Council Regulation (EC) No 850/98 of 30 March 1998 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms
| Celex Number | 31998R0850 |
| Coming into Force | 04 May 1998,01 January 2000 |
| End of Effective Date | 31 December 9999 |
| ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1998/850/oj |
| Published date | 27 April 1998 |
| Date | 30 March 1998 |
| Official Gazette Publication | Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 125, 27 de abril de 1998,Journal officiel des Communautés européennes, L 125, 27 avril 1998,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 125, 27 aprile 1998 |
Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame
Gazzetta ufficiale n. L 125 del 27/04/1998 pag. 0001 - 0036
REGOLAMENTO (CE) N. 850/98 DEL CONSIGLIO del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
(1) considerando che il regolamento (CE) n. 894/97 (4) costituisce la versione codificata del regolamento (CEE) n. 3094/86, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, regolamento che ha subito frequenti e sostanziali modifiche;
(2) considerando che, nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3094/86, l'esperienza ha evidenziato alcune carenze e problemi di attuazione e di controllo ai quali occorre porre rimedio, in particolare riducendo il numero delle norme in materia di dimensioni delle maglie, eliminando il concetto delle specie protette e riducendo il numero delle reti con diverse dimensioni di maglia che possono essere tenute a bordo; che è pertanto necessario sostituire il regolamento (CE) n. 894/97 con un nuovo testo, ad eccezione degli articoli 11, 18, 19 e 20;
(3) considerando che è necessario stabilire alcuni principi e procedure per l'adozione, a livello comunitario, di misure tecniche di conservazione, in modo da consentire ad ogni Stato membro di gestire le attività di pesca nelle acque marittime soggette alla propria giurisdizione o sovranità;
(4) considerando che è necessario trovare un equilibrio tra la necessità di adeguare le misure tecniche di conservazione alla diversità delle attività di pesca e l'esigenza di stabilire norme omogenee e di facile applicazione;
(5) considerando che l'articolo 130 R, paragrafo 2 del trattato stabilisce il principio secondo il quale tutte le misure comunitarie debbono tener conto delle esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente, in particolare alla luce del principio della precauzione;
(6) considerando che la pratica dei rigetti in mare dovrebbe essere ridotta al minimo;
(7) considerando che si dovrebbe garantire la protezione delle zone di crescita, tenendo conto delle condizioni biologiche specifiche delle varie zone interessate;
(8) considerando che la direttiva 92/43/CEE (5) stabilisce misure per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; che l'elenco degli organismi marini contiene le denominazioni delle specie protette a norma di tale direttiva;
(9) considerando che il 25 ottobre 1996 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione relativa all'attuazione delle misure tecniche nell'ambito della politica comune della pesca;
(10) considerando che, per garantire la salvaguardia delle risorse biologiche marine ed uno sfruttamento equilibrato delle risorse ittiche nell'interesse sia dei pescatori che dei consumatori, si dovrebbero adottare misure tecniche di conservazione che stabiliscano, tra l'altro, le dimensioni delle maglie e le loro combinazioni adatte per la cattura di alcune specie e altre caratteristiche degli attrezzi da pesca, nonché la taglia minima degli organismi marini e i limiti imposti alla pesca in alcune zone e periodi e per alcuni attrezzi e attrezzature;
(11) considerando che, secondo il parere di esperti scientifici, si dovrebbero aumentare le dimensioni delle maglie degli attrezzi da traino per la pesca di alcune specie di organismi marini e dovrebbe essere reso obbligatorio l'impiego di reti con maglie quadrate, che può contribuire significativamente a ridurre le catture di novellame di organismi marini;
(12) considerando che, per evitare che siano utilizzati attrezzi fissi con maglie sempre più piccole, con il conseguente incremento dei tassi di mortalità per il novellame delle specie bersaglio, si dovrebbero stabilire le dimensioni di maglia per gli attrezzi fissi;
(13) considerando che la composizione delle catture in base alle specie e le attività di pesca associate variano a seconda delle zone geografiche; che tali differenze giustificano l'applicazione di misure diverse in queste zone;
(14) considerando che la cattura di alcune specie destinate ad essere trasformate in farina o in olio di pesce può essere realizzata con maglie di piccole dimensioni, purché queste operazioni non si ripercuotano negativamente su altre specie;
