Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Coming into Force31 July 2019,12 July 2020
End of Effective Date31 December 9999
Date20 June 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2019/1150/oj
Celex Number32019R1150
Published date11 July 2019
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 186, 11 luglio 2019,Journal officiel de l’Union européenne, L 186, 11 juillet 2019
L_2019186IT.01005701.xml
11.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 186/57

REGOLAMENTO (UE) 2019/1150 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) I servizi di intermediazione online, che possono contribuire a migliorare il benessere dei consumatori e sono sempre più utilizzati nei settori sia privato che pubblico, sono elementi determinanti per l’imprenditorialità e per nuovi modelli di business, il commercio e l’innovazione. Offrono accesso a nuovi mercati e opportunità commerciali permettendo alle imprese di esplorare i vantaggi del mercato interno. Permettono ai consumatori dell’Unione di sfruttare tali vantaggi, in particolare grazie alla maggiore possibilità di scelta di beni e servizi nonché contribuendo all’offerta di prezzi competitivi online, ma sollevano anche sfide che devono essere affrontate al fine di garantire la certezza giuridica.
(2) I servizi di intermediazione online possono essere cruciali per il successo commerciale delle imprese che utilizzano tali servizi per raggiungere i consumatori. Al fine di sfruttare pienamente i vantaggi dell’economia delle piattaforme online, è pertanto importante che le imprese possano avere fiducia nei servizi di intermediazione online con cui instaurano rapporti commerciali, in primo luogo perché l’incremento delle intermediazioni delle transazioni attraverso i servizi di intermediazione online, alimentati da forti effetti indiretti di rete basati su dati, conduce a un aumento della dipendenza da tali servizi degli utenti commerciali, in particolare le microimprese, piccole e medie imprese (PMI), per raggiungere i consumatori. Dato l’aumento della dipendenza, i fornitori di tali servizi spesso hanno un potere contrattuale superiore, che consente loro di agire di fatto unilateralmente in un modo che può essere iniquo e quindi dannoso per gli interessi legittimi dei loro utenti commerciali e, indirettamente, anche dei consumatori dell’Unione. Per esempio, possono imporre unilateralmente agli utenti commerciali prassi che deviano considerevolmente da un comportamento commerciale corretto o contravvengono ai principi della buona fede e della correttezza. Il presente regolamento affronta tali frizioni potenziali nell’economia delle piattaforme online.
(3) I consumatori hanno accolto favorevolmente l’utilizzo dei servizi di intermediazione online. Per il loro benessere è essenziale anche un ecosistema online competitivo, equo e trasparente, in cui le imprese agiscono in modo responsabile. Il fatto di garantire la trasparenza e la fiducia nell’economia delle piattaforme online nei rapporti tra imprese potrebbe altresì contribuire indirettamente a migliorare la fiducia dei consumatori nell’economia delle piattaforme online. L'impatto diretto dello sviluppo dell’economia delle piattaforme online sui consumatori sono tuttavia affrontate da altre norme del diritto dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’acquis relativo ai consumatori.
(4) In modo analogo, i motori di ricerca online possono essere importanti fonti di traffico Internet per le imprese che offrono beni o servizi ai consumatori mediante i siti web e possono pertanto influire in modo significativo sul successo commerciale degli utenti titolari di siti web aziendali che offrono i loro beni o servizi online sul mercato interno. A tale riguardo, il posizionamento dei siti web controllato dai fornitori dei motori di ricerca online, compresi quei siti web mediante i quali gli utenti titolari dei siti web aziendali offrono i propri beni e servizi ai consumatori, ha un impatto notevole sulla scelta del consumatore e sul successo commerciale di tali utenti titolari di siti web aziendali. Anche in assenza di una relazione contrattuale con gli utenti titolari di siti web aziendali, i fornitori dei motori di ricerca online possono pertanto agire di fatto unilateralmente in un modo che può essere iniquo e quindi dannoso per gli interessi legittimi dei loro utenti titolari di siti web aziendali e, indirettamente, anche dei consumatori dell’Unione.
