Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1375 of 10 August 2015 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat (Codification) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Celex Number02015R1375-20231107
Coming into Force07 November 2023
Date07 November 2023
Published date07 November 2023
TESTO consolidato: 32015R1375 — IT — 07.11.2023

02015R1375 — IT — 07.11.2023 — 004.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1375 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 212 del 11.8.2015, pag. 7)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1478 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 2020 L 338 7 15.10.2020
►M2 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/519 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2021 L 104 36 25.3.2021
►M3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1418 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 2022 L 218 7 23.8.2022
►M4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2156 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2023 L 1 18.10.2023




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1375 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2015

che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni

(codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «Trichina» si intende qualsiasi nematode appartenente alla specie del genere Trichinella;

2)

per «condizioni di stabulazione controllata» si intende un tipo di allevamento nell'ambito del quale i suini sono sottoposti a titolo permanente a controlli da parte dell'operatore alimentare per quanto riguarda l'alimentazione e le condizioni di stabulazione;

3)

per «comparto» si intende un gruppo di aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata. Tutte le aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata in uno Stato membro possono essere considerate come un singolo comparto.



CAPO II

OBBLIGHI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI E DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

Articolo 2

Campionamento delle carcasse

1.

Si prelevano campioni dalle carcasse di suini domestici, nei mattatoi, nell'ambito degli esami post mortem secondo le modalità descritte qui di seguito:

a)

ogni anno sono sottoposte ad esame per accertare la presenza di Trichine tutte le carcasse di scrofe riproduttrici e verri riproduttori o almeno il 10 % delle carcasse di animali destinati alla macellazione provenienti da ciascuna azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione delle condizioni di stabulazione controllata;

b)

sono sottoposte ad esame sistematico per accertare la presenza di Trichine tutte le carcasse provenienti da aziende non ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata.

Al fine di individuare la presenza di Trichine, in un laboratorio designato dall'autorità competente viene prelevato un campione da ciascuna carcassa, utilizzando uno dei seguenti metodi:

a)

metodo di rilevamento di riferimento di cui all'allegato I, capitolo I; o

b)

metodo di individuazione equivalente di cui all'allegato I, capitolo II.

2.
►M2 Le carcasse di solipedi, cinghiali e altre specie animali d’allevamento o selvatiche a rischio di contaminazione da Trichine sono sottoposte sistematicamente a campionamento nei mattatoi o negli stabilimenti di trattamento della selvaggina, nell’ambito dell’esame post mortem.

Viene prelevato un campione da ciascuna carcassa e viene esaminato conformemente a quanto disposto negli allegati I e III, in un laboratorio designato dall'autorità competente.

▼M2

3.
In attesa dei risultati dell’esame atto ad individuare la presenza di Trichine, e purché la piena tracciabilità sia garantita dall’operatore del settore alimentare, le carcasse di suini domestici e di solipedi possono essere sezionate in sei parti al massimo, nel mattatoio o in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali.

▼B

Articolo 3

Deroghe

1.
In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le carni di suini domestici sottoposte a trattamento di congelazione conformemente all'allegato II, sotto il controllo dell'autorità competente sono esenti dall'esame atto ad individuare la presenza di Trichine.
2.
In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le carcasse e le carni di suini domestici non svezzati di età inferiore a 5 settimane sono esenti dall'esame atto ad individuare la presenza di Trichine.
3.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le carcasse e le carni di suini domestici possono essere esentate dall'esame atto ad individuare la presenza di Trichine nel caso in cui gli animali provengano da un azienda o da un comparto ufficialmente riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'allegato IV, qualora:

a)

nello Stato membro non siano state rilevate contaminazioni autoctone da Trichine nei suini domestici allevati in aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata nel corso degli ultimi tre anni, periodo durante il quale gli animali sono stati costantemente sottoposti a controlli a norma dell'articolo 2; o

b)

i dati storici sui controlli cui è stata costantemente sottoposta la popolazione suina macellata garantiscano con una probabilità di almeno il 95 % che la prevalenza delle Trichine non sia superiore a un caso per milione; o

c)

le aziende che applicano le condizioni di stabulazione controllata siano ubicate in Belgio e Danimarca.

▼M4

4.
Nel caso in cui uno Stato membro applichi la deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo, esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri nell’ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. La Commissione pubblica sul suo sito web l’elenco degli Stati membri che applicano tale deroga.

Nel caso in cui uno Stato membro non presenti, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2003/99/CE, i dati relativi agli esami atti a individuare la presenza di Trichine di cui all’allegato IV, capitolo II, del presente regolamento, la deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo cessa di essere applicata allo Stato membro in questione.

▼M1

5.

In deroga all’articolo 2, paragrafo 3, e previa approvazione dell’autorità competente:

a)

le carcasse possono essere sezionate in un laboratorio di sezionamento annesso o distinto dal mattatoio, a condizione che:

i)

la procedura sia approvata dall’autorità competente;

ii)

la carcassa o le parti di carcassa siano destinate a un unico laboratorio di sezionamento;

iii)

il laboratorio di sezionamento si trovi nel territorio dello Stato membro; e

iv)

in caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano;

b)

le carcasse ottenute da suini domestici possono essere sezionate in più parti in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali o annesso al mattatoio a condizione che:

i)

la procedura sia approvata dall’autorità competente;

▼M3

ii)

prima che sia stata raggiunta la temperatura di cui all’allegato III, sezione I, capitolo V, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004, il sezionamento o il disosso sia effettuato in conformità all’allegato III, sezione I, capitolo V, punto 4, di tale regolamento;

▼M1

iii)

in caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano.

▼B

Articolo 4

Esame destinato a individuare la presenza di Trichine e apposizione del bollo sanitario

1.
►M1 Le carcasse di cui all’articolo 2 o parti delle stesse, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 5, non possono lasciare i locali prima che il risultato dell’esame destinato a individuare la presenza di Trichine si riveli negativo.

Analogamente, altre parti dell'animale destinate al consumo umano o animale, che contengono tessuto muscolare striato, non sono autorizzate a lasciare i locali prima che i risultati dell'esame destinato ad individuare la presenza di Trichine siano negativi.

2.
I rifiuti di origine animale e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e non contenenti muscoli striati possono lasciare i locali prima che siano disponibili i risultati destinati ad individuare la presenza di Trichine.

Le autorità competenti possono tuttavia richiedere un esame per individuare la presenza di Trichine o un trattamento preventivo dei sottoprodotti di origine animale prima di autorizzarli a lasciare i locali.

▼M1

3.
Qualora nel mattatoio sia adottata una procedura per garantire che nessuna parte delle carcasse esaminate lasci i locali prima che siano disponibili i risultati negativi degli esami per l’individuazione delle Trichine e tale procedura sia ufficialmente approvata dall’autorità competente, oppure nel caso in cui si applichi la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 5, il bollo sanitario di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 può essere apposto prima che siano disponibili i risultati dell’esame per l’individuazione delle Trichine.

▼B

Articolo 5

Formazione

Le autorità competenti dispongono che tutto il personale che partecipa all'esame dei campioni destinati ad...

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