Regulation (EU) No 1295/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Creative Europe Programme (2014 to 2020) and repealing Decisions No 1718/2006/EC, No 1855/2006/EC and No 1041/2009/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Celex Number02013R1295-20210101
Coming into Force01 January 2021
Published date01 January 2021
Date01 January 2021
TESTO consolidato: 32013R1295 — IT — 01.01.2021

02013R1295 — IT — 01.01.2021 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (UE) N. 1295/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
M1 REGOLAMENTO (UE) 2018/596 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 L 103 1 23.4.2018


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 189, 27.6.2014, pag. 260 (1295/2013)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1295/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Istituzione e durata

1.
Il presente regolamento istituisce il programma Europa creativa a sostegno dei settori culturali e creativi europei ("programma").
2.
Il programma è attuato nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

"settori culturali e creativi", tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali e/o espressioni artistiche e altre espressioni creative, indipendentemente dal fatto che queste attività siano o meno orientate al mercato, indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza, nonché a prescindere dalle modalità di finanziamento di tale struttura. Queste attività comprendono lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione. I settori culturali e creativi comprendono, tra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive;

2)

"PMI", le microimprese, le piccole e le medie imprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 1 );

3)

"intermediari finanziari partecipanti", intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento finanziario, selezionati nell'ambito dello strumento di garanzia conformemente al regolamento finanziario e all'allegato I del presente regolamento, che forniscono o prevedono di fornire:

a)

prestiti alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi (garanzie provenienti dal Fondo europeo per gli investimenti ("FEI")); oppure

b)

garanzie sui prestiti ad altri intermediari finanziari che forniscono prestiti alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi (controgaranzie provenienti dal FEI);

4)

"prestatori di servizi per il rafforzamento delle capacità", entità in grado di fornire competenze conformemente all'allegato I al fine di consentire agli intermediari finanziari partecipanti di valutare efficacemente le specificità e i rischi associati alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi, nonché ai loro progetti.

Articolo 3

Obiettivi generali

Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

a)

proteggere, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica europea nonché promuovere il patrimonio culturale dell'Europa;

b)

rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei, in particolare del settore audiovisivo, al fine di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Articolo 4

Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

sostenere la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello transnazionale e internazionale;

b)

promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e la mobilità transnazionale degli operatori culturali e creativi, in particolare degli artisti, nonché raggiungere nuovi e più ampi destinatari e migliorare l'accesso alle opere culturali e creative nell'Unione e nel mondo, con un accento particolare sui bambini, sui giovani, sulle persone con disabilità e sui gruppi sottorappresentati;

c)

rafforzare in modo sostenibile la capacità finanziaria delle PMI, delle micro-organizzazioni e delle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi, adoperandosi nel contempo per assicurare una copertura geografica e una rappresentazione settoriale equilibrate;

d)

favorire lo sviluppo di politiche, l'innovazione, la creatività, lo sviluppo del pubblico e nuovi modelli di business e di gestione attraverso il sostegno della cooperazione politica transnazionale.

Articolo 5

Valore aggiunto europeo

1.
Riconoscendo il valore intrinseco ed economico della cultura, il programma sostiene le azioni e le attività con un valore aggiunto europeo nei settori culturali e creativi. Esso contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e delle sue iniziative faro.
2.

Il valore aggiunto europeo è garantito mediante uno o più dei seguenti elementi:

a)

il carattere transnazionale delle azioni e delle attività che integrano programmi e politiche regionali, nazionali, internazionali e altri programmi e politiche dell'Unione e l'impatto di tali azioni e attività sui settori culturali e creativi nonché sui cittadini e sulla loro conoscenza di culture diverse dalla propria;

b)

lo sviluppo e la promozione della cooperazione transnazionale tra operatori culturali e creativi, compresi gli artisti, i professionisti del settore audiovisivo, le organizzazioni culturali e creative e gli operatori del settore audiovisivo, con l'obiettivo di stimolare risposte più complete, rapide, efficaci e a lungo termine alle sfide globali;

c)

le economie di scala e la massa critica che il sostegno dell'Unione favorisce, producendo un effetto leva su finanziamenti aggiuntivi;

d)

le condizioni di maggiore parità nei settori culturali e creativi europei, tenendo conto dei paesi a bassa capacità di produzione e/o dei paesi o delle regioni ad area geografica e/o linguistica limitata.

Articolo 6

Struttura del programma

Il programma consiste di:

a)

un sottoprogramma MEDIA;

b)

un sottoprogramma Cultura;

c)

una sezione transettoriale.

Articolo 7

Loghi dei sottoprogrammi

1.
La Commissione garantisce la visibilità del programma mediante l'impiego di loghi che sono specifici per ciascun sottoprogramma.
2.
I beneficiari del sottoprogramma MEDIA si avvalgono del logo del sottoprogramma MEDIA di cui all'allegato II. La Commissione definisce i dettagli per l'uso di tale logo e li comunica ai beneficiari.
3.
I beneficiari del sottoprogramma Cultura si avvalgono di un logo stabilito dalla Commissione. La Commissione stabilisce i dettagli per l'uso di tale logo e li comunica ai beneficiari.
4.
Anche la Commissione e i punti di contatto Europa creativa di cui all'articolo 16 sono autorizzati ad avvalersi dei loghi dei sottoprogrammi.

Articolo 8

Accesso al programma

1.
Il programma promuove la diversità culturale a livello internazionale in linea con la convenzione dell'Unesco del 2005.
2.
Il programma è aperto alla partecipazione degli Stati membri.
3.

Fatto salvo il paragrafo 4, la partecipazione al programma è aperta ai seguenti paesi, a condizione che versino stanziamenti supplementari e che, per il sottoprogramma MEDIA, soddisfino le condizioni stabilite dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ):

a)

i paesi aderenti, i paesi candidati e i paesi candidati potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi;

b)

i paesi EFTA che sono membri dell'accordo SEE, conformemente a tale accordo;

c)

la Confederazione svizzera, in virtù di un accordo bilaterale con tale paese;

d)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente alle procedure stabilite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione.

4.
I paesi di cui al paragrafo 3, lettere a) e d), sono esclusi dalla partecipazione allo strumento di garanzia.
5.
Il programma è aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale mirate ai paesi o regioni selezionati sulla base di stanziamenti supplementari versati da tali paesi o regioni e di disposizioni specifiche da concordare con gli...

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