(5) La natura del rapporto tra i fornitori di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali potrebbe anche portare a situazioni in cui gli utenti commerciali abbiano spesso possibilità limitate di presentare ricorso laddove le azioni unilaterali dei fornitori di tali servizi diano origine a una controversia. In molti casi, tali fornitori non offrono un sistema di gestione dei ricorsi accessibile ed efficace. I meccanismi alternativi di risoluzione extragiudiziale delle controversie esistenti possono anch’essi essere inefficaci per una serie di motivi, tra cui la mancanza di mediatori specializzati e il timore di ritorsioni degli utenti commerciali.
(6) I servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online, come pure le transazioni agevolate da tali servizi, hanno un potenziale transfrontaliero intrinseco e, nell’economia attuale, sono particolarmente importanti per il corretto funzionamento del mercato interno dell’Unione. Le pratiche commerciali potenzialmente sleali e dannose di alcuni fornitori di tali servizi e la mancanza di efficaci meccanismi di ricorso ostacolano la piena realizzazione di tale potenziale e influiscono negativamente sul corretto funzionamento del mercato interno.
(7) Dovrebbe essere fissata a livello dell’Unione una serie mirata di norme vincolanti in materia al fine di garantire un contesto commerciale online equo, prevedibile, sostenibile e sicuro nell’ambito del mercato interno. In particolare, gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online dovrebbero poter beneficiare di un’adeguata trasparenza e di efficaci possibilità di ricorso in tutta l’Unione, al fine di facilitare le attività economiche a livello transfrontaliero all’interno dell’Unione e così migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e rispondere a un’eventuale frammentazione emergente negli specifici settori disciplinati dal presente regolamento.
(8) Tali norme dovrebbero anche fornire incentivi adeguati per promuovere l’equità e un’adeguata trasparenza, in particolare riguardo il posizionamento degli utenti titolari di siti web aziendali nei risultati di ricerca generati dai motori di ricerca online. Allo stesso tempo, tali norme dovrebbero riconoscere e salvaguardare il notevole potenziale di innovazione dell’intera economia delle piattaforme online e consentire una sana concorrenza che assicuri ai consumatori una maggiore scelta. È opportuno chiarire che il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto civile nazionale, segnatamente il diritto contrattuale, nella fattispecie le norme sulla validità, la formazione, gli effetti o la risoluzione di un contratto, nella misura in cui le norme nazionali di diritto civile siano conformi al diritto dell’Unione e gli aspetti pertinenti non siano contemplati dal presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di applicare le norme nazionali che vietano o sanzionano i comportamenti unilaterali o le pratiche commerciali sleali nella misura in cui gli aspetti pertinenti non sono contemplati dal presente regolamento.
(9) Poiché i servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online in genere hanno dimensione globale, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai fornitori di tali servizi indipendentemente dal fatto che siano stabiliti in uno Stato membro o fuori dall’Unione, purché siano soddisfatte due condizioni cumulative. In primo luogo, gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali dovrebbero essere stabiliti nell’Unione. In secondo luogo, gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali dovrebbero, attraverso la fornitura di tali servizi, offrire i loro beni o servizi a consumatori situati nell’Unione almeno per parte della transazione. Per stabilire se un utente commerciale o un utente di un sito web aziendale offrano beni o servizi a consumatori situati nell’Unione, è necessario accertare se risulta che l’utente commerciale o l’utente di un sito web aziendale rivolgano le loro attività a consumatori situati in uno o più Stati membri. Tale criterio andrebbe interpretato in conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tali consumatori dovrebbero essere situati nell’Unione, ma non è necessario che il loro luogo di residenza si trovi nell’Unione né che abbiano la cittadinanza di uno degli Stati membri. Di conseguenza, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi se gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali non sono stabiliti nell’Unione o se, pur essendo stabiliti nell’Unione, utilizzano i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online per offrire beni o servizi esclusivamente a consumatori stabiliti al di fuori dell’Unione o a soggetti che non sono consumatori. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi qualunque sia la legge altrimenti applicabile ad un contratto.
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