(15) considerando che è necessario applicare taglie minime per le specie che costituiscono una parte importante degli sbarchi delle flotte comunitarie e per le specie che sopravvivono ai rigetti in mare;
(16) considerando che la taglia minima di una specie dovrebbe corrispondere alla selettività della dimensione delle maglie applicabile a tale specie;
(17) considerando che si dovrebbero definire le modalità di misurazione della taglia degli organismi marini;
(18) considerando che, per proteggere il novellame di aringa, è necessario adottare disposizioni specifiche relative alla cattura e alla tenuta a bordo di spratti;
(19) considerando che, per tener conto delle attività tradizionali di pesca in alcune zone, si dovrebbero adottare disposizioni specifiche per la cattura e la tenuta a bordo di acciughe e tonno;
(20) considerando che, per garantire il controllo delle attività di pesca, in talune zone, di pescherecci che soddisfano condizioni specifiche, l'accesso a dette zone è subordinato ai permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (6);
(21) considerando che l'impiego di ciancioli su banchi di pesci associati a mammiferi marini può provocare la cattura e l'uccisione di tali mammiferi; che tuttavia, se utilizzati correttamente, questi attrezzi costituiscono un metodo efficace per catturare esclusivamente le specie bersaglio desiderate; che l'accerchiamento di mammiferi marini con ciancioli deve essere pertanto vietato;
(22) considerando che, per non ostacolare la ricerca scientifica, il ripopolamento artificiale o il trapianto, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle operazioni necessarie per lo svolgimento di queste attività;
(23) considerando che alcune misure necessarie ai fini della conservazione figurano nel regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (7) e nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (8) e non è pertanto necessario riprenderle;
(24) considerando che, in caso di seri pericoli per la conservazione delle risorse la Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prendere le misure provvisorie necessarie;
(25) considerando che possono essere mantenute o adottate misure nazionali supplementari, a carattere strettamente locale, previo accertamento da parte della Commissione della loro compatibilità con il diritto comunitario e della loro conformità alla politica comune della pesca;
(26) considerando che, qualora fosse necessario adottare le modalità di applicazione del presente regolamento, ciò dovrebbe avvenire secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92 (9),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento, che istituisce misure tecniche di conservazione, si applica alle catture e agli sbarchi di risorse della pesca presenti nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e situate in una delle regioni specificate all'articolo 2, salvo disposizioni contrarie degli articoli 26 e 33.
TITOLO I DEFINIZIONI
Articolo 2
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di acque marittime:
a) Regione 1
Le acque che si trovano a nord e ad ovest di una linea che parte da un punto situato a 48° latitudine nord e a 18° longitudine ovest, prolungandosi quindi a nord fino a 60° latitudine nord, poi ad est fino a 5° longitudine ovest, ancora a nord fino a 60°30' latitudine nord e poi ad est fino a 4° longitudine ovest, infine a nord fino a 64° latitudine nord e ancora ad est fino alla costa norvegese.
b) Regione 2
Le acque situate a nord di 48° latitudine nord, escluse le acque della regione 1 e delle divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId.
c) Regione 3
Le acque corrispondenti alle sottozone CIEM VIII e IX.
d) Regione 4
Le acque corrispondenti alla sottozona CIEM X.
e) Regione 5
Le acque situate nella parte dell'Atlantico centro-orientale comprendente le divisioni 34.1.1, 34.1.2 e 34.1.3 e la sottozona 34.2.0 della zona di pesca 34 della regione COPACE.
f) Regione 6
Le acque al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.
g) Regione 7
Le acque al largo delle coste dei dipartimenti francesi della Martinica e della Guadalupa soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.
h) Regione 8
Le acque al largo delle coste del dipartimento francese dell'isola della Riunione soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.
2. Le zone geografiche designate nel presente regolamento con le sigle «CIEM» e «COPACE» sono quelle definite rispettivamente dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare e dal Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale. Esse sono descritte, fatte salve ulteriori modifiche, nelle comunicazioni della Commissione n. 85/C 335/02 (10) e n. 85/C 347/05 (11).
3. Le regioni di cui al paragrafo 1 possono essere ripartite in zone geografiche secondo la...
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