Real Vida Seguros SA v Autoridade Tributária e Aduaneira.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2021:721
Docket NumberC-449/20
Date09 September 2021

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

9 settembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sul reddito – Dividendi relativi ad azioni quotate – Agevolazione fiscale riservata ai dividendi collegati ad azioni quotate nel mercato azionario nazionale – Differenza di trattamento – Criterio di differenziazione oggettivo – Restrizione – Articolo 65 TFUE – Situazioni oggettivamente comparabili – Giustificazione – Obiettivo di natura puramente economica»

Nella causa C‑449/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo), con decisione del 22 settembre 2020, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento

Real Vida Seguros SA

contro

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da A. Kumin (relatore), presidente di sezione, P.G. Xuereb e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Real Vida Seguros SA, da C. Ramos Pereira, advogado;

– per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, S. Jaulino, H. Magno e P. Barros da Costa, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da W. Roels e I. Melo Sampaio, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 63 TFUE e 65 TFUE.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Real Vida Seguros SA e l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorità tributaria e doganale, Portogallo; in prosieguo: l’«amministrazione tributaria»), in merito alla deducibilità parziale di dividendi relativi ad azioni quotate ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sul reddito.

Contesto normativo

3 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’Estatuto dos Benefícios Fiscais (legge sulle agevolazioni fiscali) (Diário da República I, serie I-A, n. 149, del 1º luglio 1989), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«EBF»):

«Sono considerate agevolazioni fiscali le misure di carattere eccezionale adottate per la tutela di interessi pubblici extrafiscali superiori a quelli della tassazione stessa che impediscono».

4 L’articolo 31 dell’EBF così disponeva:

«Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, viene contabilizzato unicamente il 50% dell’importo dei dividendi provenienti da azioni quotate».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

5 Nel corso degli esercizi 1999 e 2000, la Real Vida Seguros, con sede in Porto (Portogallo), percepiva dividendi relativi ad azioni quotate sia nel mercato azionario portoghese sia in mercati azionari esteri. Basandosi sull’articolo 31 dell’EBF, essa procedeva, nell’ambito della determinazione della base imponibile dell’imposta sul reddito per detti esercizi, alla deduzione del 50% di tali dividendi dal suo reddito netto totale.

6 A seguito di una verifica fiscale vertente su detti esercizi, l’autorità competente apportava rettifiche alla base imponibile per un importo di EUR 10 778,46 per il reddito fiscale dell’esercizio 1999 e di EUR 13 406,62 per quello dell’esercizio 2000, giustificandole come segue:

«Dall’analisi della base di calcolo dei redditi che beneficiano della deduzione prevista per le azioni quotate, ai sensi dell’articolo 31 dell’EBF, è emerso che il soggetto passivo aveva calcolato i dividendi lordi provenienti sia da azioni quotate nelle borse portoghesi sia da azioni quotate nelle borse estere.

Tuttavia, tenendo conto del concetto di “agevolazione fiscale”, e poiché l’agevolazione in questione è stata concepita con l’obiettivo di dare impulso al mercato azionario nazionale, si sarebbero dovuti prendere in considerazione unicamente i dividendi provenienti da azioni quotate in tale mercato azionario (...)».

7 Le rettifiche fiscali effettuate a seguito di tale verifica fiscale venivano contestate invano dalla Real Vida Seguros con un ricorso amministrativo e, successivamente, con un ricorso giurisdizionale. Di conseguenza, tale società proponeva un’impugnazione dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema, Portogallo), giudice del rinvio.

8 A sostegno della sua impugnazione, la Real Vida Seguros sostiene che un errore di diritto è stato commesso in primo grado, laddove si è dichiarato che la deducibilità prevista all’articolo 31 dell’EBF si applicava soltanto ai dividendi delle azioni quotate nel mercato azionario portoghese, ad esclusione dei dividendi delle azioni quotate nelle borse estere. Invero, oltre al fatto che tale articolo non farebbe riferimento all’origine dei dividendi, qualsiasi distinzione in tal senso sarebbe contraria al diritto dell’Unione, dal momento che una siffatta applicazione di tale agevolazione fiscale violerebbe la libera circolazione dei capitali.

9 Il giudice del rinvio precisa che l’interpretazione dell’agevolazione fiscale prevista all’articolo 31 dell’EBF, secondo cui quest’ultima si applica unicamente ai dividendi delle azioni quotate nel mercato azionario nazionale, si basa sul fatto che lo scopo di tale articolo era quello di incentivare o di sviluppare il mercato azionario. Pertanto, esisterebbe un interesse pubblico rilevante, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’EBF, che sarebbe considerato superiore all’obiettivo perseguito dall’imposta stessa.

10 Tuttavia, nutrendo dubbi sulla compatibilità di tale interpretazione con la libera circolazione dei capitali, il Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se costituisca una violazione della libertà di circolazione dei capitali di cui agli articoli 63 e segg. TFUE il fatto che, a norma degli articoli 31 e 2 [dell’EBF], e ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRC), posta a carico della ricorrente in relazione agli esercizi 1999 e 2000, siano...

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