Regole comunitarie e nazionali in tema di esportazione e importazione delle opere d'arte

AuthorSimonetta Stabile
Pages221-244

Page 221

@1. L’evoluzione normativa comunitaria tra libera circolazione delle merci e “deroga” ai beni culturali

Il processo di integrazione europea è da sempre accompagnato dalla duplice esigenza di adottare norme comuni – in grado di avvicinare gli ordinamenti giuridici degli Stati membri – e di rispettare al contempo le specificità nazionali. Tale difficile rapporto dialettico ha caratterizzato particolarmente l’evoluzione di alcuni settori di competenza comunitaria, tra i quali la dimensione sociale, il riconoscimento dei diritti fondamentali e, non ultima, la materia culturale.

Come noto, la Comunità economica europea (CEE) fu originariamente voluta e strutturata come organizzazione sovranazionale destinata a perseguire finalità circoscritte al campo economico, riconducibili alla creazione di un’area di libero scambio fondata sulle quattro libertà fondamentali. Di fronte al dissesto economico successivo al Secondo conflitto mondiale, obiettivo primario era senza dubbio quello del risanamento e la strada dell’integrazione economica appariva la più rapida per il suo raggiungimento.

Nonostante l’originaria caratterizzazione economicocommerciale della CEE, la storia ha dimostrato la fondatezza dell’intuizione dei redattori del Trattato di Roma, che vollero dar vita ad un’entità dinamica, auspicando un’unione sempre più stretta tra i popoli europei.

Con la realizzazione del mercato unico, le competenze comunitarie si sono difatti progressivamente estese a diversi settori della

Page 222

vita associata, precedentemente di esclusivo appannaggio degli Stati membri: alla luce delle tendenze evolutive in atto si può pertanto affermare che non esista più materia nella quale sia possibile, ai fini dell’analisi giuridica, fermarsi alla lettura del diritto nazionale.

Il settore dei beni culturali non fa eccezione a tale regola, costituendone anzi esempio emblematico: l’interesse del legislatore comunitario verso tale materia è un’acquisizione relativamente recente, così come il processo di armonizzazione delle legislazioni nazionali, ostacolata dalle forti resistenze degli Stati membri.

Come evidenziato, tra gli altri, dalla Direzione Generale Studi del Parlamento europeo, esistono enormi differenze tra la legislazione dei Paesi del Sud dell’Europa che, per il fatto di possedere un maggior patrimonio artistico, hanno disegnato un sistema normativo fortemente protezionista, e quella dei Paesi del Nord dell’Europa che hanno invece elaborato una normativa interna molto più flessibile ed elastica, dal momento che dispongono di un patrimonio culturale quantitativamente inferiore e rappresentano i principali mercati per il commercio delle opere d’arte1.

È questo ad oggi uno dei principali motivi per cui non esiste, a livello comunitario, una definizione organica di “bene culturale”, quanto esclusivamente una legislazione settoriale, limitata a disciplinare alcuni aspetti, legati sopratutto alla circolazione dei beni culturali stessi, sia all’interno del territorio dell’Unione, sia a livello internazionale.

Il Trattato di Roma del 1957 non prevedeva, nella sua originaria formulazione, alcuna esplicita competenza comunitaria in ambito culturale, né tantomeno una disciplina specifica relativa al regime giuridico dei beni culturali ed alla circolazione degli stessi.

Ciò premesso, è peraltro noto che la libera circolazione delle merci costituisce una delle quattro libertà fondamentali che caratterizzano il mercato unico e comporta il divieto di dazi doganali all’importazione ed all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, nonché l’adozione di una tariffa doganale comune nei rapporti con i Paesi terzi.

Page 223

Il Trattato CEE, disciplinando la libera circolazione delle merci ed imponendo quale regola generale agli Stati membri il divieto di imporre restrizioni quantitative all’importazione ed all’esportazione delle stesse, all’art. 362 (oggi art. 30)3, si limitava a riconoscere al patrimonio storico, artistico e architettonico una certa “eccezionalità” rispetto alle esigenze degli scambi economici, consentendo agli Stati stessi di poter imporre delle limitazioni, ove queste fossero giustificate da alcuni tassativi motivi, tra i quali la “protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale”4. La disposizione di cui all’art. 36, riconoscendo la legittimità di restrizioni e divieti a favore della protezione dei patrimoni culturali nazionali, ne afferma la priorità del loro intrinseco valore artistico su quello commerciale5: i beni culturali sono sì qualificabili come merci e pertanto suscettibili di valutazione economica, ma sono sopratutto “espressione della civiltà che li ha prodotti”6.

