Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1469 of 10 September 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2020/2235 as regards the addition of a new model certificate for products of animal origin that originate in the Union, are moved to a third country or territory and moved back to the Union after unloading, storage and reloading in that third country or territory, amending Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the list of third countries authorised for entry into the Union of products of animal origin originated in and returning to the Union from a third country or territory, and amending Implementing Regulation (EU) 2021/405 as regards the list of third countries or regions thereof authorised for entry into the Union of products of animal origin and certain goods originated in and returning to the Union from a third country or region thereof (Text with EEA relevance)

ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1469/oj
Published date13 September 2021
Date10 September 2021
Date of Signature10 September 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 321, 13 September 2021
L_2021321IT.01002101.xml
13.9.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 321/21

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1469 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda l’aggiunta di un nuovo modello di certificato per i prodotti di origine animale che sono originari dell’Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o territorio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l’elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno da un paese terzo o territorio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda l’elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno da un paese terzo o una sua regione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, l’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 90, primo comma, lettere a) ed e), l’articolo 126, paragrafo 3, e l’articolo 127, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le prescrizioni per la certificazione sanitaria ufficiale per diversi movimenti di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, tra cui le prescrizioni relative all’ingresso nell’Unione. Tali prescrizioni relative all’ingresso nell’Unione di animali vivi, materiale germinale e prodotti di origine animale sono ulteriormente specificate nel regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (3).
(2) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento, tra l’altro nei settori relativi alla sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, alle prescrizioni in materia di salute e benessere degli animali e ai sottoprodotti di origine animale.
(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4) stabilisce i modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano.
(4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 non contiene tuttavia alcun modello di certificato per l’ingresso nell’Unione dei prodotti e delle merci che sono originari dell’Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione da tale paese terzo o territorio dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico. È pertanto necessario modificare tale regolamento di esecuzione al fine di prevedere il suddetto tipo di modello di certificato ed evitare inutili perturbazioni degli scambi in tali casi.
(5) A norma dell’articolo 229 del regolamento (UE) 2016/429, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che entrano nell’Unione devono provenire da un paese terzo o territorio che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento, oppure da una zona o un compartimento dello stesso.
(6) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. L’articolo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento elencati per le specie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.
(7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (5) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali e delle categorie di materiale germinale e di prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(8) L’allegato XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene l’elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno dopo il transito attraverso un paese terzo o un territorio. È opportuno modificare il suddetto allegato al fine di elencare i paesi terzi o territori da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale che sono originarie dell’Unione e che, dopo il magazzinaggio in tali paesi terzi o territori, sono mosse nuovamente nell’Unione, e assegnare le condizioni specifiche che devono essere soddisfatte in tali casi.
(9) Il regolamento (UE) 2017/625 prevede inoltre che partite di determinati animali e merci possano entrare nell’Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo.
(10) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (6) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle pertinenti prescrizioni della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.
(11) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (7) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci, integrando gli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Onde consentire l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 al fine di elencare i paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di tali prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originarie dell’Unione e che, dopo il magazzinaggio in tali paesi terzi o regioni, sono
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