Regulation (EU) No 1295/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Creative Europe Programme (2014 to 2020) and repealing Decisions No 1718/2006/EC, No 1855/2006/EC and No 1041/2009/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Celex Number | 02013R1295-20210101 |
Coming into Force | 01 January 2021 |
Published date | 01 January 2021 |
Date | 01 January 2021 |
02013R1295 — IT — 01.01.2021 — 002.001
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►B | REGOLAMENTO (UE) N. 1295/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221) |
Modificato da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
M1 | REGOLAMENTO (UE) 2018/596 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 | L 103 | 1 | 23.4.2018 |
Rettificato da:
►C1 | Rettifica, GU L 189, 27.6.2014, pag. 260 (1295/2013) |
▼B
REGOLAMENTO (UE) N. 1295/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 2013
che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Istituzione e durata
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
"settori culturali e creativi", tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali e/o espressioni artistiche e altre espressioni creative, indipendentemente dal fatto che queste attività siano o meno orientate al mercato, indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza, nonché a prescindere dalle modalità di finanziamento di tale struttura. Queste attività comprendono lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione. I settori culturali e creativi comprendono, tra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive;
"PMI", le microimprese, le piccole e le medie imprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 1 );
"intermediari finanziari partecipanti", intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento finanziario, selezionati nell'ambito dello strumento di garanzia conformemente al regolamento finanziario e all'allegato I del presente regolamento, che forniscono o prevedono di fornire:
prestiti alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi (garanzie provenienti dal Fondo europeo per gli investimenti ("FEI")); oppure
garanzie sui prestiti ad altri intermediari finanziari che forniscono prestiti alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi (controgaranzie provenienti dal FEI);
"prestatori di servizi per il rafforzamento delle capacità", entità in grado di fornire competenze conformemente all'allegato I al fine di consentire agli intermediari finanziari partecipanti di valutare efficacemente le specificità e i rischi associati alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi, nonché ai loro progetti.
Articolo 3
Obiettivi generali
Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:
proteggere, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica europea nonché promuovere il patrimonio culturale dell'Europa;
rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei, in particolare del settore audiovisivo, al fine di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Articolo 4
Obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
sostenere la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello transnazionale e internazionale;
promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e la mobilità transnazionale degli operatori culturali e creativi, in particolare degli artisti, nonché raggiungere nuovi e più ampi destinatari e migliorare l'accesso alle opere culturali e creative nell'Unione e nel mondo, con un accento particolare sui bambini, sui giovani, sulle persone con disabilità e sui gruppi sottorappresentati;
rafforzare in modo sostenibile la capacità finanziaria delle PMI, delle micro-organizzazioni e delle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi, adoperandosi nel contempo per assicurare una copertura geografica e una rappresentazione settoriale equilibrate;
favorire lo sviluppo di politiche, l'innovazione, la creatività, lo sviluppo del pubblico e nuovi modelli di business e di gestione attraverso il sostegno della cooperazione politica transnazionale.
Articolo 5
Valore aggiunto europeo
Il valore aggiunto europeo è garantito mediante uno o più dei seguenti elementi:
il carattere transnazionale delle azioni e delle attività che integrano programmi e politiche regionali, nazionali, internazionali e altri programmi e politiche dell'Unione e l'impatto di tali azioni e attività sui settori culturali e creativi nonché sui cittadini e sulla loro conoscenza di culture diverse dalla propria;
lo sviluppo e la promozione della cooperazione transnazionale tra operatori culturali e creativi, compresi gli artisti, i professionisti del settore audiovisivo, le organizzazioni culturali e creative e gli operatori del settore audiovisivo, con l'obiettivo di stimolare risposte più complete, rapide, efficaci e a lungo termine alle sfide globali;
le economie di scala e la massa critica che il sostegno dell'Unione favorisce, producendo un effetto leva su finanziamenti aggiuntivi;
le condizioni di maggiore parità nei settori culturali e creativi europei, tenendo conto dei paesi a bassa capacità di produzione e/o dei paesi o delle regioni ad area geografica e/o linguistica limitata.
Articolo 6
Struttura del programma
Il programma consiste di:
un sottoprogramma MEDIA;
un sottoprogramma Cultura;
una sezione transettoriale.
Articolo 7
Loghi dei sottoprogrammi
Articolo 8
Accesso al programma
Fatto salvo il paragrafo 4, la partecipazione al programma è aperta ai seguenti paesi, a condizione che versino stanziamenti supplementari e che, per il sottoprogramma MEDIA, soddisfino le condizioni stabilite dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ):
i paesi aderenti, i paesi candidati e i paesi candidati potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi;
i paesi EFTA che sono membri dell'accordo SEE, conformemente a tale accordo;
la Confederazione svizzera, in virtù di un accordo bilaterale con tale paese;
i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente alle procedure stabilite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione.
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