Su tali basi, rafforzate dall’assenza di espliciti poteri in materia di tutela dei beni culturali in capo alle istituzioni comunitarie e di una normativa specifica, gli Stati membri hanno preteso, almeno in una prima fase, di mantenere il pieno diritto a definire e tutelare il proprio patrimonio culturale, e disciplinare la circolazione dello stesso nel territorio della Comunità. Da parte degli Stati membri

Page 224

c’è infatti stata – e c’è tuttora – la tendenza a considerare la disciplina del patrimonio culturale come un dominio riservato, una materia che deve essere regolata dalla legge del luogo ove i beni culturali si trovano.

Nell’ottica comunitaria, peraltro, ammettere una deroga non ha significato legittimare appieno una esclusiva competenza statale sulla materia: l’art. 36 non ha costituito un ostacolo per le istituzioni comunitarie, che, sopratutto a partire dagli anni ‘70, hanno di volta in volta rintracciato in altre disposizioni del Trattato la base giuridica7 per poter emanare atti vincolanti sulle questioni relative all’esportazione dei beni culturali ed al recupero di quelli illecitamente esportati.

Anche la Corte di Giustizia, come si vedrà, si è più volte pronunciata sui criteri interpretativi dell’art. 36 ed ha evidenziato come esso “non ha lo scopo di riservare talune materie alla competenza esclusiva degli Stati membri, ma ammette che le norme interne deroghino al principio della libera circolazione, nella misura in cui ciò sia e continui ad essere giustificato per conseguire gli obiettivi contemplati”8.

Lo stesso testo dell’articolo, inoltre, fissa i limiti entro i quali le misure statali possono essere giustificate, indicando che esse non debbano costituire strumento di discriminazione arbitraria né dissimulare una restrizione al commercio tra gli Stati membri.

@2. Il contributo della Corte di Giustizia per lo sviluppo di un “diritto dei beni culturali”

Un fondamentale contributo, nella progressiva evoluzione di un diritto comunitario in materia di beni culturali, è arrivato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, intervenuta più volte – a partire dalla fine degli anni ‘60 – sopratutto con l’obiettivo di di-7 Ci si riferisce in particolare agli articoli 133 e 95 del Trattato istitutivo della Comunità europea, il primo relativo alla politica commerciale comune, il secondo in materia di ravvicinamento delle disposizioni legislative per l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Page 225

rimere questioni relative alla libertà di circolazione delle merci nel Mercato comune e alla compatibilità con la stessa degli aiuti concessi dagli Stati.

L’orientamento dei Giudici di Lussemburgo è sempre stato teso a fornire un’interpretazione piuttosto restrittiva dell’art. 36 del Trattato CEE (oggi 30 TCE) in materia di eccezioni al divieto di restrizioni quantitative, escludendo dal novero delle circostanze che possano giustificare una limitazione della libertà di circolazione – e dunque una normativa nazionale contraria alle disposizioni generali del Trattato CEE – sia la generica tutela degli interessi culturali nazionali, sia la protezione delle creatività e delle diversità culturali9.

L’unico – ed in quanto tale fondamentale – intervento della Corte avente specificamente ad oggetto la circolazione degli oggetti d’arte, teso proprio a dirimere la conflittualità tra la disciplina comunitaria e quella nazionale in tema di riparto di competenze ed ampiezza della deroga prevista all’art. 36 risale al 1968, ed è con tale pronuncia che, in maniera inconfutabile, la circolazione dei beni culturali viene inserita nell’ambito di applicazione del Trattato e, più precisamente, delle norme sulla libera circolazione delle merci10.

La sentenza, datata 10 dicembre 1968, è espressione di quello che ancora oggi è l’orientamento della Corte, che in essa ha esplicitato alcuni principi dai quali non si è poi distaccata successiva-9 Cause riunite 60 e 61/84, sentenza del 11 luglio 1985: Societe Cinéthéque s.a. ed altri contro Fédération Nationale des Cinemas francais (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Grande Instance di Parigi), in Raccolta 1985, p. 2605; Causa 229/83, sentenza del 10 gennaio 1983: Association des Centres Distributeurs Edouard Leclerc ed altri contro SARL “Au blé vert” ed altri (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dalla Corte d’Appello di Poitiers); vedi anche sentenze della Corte di Giustizia in cause 154/89 (Commissione c. Francia, in Raccolta 1991, p. 659) 180/89 (Commissione c. Italia, in Raccolta 1991, p. 709), 198/89 (Commissione c. Grecia, in Raccolta 1991, p. 727).

Page 226

mente: dichiarò infatti anzitutto la sua competenza in materia di beni culturali, intaccando quella che ad una prima lettura dell’art. 36 poteva apparire come una riserva statale; in secondo luogo, rimarcò la prevalenza del principio di libera circolazione delle merci su eventuali misure protezionistiche imposte dagli Stati membri e tese a limitare la circolazione intracomunitaria dei beni.

Con riferimento al contenuto della pronuncia, la Corte intervenne su una delicata questione di compatibilità con il Trattato istitutivo delle norme nazionali – nello specifico, italiane – sull’esportazione dei beni artistici.

La sentenza11, pose fine ad una...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT