Promexor Trade Srl v Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:936
Docket NumberC-358/20
Date18 November 2021
Celex Number62020CJ0358
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

18 novembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto a detrazione dell’IVA – Annullamento dell’identificazione ai fini dell’IVA di un soggetto passivo – Diniego del diritto a detrazione – Condizioni formali»

Nella causa C‑358/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Judecătoria Oradea (Tribunale di primo grado di Oradea, Romania), con decisione del 9 luglio 2020, pervenuta in cancelleria il 30 luglio 2020, nel procedimento

Promexor Trade SRL

contro

Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Biho,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da F. Biltgen (relatore), giudice, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, L.S. Rossi e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Promexor Trade SRL, da R. Chiriţă, avocat;

– per il governo rumeno, da E. Gane, A. Rotăreanu e A. Wellman, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da A. Armenia e L. Lozano Palacios, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, da 167 a 169, da 176 a 180, dell’articolo 214, paragrafo 1, nonché degli articoli 250, 272 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 (GU 2010, L 189, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva IVA»), nonché sull’interpretazione dei principi di neutralità fiscale, di effettività, di leale cooperazione, di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Promexor Trade SRL (in prosieguo: la «Promexor») e la Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor (Direzione generale delle finanze pubbliche di Cluj – Amministrazione distrettuale delle finanze pubbliche di Bihor, Romania) (in prosieguo: l’«amministrazione delle finanze pubbliche») in merito all’obbligo a carico della Promexor – cui è stato negato il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte a causa dell’annullamento della sua identificazione ai fini dell’IVA – di pagare l’IVA sulle sue operazioni soggette ad imposta.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3 L’articolo 167 della direttiva IVA così recita:

«Il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile».

4 L’articolo 168 di tale direttiva dispone quanto segue:

«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

a) l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo;

b) l’IVA dovuta per le operazioni assimilate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi conformemente all’articolo 18, lettera a), e all’articolo 27;

c) l’IVA dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i);

d) l’IVA dovuta per le operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari conformemente agli articoli 21 e 22;

e) l’IVA dovuta o assolta per i beni importati in tale Stato membro».

5 L’articolo 178 di detta direttiva prevede quanto segue:

«Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti:

a) per la detrazione di cui all’articolo 168, lettera a), relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni da 3 a 6;

b) per la detrazione di cui all’articolo 168, lettera b), relativa alle operazioni assimilate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro;

c) per la detrazione di cui all’articolo 168, lettera c), relativa agli acquisti intracomunitari di beni, aver riportato sulla dichiarazione IVA prevista all’articolo 250 tutti i dati necessari per determinare l’importo dell’IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni ed essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni 3, 4 e 5;

d) per la detrazione di cui all’articolo 168, lettera d), relativa alle operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari di beni, assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro;

e) per la detrazione di cui all’articolo 168, lettera e), relativa alle importazioni di beni, essere in possesso di un documento comprovante l’importazione che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l’ammontare dell’IVA dovuta o ne consenta il calcolo;

f) quando è tenuto ad assolvere l’imposta quale destinatario o acquirente in caso di applicazione degli articoli da 194 a 197 o dell’articolo 199, adempiere alle formalità fissate da ogni Stato membro».

6 Ai sensi dell’articolo 179, primo comma, della direttiva IVA:

«Il soggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendo dall’importo dell’imposta dovuta per un periodo d’imposta l’ammontare dell’IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo, ed è esercitato secondo quanto previsto all’articolo 178».

7 L’articolo 180 di tale direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo a procedere ad una detrazione che non è stata effettuata conformemente agli articoli 178 e 179».

8 L’articolo 213, paragrafo 1, primo comma, della direttiva citata così dispone:

«Il soggetto passivo deve dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo».

9 A norma dell’articolo 214, paragrafo 1, della medesima direttiva:

«Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero individuale le persone seguenti:

a) ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 2, che effettua nel loro rispettivo territorio cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a detrazione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l’IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e dell’articolo 199;

b) ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni soggetti all’IVA a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o che ha esercitato l’opzione prevista all’articolo 3, paragrafo 3, per l’assoggettamento all’IVA dei suoi acquisti intracomunitari;

c) ogni soggetto passivo che effettua nel loro rispettivo territorio acquisti intracomunitari di beni ai fini di proprie operazioni relative alle attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, effettuate fuori di tale territorio;

d) ogni soggetto passivo che riceve, nel loro rispettivo territorio, prestazioni per le quali è debitore dell’IVA a norma dell’articolo 196;

e) ogni soggetto passivo, stabilito nel loro rispettivo territorio, che effettua nel territorio di un altro Stato membro prestazioni di servizi per i quali l’IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma dell’articolo 196».

10 L’articolo 250, paragrafo 1, della direttiva IVA stabilisce quanto segue:

«Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IVA in cui figurino tutti i dati necessari per determinare l’importo dell’imposta esigibile e quello delle detrazioni da operare, compresi, nella misura in cui sia necessario per la determinazione della base imponibile, l’importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali detrazioni, nonché l’importo delle operazioni esenti».

11 Ai sensi dell’articolo 273 di tale direttiva:

«Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli previsti al capo 3».

Diritto rumeno

Codice fiscale previgente

12 L’articolo 153, paragrafi 9 e 9 bis, della Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (legge n. 571/2003, recante il codice fiscale), del 22 dicembre 2003 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 927 del 23 dicembre 2003), come modificata (in prosieguo: il «codice fiscale previgente»), prevedeva quanto segue:

«9. Le autorità fiscali competenti annullano l’identificazione di una persona ai fini dell’IVA conformemente al presente articolo:

(...)

e) se, nelle dichiarazioni IVA presentate per sei mesi consecutivi nel corso di un semestre civile, nel caso delle persone il cui esercizio fiscale è il mese civile, e per due periodi fiscali consecutivi nel corso di un semestre civile, nel caso dei soggetti passivi il cui esercizio fiscale è il trimestre civile, non sono menzionati né acquisti di beni o servizi né cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel corso di tali periodi di dichiarazione, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al semestre...

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