Profi Credit Bulgaria contra T.I.T.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:518
Docket NumberC-170/21
Date30 June 2022
Celex Number62021CJ0170
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

30 giugno 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Credito al consumo – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1 – Esame d’ufficio – Diniego di emissione di un’ingiunzione di pagamento in caso di pretesa fondata su una clausola abusiva – Conseguenze relative al carattere abusivo di una clausola contrattuale – Diritto al rimborso – Principi di equivalenza e di effettività – Compensazione d’ufficio»

Nella causa C‑170/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 15 marzo 2021, pervenuta in cancelleria il 15 marzo 2021, nel procedimento

Profi Credit Bulgaria EOOD

contro

T.I.T.,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da S. Rodin, presidente di sezione, L.S. Rossi e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Profi Credit Bulgaria EOOD, da I. Peneva;

– per la Commissione europea, da E. Georgieva e da N. Ruiz García, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Profi Credit Bulgaria EOOD (in prosieguo: la «PCB»), un istituto finanziario di diritto bulgaro, e T.I.T., un consumatore, in merito alla domanda di emissione di un’ingiunzione di pagamento di un debito pecuniario, in esecuzione di un contratto di credito al consumo concluso tra le parti del procedimento principale.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

Diritto bulgaro

Il GPK

4 L’articolo 410 del Grazhdanski protsesualen kodeks (codice di procedura civile; in prosieguo: il «GPK») così dispone:

«1) Il richiedente può chiedere che sia emanata un’ingiunzione di pagamento:

1. per crediti pecuniari o relativi a beni fungibili, se la relativa domanda è di competenza del Rayonen sad (Tribunale distrettuale);

(...)

3) Se la pretesa creditoria ha origine da un contratto stipulato con un consumatore, occorre allegare alla domanda il contratto, se formulato per iscritto, con tutti gli allegati e le modifiche ed eventuali pertinenti condizioni generali di contratto».

5 Ai sensi dell’articolo 411 della GPK:

«1) L’istanza dev’essere presentata dinanzi al Rayonen sad (Tribunale distrettuale) del luogo in cui il debitore ha il proprio indirizzo permanente o la propria sede legale; tale Tribunale procede d’ufficio, entro tre giorni, al controllo della propria competenza territoriale. (...)

2) Il Tribunale esamina la domanda nel corso di un’udienza concernente aspetti procedurali ed emette un’ordinanza di ingiunzione entro il termine previsto al paragrafo 1, salvo nei casi in cui:

1. la domanda non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 410 [del presente codice] e il richiedente non sani le irregolarità commesse entro tre giorni dalla notifica delle stesse;

2. la domanda sia contraria alla legge o al buon costume;

3. la stessa domanda si basa su una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato con un consumatore o la cui esistenza può essere ragionevolmente presunta;

(...)

3) Se accoglie la domanda, il Tribunale emette un’ordinanza ingiuntiva, una copia della quale è notificata al debitore».

6 Ai sensi dell’articolo 413, paragrafo 2, del GPK, l’ordinanza che respinge in tutto o in parte la domanda di emissione di un’ingiunzione può essere impugnata dal richiedente mediante un ricorso individuale di cui non è richiesta copia per la notificazione.

7 L’articolo 414, paragrafi 1 e 2, del GPK è così formulato:

«1) Il debitore può presentare opposizione per iscritto contro l’ingiunzione di pagamento o una parte di essa. Tale opposizione non deve essere motivata, salvo nelle ipotesi di cui all’articolo 414a del presente codice.

2) L’opposizione è proposta entro un mese dalla ricezione dell’ingiunzione; tale termine non è prorogabile».

8 L’articolo 422 del GPK enuncia quanto segue:

«1) La domanda di accertamento del credito si considera proposta a decorrere dal deposito della domanda di emissione di un’ingiunzione, purché sia stato rispettato il termine di cui all’articolo 415, paragrafo 4, del presente codice.

2) Salvo nei casi di cui all’articolo 420 del presente codice, la presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 non sospende l’esecuzione immediata che è stata autorizzata.

3) Se tale domanda è respinta con sentenza passata in giudicato, si pone fine all’esecuzione (...)

4) Non viene adottata una decisione di revoca del provvedimento esecutivo se la domanda è respinta in quanto il credito non era dovuto».

