Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on energy statistics (Text with EEA relevance)

Celex Number32008R1099
Coming into Force04 December 2008
End of Effective Date31 December 9999
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/1099/oj
Published date14 November 2008
Date22 October 2008
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 304, 14 de noviembre de 2008,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 304, 14 novembre 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 304, 14 novembre 2008
L_2008304IT.01000101.xml
14.11.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2008

relativo alle statistiche dell’energia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di monitorare l’impatto e le conseguenze della sua politica in campo energetico, la Comunità necessita di dati precisi e tempestivi sulle quantità di energia, sulle sue forme, sulle sue fonti, sulla sua generazione, sul suo approvvigionamento, sulla sua trasformazione e sui suoi consumi.
(2) Le statistiche dell’energia si sono tradizionalmente incentrate sull’approvvigionamento energetico e sulle energie fossili. Nei prossimi anni occorrerà incentrarsi maggiormente su una conoscenza e un monitoraggio accresciuti del consumo energetico finale, delle energie rinnovabili e dell’energia nucleare.
(3) La disponibilità di informazioni accurate e aggiornate sull’energia è essenziale ai fini della valutazione dell’impatto dei consumi energetici sull’ambiente, in particolare con riferimento alle emissioni di gas a effetto serra. Tali informazioni sono richieste dalla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (2).
(4) La direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (3), e la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia (4), impongono agli Stati membri di trasmettere dati quantitativi sull’energia. Al fine di controllare i progressi in direzione del conseguimento degli obiettivi stabiliti in tali direttive occorrono dati dettagliati e aggiornati sull’energia.
(5) La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia (5), la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici (6), e la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (7), impongono agli Stati membri di trasmettere dati quantitativi sul consumo energetico. Al fine di controllare i progressi in direzione del conseguimento degli obiettivi stabiliti in tali direttive occorrono dati dettagliati e aggiornati sull’energia, nonché una migliore interfaccia tra tali dati sull’energia e le indagini statistiche pertinenti, come il censimento della popolazione e degli alloggi e i dati sui trasporti.
(6) Nel libro verde della Commissione del 22 giugno 2005 sull’efficienza energetica e nel libro verde della Commissione dell’8 marzo 2006 su una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura si riflette sulle politiche energetiche dell’Unione europea per le quali è necessario disporre di statistiche dell’energia dell’Unione europea, anche ai fini dell’istituzione di un osservatorio europeo del mercato energetico.
(7) L’istituzione di un modello di previsione energetica nel settore pubblico, chiesta dal Parlamento europeo nella risoluzione del 14 dicembre 2006 su una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura (8), richiede dati dettagliati e aggiornati sull’energia.
(8) Nei prossimi anni si dovrebbe prestare maggiore attenzione alla sicurezza dell’approvvigionamento dei carburanti più importanti e saranno necessari dati più tempestivi e accurati a livello dell’Unione europea in modo da poter anticipare e coordinare le soluzioni dell’Unione europea a eventuali crisi di approvvigionamento.
(9) In assenza, in particolare, di una base giuridica relativa alla fornitura di dati sull’energia, la liberalizzazione e la crescente complessità del mercato dell’energia rendono sempre più difficile ottenere dati attendibili e tempestivi in materia.
(10) Il sistema di statistiche dell’energia deve offrire garanzie di comparabilità, trasparenza, flessibilità e capacità di evolvere per essere utile al processo decisionale politico dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, nonché per promuovere un dibattito pubblico che coinvolga i cittadini. Per questo motivo, in un prossimo futuro, è opportuno integrare dati statistici relativi all’energia nucleare e sviluppare ulteriormente dati pertinenti relativi alle energie rinnovabili. Analogamente, in materia di efficienza energetica, la disponibilità di dati statistici dettagliati sull’habitat e sul trasporto sarebbe di grande utilità.
(11) La produzione di statistiche comunitarie è disciplinata dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (9).
(12) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ovvero l’istituzione di un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche comparabili dell’energia nella Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(13) In sede di produzione e diffusione delle statistiche comunitarie ai sensi del presente regolamento le autorità statistiche nazionali e l’autorità statistica comunitaria dovrebbero tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee adottato il 24 febbraio 2005 dal comitato del programma statistico, istituito in forza della decisione 89/382/CEE, Euratom, del Consiglio (10), e allegato alla raccomandazione della Commissione sull’indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria.
(14) Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11).
(15) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l’elenco delle fonti dei dati, le statistiche nazionali e i chiarimenti o le definizioni applicabili nonché le disposizioni in merito alla trasmissione e di istituire e modificare le statistiche nucleari annuali, una volta incorporate, di modificare le statistiche sulle energie rinnovabili, una volta incorporate, e di istituire e modificare le statistiche sul consumo energetico finale. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(16) È necessario stabilire che la Commissione possa concedere esenzioni o deroghe agli Stati membri per gli aspetti della rilevazione di dati sull’energia che potrebbero comportare un onere eccessivo per i rispondenti. Le esenzioni o le deroghe dovrebbero essere concesse solo sulla base della fornitura di una motivazione adeguata che indichi in modo trasparente la situazione attuale e l’onere eccessivo. Il periodo di vigenza dovrebbe essere limitato allo stretto necessario.
(17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche dell’energia comparabili nella Comunità.

2. Il presente regolamento si applica ai dati statistici riguardanti i prodotti energetici e i loro aggregati nella Comunità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «statistiche comunitarie» le statistiche comunitarie quali definite all’articolo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;
b) «produzione di statistiche» la produzione di statistiche quale definita all’articolo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;
c) «Commissione (Eurostat)» l’autorità comunitaria quale definita all’articolo 2, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;
d) «prodotti energetici» i combustibili, l’energia termica, l’energia rinnovabile, l’energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia;
e) «aggregati» i dati aggregati a livello nazionale sul trattamento o sull’uso dei prodotti energetici, segnatamente la produzione, gli scambi, le scorte, la trasformazione, i consumi e le caratteristiche strutturali del sistema energetico, quali le capacità installate per la generazione di energia elettrica o le capacità di produzione per i prodotti petroliferi;
f) «qualità dei dati» i seguenti aspetti della
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