Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community

Coming into Force01 October 1972,27 March 1972
End of Effective Date31 December 9999,30 April 2010
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1971/1408/oj
Published date05 July 1971
Date14 June 1971
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 149, 5 juillet 1971
EUR-Lex - 31971R1408 - IT

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 05/07/1971 pag. 0002 - 0050
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0366
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0416
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 1 pag. 0073
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 1 pag. 0098
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 1 pag. 0098
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 1 pag. 0057
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 1 pag. 0057


REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 2, 7 e 51,

viste le proposte della Commissione, elaborate previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti [1],

[1] GU n. 194 del 28.10.1966, pag. 3333/66 e GU n. C 95 del 21.9.1968, pag. 18.

visti i pareri del Parlamento europeo [2],

[2] GU n. C 10 del 14.2.1968, pag. 30 e GU n. C 135 del 14.12.1968, pag. 4.

visti i pareri del Comitato economico e sociale [3],

[3] GU n. 64 del 5.4.1967, pag. 1009/67 e GU n. C 21 del 20.2.1969, pag. 18.

considerando che si è progressivamente delineato l'interesse ad una revisione generale del regolamento n. 3 del Consiglio per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti [4], sia in base all'esperienza pratica della sua applicazione dal 1959, sia a causa delle modifiche intervenute nelle legislazioni nazionali;

[4] GU n. 30 del 16.12.1958, pag. 561/58.

considerando che le norme di coordinamento stabilite possono essere nel loro complesso sviluppate e migliorate e nel contempo in certa misura semplificate, tenuto conto delle rilevanti differenze che sussistono tra le legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale;

considerando che è opportuno, in questa occasione, riunire in un solo strumento tutte le norme di base adottate, per l'applicazione dell'articolo 51 del trattato, in favore dei lavoratori, ivi compresi i lavoratori frontalieri, i lavoratori stagionali e la gente di mare;

considerando che, date le rilevanti differenze esistenti tra le legislazioni nazionali quanto al loro campo di applicazione «ratione personae», è preferibile stabilire il principio secondo cui il regolamento è applicabile a tutti i cittadini degli Stati membri assicurati nell'ambito dei regimi di sicurezza sociale organizzati in favore dei lavoratori subordinati;

considerando che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale s'inseriscono nel quadro della libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri e devono perciò contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e condizioni di lavoro, garantendo all'interno della Comunità, da un lato, a tutti i cittadini degli Stati membri la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali e, dall'altro, ai lavoratori e ai loro rispettivi aventi diritto il benificio delle prestazioni di sicurezza sociale, qualunque sia il luogo di occupazione o di residenza;

considerando che tali obiettivi devono essere raggiunti, in particolare, mediante la totalizzazione di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali sia per l'acquisizione e il mantenimento del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste, nonchè mediante l'erogazione delle prestazioni alle differenti categorie di persone coperte dal regolamento, qualunque sia il loro luogo di residenza all'interno della Comunità;

considerando che le norme di coordinamento adottate per l'applicazione dell'articolo 51 del trattato devono assicurare ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità i diritti e i vantaggi acquisiti, senza che queste norme possano comportare cumuli ingiustificati;

considerando che a tale scopo, in materia di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), gli interessati devono poter beneficiare del complesso delle prestazioni acquisite nei diversi Stati membri entro il limite - necessario per evitare cumuli ingiustificati, derivanti in particolare dalla sovrapposizione di periodi di assicurazione e di periodi assimilati - del più elevato tra gli importi delle prestazioni che sarebbe dovuto da uno di detti Stati se il lavoratore vi avesse compiuto tutta la sua carriera;

considerando che, nell'intento di permettere la mobilità della manodopera in condizioni, migliori, è ormai necessario assicurare un coordinamento più completo tra i regimi di assicurazione e di assistenza alla disoccupazione di tutti gli Stati membri; che, in tale intento, per agevolare la ricerca di occupazione nei diversi Stati membri, occorre in particolare concedere al lavoratore privo di occupazione il beneficio, durante un periodo limitato, delle prestazioni di disoccupazione previste dalla legislazione dello Stato membro alla quale egli è stato da ultimo soggetto;

considerando che è auspicabile migliorare il sistema applicabile in materia di prestazioni familiari in base al regolamento n. 3 in caso di dispersione della famiglia, sia per quanto riguarda le catergorie di persone che danno diritto a tali prestazioni sia per quanto riguarda i meccanismi di erogazione;

considerando che, tenuto conto dei problemi che si pongono in materia di disoccupazione, è opportuno generalizzare il beneficio delle prestazioni familiari per i familiari dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello che è debitore delle prestazione di disoccupazione;

considerando inoltre che occorre sopprimere la limitazione attualmente prevista per la concessione delle prestazioni familiari; che, per assicurare il versamento alle famiglie separate delle prestazioni destinate a contribuire al mantenimento dei familiari, senza peraltro prendere in considerazione le prestazioni che presentano un carettere preponderante d'incremento demografico, sarebbe preferibile definire norme comuni a tutti gli Stati membri e che si deve continuare a persequire tale fine; ma che, di fronte a legislazioni nazionali disparate, occorre adottare soluzioni che rengano conto di tale situazione: versamento delle prestazioni familiari del paese di occupazione per cinque paesi, versamento degli assegni familiari previsti dal paese di residenza dei familiari se il paese di occupazione è la Francia;

considerando che, per analogia con le soluzioni adottate nel quadro del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità [5], è auspicabile associare, nell'ambito di un Comitato consultivo, i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro all'esame dei problemi trattati dalla commissione amminstrativa;

[5] GU n. L 257 del 19. 10.1968, pag. 2.

considerando che il presente regolamento può sostituirsi agli accomodamenti previsti all'articolo 69, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) Il termine «lavoratore» designa qualsiasi persona:

i) coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai rami di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati, fatte salve le limitazioni di cui all'allegato V,

ii) coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai rami cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva

- quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore subordinato, oppure

- in mancanza di tali criteri, quando detta persona sia coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento precisato nell'allegato V, nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati,

iii) coperta da assicurazione volontaria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale di uno Stato membro organizzato a favore dei lavoratori subordinati o di tutti i residenti o di determinate categorie di residenti, qualora tale persona sia stata precedentemente coperta da assicurazione obbligatoria contro lo stesso evento nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati dello stesso Stato membro;

b) il termine «lavoratore frontaliero» designa qualsiasi lavoratore che è occupato nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana; tuttavia, il lavoratore frontaliero, che è distaccato dall'impresa da cui dipende normalmente nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro, conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore ai quattro mesi anche se, durante detto distacco, non può ritornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo ove risiede;

c) il termine «lavoratore stagionale» designa qualsiasi lavoratore che si reca nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede per effettuarvi, per conto di un'impresa o di un datore di lavoro di tale Stato, un lavoro a carattere stagionale la cui durata non può superare in alcun caso gli otto mesi, e che dimora nel territorio di tale Stato per tutta la durata...

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