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| 29.5.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 134/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 428/2009 del Consiglio
del 5 maggio 2009
che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso
(rifusione)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
| (1) | Il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (1) ha subito numerose e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni è opportuno, per ragioni di chiarezza, procedere alla rifusione di tale regolamento. |
| (2) | I prodotti a duplice uso (inclusi il software e la tecnologia) dovrebbero essere sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità europea. |
| (3) | È necessario un efficace sistema comune di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri, in particolare in materia di non proliferazione, e dell’Unione europea (EU). |
| (4) | L’esistenza di un sistema comune di controllo e di politiche armonizzate di applicazione e controllo in tutti gli Stati membri rappresenta un presupposto indispensabile per la libera circolazione dei prodotti a duplice uso all’interno della Comunità. |
| (5) | La responsabilità delle decisioni in merito alle autorizzazioni di esportazione specifiche, globali o nazionali generali, alle autorizzazioni di servizi di intermediazione, al transito di prodotti a duplice uso non comunitario o alle autorizzazioni di trasferimento, nella Comunità, dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato IV spetta alle autorità nazionali. Le disposizioni e le decisioni nazionali relative alle esportazioni di prodotti a duplice uso devono essere adottate nell’ambito della politica commerciale comune e, in particolare, del regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all’instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (2). |
| (6) | Le decisioni relative all’aggiornamento dell’elenco comune di beni a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni devono essere conformi agli obblighi e agli impegni che gli Stati membri hanno assunto in quanto membri dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e degli accordi in materia di controllo delle esportazioni, oppure a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali. |
| (7) | Elenchi comuni di prodotti a duplice uso, di destinazioni e di linee direttrici sono elementi essenziali per un regime di controllo delle esportazioni efficace. |
| (8) | Anche la trasmissione di software e di tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso destinazioni al di fuori della Comunità dovrebbe essere sottoposta a controllo. |
| (9) | Occorre prestare particolare attenzione alle questioni relative alla riesportazione e all’uso finale. |
| (10) | Il 22 settembre 1998 i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea hanno firmato protocolli aggiuntivi dei rispettivi accordi di salvaguardia conclusi tra gli Stati membri, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, che, tra altre misure, obbligano gli Stati membri a fornire informazioni sui trasferimenti delle attrezzature e delle materie non nucleari specificate. |
| (11) | La Comunità ha istituito un complesso organico di norme doganali contenute nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3) («il codice doganale comunitario»), e nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4), che attua il regolamento (CEE) n. 2913/92, i quali stabiliscono, tra l’altro, le disposizioni relative all’esportazione e riesportazione di beni. Il presente regolamento non pone alcuna restrizione ai poteri attribuiti e derivanti dal codice doganale comunitario e dalle relative disposizioni d’applicazione. |
| (12) | A norma ed entro i limiti dell’articolo 30 del trattato e in attesa di un maggiore grado di armonizzazione, gli Stati membri manterranno il diritto di effettuare controlli sui trasferimenti di determinati prodotti a duplice uso all’interno della Comunità al fine di salvaguardare l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Tali controlli, essendo correlati all’efficacia dei controlli sulle esportazioni dalla Comunità, dovrebbero essere periodicamente riesaminati dal Consiglio. |
| (13) | Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare misure intese a conferire adeguati poteri alle autorità competenti. |
| (14) | Nel giugno 2003, i capi di Stato o di governo dell’UE hanno adottato un piano d’azione sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa (piano d’azione di Salonicco). Tale piano è stato integrato dalla strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003. A norma del capitolo III di tale strategia, l’Unione europea deve servirsi di tutti gli strumenti di cui dispone per prevenire, dissuadere, bloccare e, se possibile, eliminare i programmi di proliferazione che causano preoccupazione a livello globale. Il punto 30.A 4 di detto capitolo fa uno specifico riferimento al rafforzamento delle politiche e prassi per il controllo delle esportazioni. |
| (15) | La risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 28 aprile 2004, stabilisce che tutti gli Stati devono adottare e applicare misure efficaci per istituire controlli interni volti a prevenire la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori, anche introducendo controlli adeguati sui materiali connessi, e che a tal fine devono, tra l’altro, istituire controlli sul transito e sull’intermediazione. Per materiali connessi si intendono i materiali, le attrezzature e le tecnologie contemplate dai pertinenti trattati e accordi multilaterali, o inclusi negli elenchi di controllo nazionali, che potrebbero essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori. |
| (16) | Il presente regolamento riguarda i prodotti che si limitano ad attraversare il territorio della Comunità, ossia i prodotti che non sono sottoposti ad altro regime o controllo doganale oltre a quello del transito esterno o che sono semplicemente introdotti in una zona franca o in un deposito franco e non devono essere iscritti in una contabilità di magazzino approvata. Pertanto, bisognerebbe prevedere la possibilità che le autorità degli Stati membri vietino, a seconda dei casi, il transito di prodotti a duplice uso non comunitari qualora abbiano fondati motivi di sospettare, in base ad intelligence o ad altre fonti, che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori. |
| (17) | È opportuno inoltre introdurre controlli sulla fornitura dei servizi di intermediazione quando l’intermediario è stato informato dalle autorità nazionali competenti o è a conoscenza del fatto che tale fornitura potrebbe portare alla produzione di armi di distruzione di massa o dei loro vettori in un paese terzo. |
| (18) | È opportuno arrivare a un’applicazione uniforme e coerente dei controlli in tutta l’UE, per promuovere la sicurezza dell’Unione europea e internazionale e offrire parità di condizioni agli esportatori europei. È quindi opportuno, in linea con le raccomandazioni del piano d’azione di Salonicco e con le richieste della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa adottata il 12 dicembre 2003, ampliare l’ambito di consultazione tra gli Stati membri prima di concedere un’autorizzazione di esportazione. Tale approccio offrirebbe, ad esempio, tra gli altri vantaggi, la garanzia che gli interessi vitali di sicurezza di uno Stato membro non siano minacciati da esportazioni provenienti da un altro Stato membro. Una maggiore convergenza delle condizioni di attuazione dei controlli nazionali sui prodotti a duplice uso non elencati nel presente regolamento e l’armonizzazione delle condizioni d’uso dei diversi tipi di autorizzazioni che possono essere concesse a norma del presente regolamento comporterebbero un’applicazione più uniforme e coerente dei controlli. Il miglioramento della definizione di trasferimenti immateriali di tecnologia, in modo da includere la messa a disposizione di tecnologia controllata alle persone stabilite al di fuori dell’UE, aiuterebbe gli sforzi intesi a promuovere la sicurezza come pure l’ulteriore allineamento delle modalità di scambio delle informazioni sensibili tra Stati membri a quelle dei regimi internazionali di controllo delle esportazioni, in particolare dando la possibilità di istituire un sistema elettronico sicuro per lo scambio d’informazioni tra Stati membri. |
| (19) | Ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Il presente regolamento istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento:
| 1) | «prodotti a duplice uso» sono i prodotti, inclusi il software e le |
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