Profili essenziali della legislazione italiana sui diritti dei bambini

AuthorFranco Frattini
Pages223-233

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La normativa internazionale ed europea sulla tutela dei diritti dei bambini, prima esaminata, è stata, in parte, recepita, nell’ordinamento italiano per l’impegno assunto dall’Italia all’atto della ratifica o adesione di alcuni accordi internazionali e nella sua qualità di Stato membro dell’UE.

La Convenzione sui diritti del fanciullo delle NU del 1989, considerata la Magna Charta per la protezione dei diritti dei bambini e ratificata dall’Italia nel 1991,1 ha prodotto una rivisitazione della legislazione italiana civile e penale sino allora vigente e l’istituzione di organismi deputati alla promozione della tutela dei diritti dei minori e al controllo dell’attuazione di tali diritti.2

La sensibilità e l’attenzione, dimostrate dall’Italia verso la condizione dei bambini e adolescenti (minori) da sempre, hanno determinato più recentemente l’approvazione di nuove leggi sui diritti dei minori in considerazione dell’evolversi dei fenomeni della tratta, dello sfruttamento sessuale, della pedopornografia e di altri fenomeni a danno dei minori minati nella loro vulnerabilità.

La disamina della legislazione italiana, riferita a tali tematiche e problematiche viene qui esaminata nei suoi profili essenziali per evidenziare la sua evoluzione anche nella necessaria interdipendenza tra le differenti discipline.

@a) Tratta, pedofilia e pedopornografia, sfruttamento e prostituzione, turismo sessuale

La legislazione italiana sui minori, al pari delle legislazioni degli altri Stati3, prevede la tutela dei diritti del minore nelle sue diverse condizioni all’interno o Page 224 meno della famiglia4 e del minore – cittadino o straniero – vittima di ogni tipo di violenza.

La legge n. 66 del 15 febbraio 1996 “norme sulla violenza sessuale”, che ha introdotto modifiche al codice penale per reati commessi su minori,5 ha trovato nella determinazione italiana ulteriori iniziative legislative sulla tutela dei minori.

Con la legge 23 dicembre 1997 n. 451 è istituita la “Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’osservatorio nazionale per l’infanzia” con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.6

Con D.P.R. 5 ottobre 1998 n. 3697 è stato emanato il “Regolamento recante norme per l’organizzazione dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, a norma dell’articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451”.

Con la legge 3 agosto 1998, n. 269 su “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” è stata introdotta una disciplina innovativa in materia di reati commessi su minori.8 In particolare, chi si rende imputabile di fatto commesso all’estero, è processato e punito in Italia. La legge, che ha trovato la sua adozione a seguito della ratifica italiana della suddetta Convenzione delle NU del 1989, è stata aggiornata dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228 – articolo 2 – in materia di tratta per introdurre alcune modifiche al codice penale e istituire un Fondo per le misure anti-tratta e un Programma per l’assistenza alle vittime di tratta.9

Nel Gennaio 2004 il Ministero per le Pari opportunità ha presentato La “Relazione sull’attività di coordinamento di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 269/1998” illustrando le attività e iniziative adottate in materia di contrasto allo sfruttamento, alla pornografia e al turismo sessuale a danno di minori. Le attività hanno coinvolto gli attori istituzionali chiamati ad attuare la normativa internazionale e comunitaria nei settori di riferimento.

Un successivo D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237 su “Regolamento di attuazione dell’articolo 13 della Legge 228/2003 recante misure contro la tratta di persone” disciplina le procedure per la realizzazione dei programmi anti-tratta trasferendo così, sul piano fattuale, la relativa normativa.10

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La precedente ratifica ed esecuzione del “Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo, sulla vendita dei bambini, la prostituzione infantile e la pornografia” del 6 settembre 200011 e, soprattutto, le iniziative della Commissione europea in materia di tratta e pedopornografia12 hanno indotto l’Italia a promulgare nuove leggi seguendo le linee e i criteri dettati dalla normativa comunitaria in relazione all’utilizzo di Internet come mezzo propulsore di pedopornografia.

La Legge 6 febbraio 2006, n. 38 su “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”13 ha introdotto ulteriori modifiche e nuove disposizioni nel codice penale e, soprattutto, l’istituzione del “Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet” (articolo 19).

Il Centro ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni provenienti anche da organi di polizia stranieri, da soggetti pubblici, da associazioni di volontariato, da provider e da privati cittadini impegnati nella lotta alla pornografia minorile.

Le segnalazioni possono riguardare i siti, ma anche i gestori e gli eventuali beneficiari che, in caso di riscontro positivo, vengono inseriti dalla Polizia in un elenco tenuto costantemente aggiornato, la cosiddetta ‘black list’. Tale elenco è fornito agli Internet Service Provider che provvedono ad inibire la navigazione attraverso sistemi tecnici di filtraggio. Navigando, anche involontariamente, in uno di questi siti interdetti, appare nello schermo del computer una stop page, una pagina di blocco contenente l’avviso di interdizione. La struttura, infine, collabora costantemente con l’Interpol, al quale aderiscono 187 Paesi.

Per sviluppare l’attività del suddetto Centro, il Ministero delle Comunicazioni ha adottato il Decreto 8 gennaio 2007 sui “Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l’accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia”.14

La stessa legge 38/2006 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di monitorare il fenomeno e di far dialogare tutte le istituzioni interessate, inclusi gli organi giudiziari e i servizi sociali. La Presidenza ha successivamente adottato il Decreto 30 ottobre 2007, n.240 per definire mediante “Regolamento” la struttura e l’operatività dell’Osservatorio.15

La normativa italiana citata ed ogni altra iniziativa sono state oggetto di relazioni, richieste da istituzioni europee e nazionali.

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Il Rapporto “Action Plan – Children and violence”, presentato nel 2007 dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche della famiglia e dal Ministero della solidarietà sociale nell’ambito dell’azione “Building a Europe for and with children” del Consiglio d’Europa, ha posto in evidenza le attività e le iniziative degli attori istituzionali italiani e della società civile che operano contro i fenomeni di tratta, di pedofilia e pornografia infantile.

La “Relazione sulla pedofilia”, presentata al Parlamento nell’Aprile 2008 e redatta dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza di concerto con il Dipartimento per le politiche della famiglia e con l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, fa luce sulle azioni intraprese da tutti gli attori, istituzionali e sociali, impegnati nella tutela dell’infanzia: Governo, Regioni, Enti locali, Magistratura, Forze di Polizia, Terzo settore ed il Volontariato.

Per una maggiore tutela dei minori contro lo sfruttamento sessuale è stato presentato un D.D.L. su “misure contro la prostituzione” il cui articolo 2 introduce “modifiche al codice penale in relazione alla prostituzione minorile e rimpatrio assistito” per i minori stranieri non accompagnati.16

Per ricordare le violenze sui minori è stata adottata la Legge n. 41 del 9 maggio 2009 per “Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia”17.

Non meno significativo è il D.D.L., ancora all’esame del Parlamento, sulla “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, presentato dai Ministri Pari Opportunità, Esteri, Interno e Giustizia.

L’articolo 3 del d.d.l. designa come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali, il Ministero dell’Interno mentre tutte “le attività di prelievo, analisi e conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA, nonché quelle di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1, sono svolte in conformità al Trattato di Prűm per l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, per contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, concluso il 27...

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