Lo ZZD

9 L’articolo 76 dello zakon za zadalzheniyata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e i contratti) (DV n. 275, del 22 novembre 1950), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZZD»), prevede quanto segue:

«1) Colui che è debitore nei confronti della stessa persona di diverse prestazioni della medesima specie può, qualora l’esecuzione non sia sufficiente a estinguere tutti i debiti, dichiarare quali di essi intenda soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, viene estinto il debito più oneroso. In caso di debiti ugualmente onerosi, viene estinto quello più antico e, se tutti hanno avuto origine nello stesso momento, ciascun debito viene estinto proporzionalmente.

2) Se l’esecuzione non è sufficiente a estinguere gli interessi, le spese e il debito principale, si estinguono anzitutto le spese, poi gli interessi e per ultimo è estinto il debito principale».

Lo ZPK

10 L’articolo 9, paragrafo 1, dello zakon za potrebitelskiya Kredit (legge sul credito al consumo), del 18 febbraio 2010 (DV n. 18, del 5 marzo 2010, pag. 2), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: lo «ZPK»), così dispone:

«Il contratto di credito al consumo è un contratto in base al quale il creditore concede o si impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di prestito, dilazione di pagamento o altra analoga facilitazione finanziaria, ad eccezione dei contratti conclusi per la prestazione di servizi o la cessione di beni della stessa natura per un periodo continuo, in base ai quali il consumatore paga il costo di tali servizi o di tali beni, per tutto il tempo in cui essi sono forniti o ceduti, mediante pagamenti rateizzati su tutto tale periodo».

11 L’articolo 10a dello ZPK così recita:

«1) Il creditore può esigere dal consumatore spese e commissioni per prestazioni aggiuntive connesse con il contratto di credito al consumo.

2) Il creditore non può esigere il pagamento di spese e commissioni per attività connesse con la messa a disposizione e la gestione del credito.

3) Il creditore può esigere spese e/o commissioni per la stessa attività solo una tantum.

4) Nel contratto di credito al consumo devono essere stabiliti in maniera chiara e precisa la tipologia e l’ammontare di spese/o commissioni, nonché l’attività per la quale esse sono richieste».

12 L’articolo 19 dello ZPK così dispone:

«(...)

4) Il tasso annuo del costo del credito non può eccedere il quintuplo degli interessi di mora al tasso legale in leva bulgari (BGN) e in valuta estera, determinati con decreto del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Bulgaria.

5) Le clausole del contratto che eccedono la soglia stabilita nel paragrafo 4 sono considerate nulle.

6) In caso di pagamenti eseguiti in base a contratti contenenti clausole dichiarate nulle ai sensi del paragrafo 5, gli importi corrisposti che eccedono la soglia indicata al paragrafo 4 saranno imputati ai successivi pagamenti di rimborso del credito».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13 La PCB ha depositato presso il giudice del rinvio una domanda di emissione di un’ingiunzione di pagamento ai sensi dell’articolo 410 del GPK nei confronti di T.I.T., cittadino bulgaro (in prosieguo: il «consumatore interessato»), ai fini del pagamento da parte di quest’ultimo di un debito pecuniario, costituito dall’importo capitale, dagli interessi contrattuali, da un importo forfettario remunerativo di servizi supplementari e dagli interessi di mora, in esecuzione di un contratto di credito al consumo stipulato il 29 dicembre 2017 tra le parti nel procedimento principale. Secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, un siffatto procedimento di emissione di un’ingiunzione di pagamento si svolge unilateralmente fino all’emissione di quest’ultima.

14 In esecuzione di tale contratto di credito al consumo, il consumatore interessato aveva pagato, secondo la PCB, undici rate mensili prima di divenire insolvente e di ricevere notifica della dichiarazione di esigibilità anticipata del credito al consumo di cui trattasi.

15 Dopo aver constatato che una clausola di detto contratto di credito al consumo, relativa alla remunerazione per la fornitura di un insieme di servizi aggiuntivi, presentava carattere abusivo, il giudice del rinvio ha ritenuto che la domanda di emissione di un’ingiunzione di pagamento, nella parte relativa al pagamento di tale remunerazione, dovesse essere respinta...

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