un altro
interessante strumento che sta contribuendo alla creazione di un efcace sistema di “procedura
penale europea” è il mandato europeo di ricerca delle prove (decisione quadro 2008/978/GAI
del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto
all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali, GUUE L
350, 30 dicembre 2008, p. 72 ss.) sul quale, in dottrina, vedi N. P, Il mandato europeo di
ricerca delle prove nel sistema della cooperazione giudiziaria penale fra Stati membri, in Rivi-
sta di diritto internazionale privato e processuale, 2009, p. 327 ss.
2 Vedi M. P, La strategia dell’Unione europea ai ni dell’armonizzazione delle ga-
ranzie procedurali in materia penale: le direttive sul diritto all’interpretazione e alla traduzione
e sul diritto all’informazione, in N. P, M. F M, A. S, D. R
(a cura di), Scritti in onore di Ugo Draetta, Napoli, 2011, p. 619 ss., in specie pp. 619-620. Più in
generale sulle garanzie individuali e la cooperazione in materia penale vedi M. P, I. V-
, A. L (eds.), Individual Guarantees in the European Judicial Area in Criminal Mat-
ters/Garanties individuelles dans l’espace judiciaire européen en matière pénale, Bruxelles, 2011.
3 Oltre alla dottrina richiamata in nota 1, si veda N. P, I diritti fondamentali nell’Unione
europea fra mutuo riconoscimento in materia penale e principio di legalità, in U. D, N.
P, D. R (a cura di), Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea.
Principi fondamentali e tutela dei diritti, Napoli, 2007, p. 113 ss. Per un’analisi delle modalità di
applicazione negli Stati membri del principio di legalità penale sancito nella normativa dell’Unio-
ne europea vedi N. P, Tecniche di costruzione di uno spazio penale europeo. In tema di rico-
noscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e di armonizzazione delle garanzie procedurali,
in Studi sull’integrazione europea, 2012, p. 33 ss.

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