Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste
| Published date | 12 July 2006 |
| Official Gazette Publication | Journal officiel de l’Union européenne, L 190, 12 juillet 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 190, 12 de julio de 2006,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 190, 12 luglio 2006 |
02006R1013 — IT — 01.01.2018 — 012.003
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
| ►B | REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 dell'12.7.2006, pag. 1) |
Modificato da:
| Gazzetta ufficiale | ||||
| n. | pag. | data | ||
| ►M1 | REGOLAMENTO (CE) N. 1379/2007 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2007 | L 309 | 7 | 27.11.2007 |
| ►M2 | REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 2008 | L 188 | 7 | 16.7.2008 |
| ►M3 | REGOLAMENTO (CE) n. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009 | L 87 | 109 | 31.3.2009 |
| ►M4 | REGOLAMENTO (CE) N. 308/2009 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 2009 | L 97 | 8 | 16.4.2009 |
| ►M5 | DIRETTIVA 2009/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 23 aprile 2009 | L 140 | 114 | 5.6.2009 |
| ►M6 | REGOLAMENTO (UE) N. 413/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2010 | L 119 | 1 | 13.5.2010 |
| ►M7 | REGOLAMENTO (UE) N. 664/2011 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 2011 | L 182 | 2 | 12.7.2011 |
| ►M8 | REGOLAMENTO (UE) N. 135/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2012 | L 46 | 30 | 17.2.2012 |
| ►M9 | REGOLAMENTO (UE) N. 255/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2013 | L 79 | 19 | 21.3.2013 |
| ►M10 | REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 | L 330 | 1 | 10.12.2013 |
| ►M11 | REGOLAMENTO (UE) N. 660/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 | L 189 | 135 | 27.6.2014 |
| ►M12 | REGOLAMENTO (UE) N. 1234/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2014 | L 332 | 15 | 19.11.2014 |
| ►M13 | REGOLAMENTO (UE) 2015/2002 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2015 | L 294 | 1 | 11.11.2015 |
Rettificato da:
| ►C1 | Rettifica, GU L 299, 8.11.2008, pag. 50 (1379/2007) |
| ►C2 | Rettifica, GU L 145, 31.5.2013, pag. 37 (255/2013) |
| ►C3 | Rettifica, GU L 334, 13.12.2013, pag. 46 (1013/2006) |
| ►C4 | Rettifica, GU L 277, 22.10.2015, pag. 61 (1013/2006) |
| ►C5 | Rettifica, GU L 296, 1.11.2016, pag. 25 (1013/2006) |
| ►C6 | Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 117 (669/2008) |
| ►C7 | Rettifica, GU L 111, 2.5.2018, pag. 10 (1013/2006) |
▼B
REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 2006
relativo alle spedizioni di rifiuti
TITOLO I
AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.
2. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:
a)fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;
b)importati nella Comunità da paesi terzi;
c)esportati dalla Comunità verso paesi terzi;
d)in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.
3. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:
a)lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purché questi rifiuti siano disciplinati dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), o da altri strumenti internazionali vincolanti;
b)i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;
c)le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di essa (1);
d)le spedizioni soggette all'obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;
e)le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 2, punto 1), lettera b), punti ii), iv) e v), della direttiva 2006/12/CE, qualora sia già contemplata da altra normativa comunitaria contenente disposizioni simili;
f)le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (1991);
g)le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione. In tali casi, ogni autorità competente di transito e l'autorità competente di destinazione nella Comunità sono informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione;
▼M5
h)le spedizioni di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (2);
▼M10
i)le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
▼B
4. Le spedizioni di rifiuti dall'Antartico verso paesi non membri della Comunità, in transito nel territorio di quest'ultima, sono soggette agli articoli 36 e 49.
5. Le spedizioni di rifiuti effettuate esclusivamente all'interno di uno Stato membro sono soggette solo all'articolo 33.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)«rifiuti»: i rifiuti quali definiti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE;
2)«rifiuti pericolosi»: i rifiuti definiti dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (4);
3)«miscela di rifiuti»: i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati III, III B, IV e IV A. I rifiuti spediti in una singola spedizione, composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato, non costituiscono miscela di rifiuti;
4)«smaltimento»: lo smaltimento quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/12/CE;
5)«smaltimento intermedio»: le operazioni di smaltimento da D 13 a D 15 quali definite nell'allegato II A della direttiva 2006/12/CE;
6)«recupero»: il recupero quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/12/CE;
7)«recupero intermedio»: le operazioni di recupero R 12 e R 13 quali definite nell'allegato II B della direttiva 2006/12/CE;
▼M11
7 bis)«riutilizzo»: come definito all’articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
▼B
8)«gestione ecologicamente corretta»: qualsiasi misura praticabile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti;
9)«produttore»: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti («produttore iniziale») e/o chiunque abbia effettuato operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti («nuovo produttore»), quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/12/CE;
10)«detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene, quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/12/CE;
11)«raccoglitore»: chiunque effettua la raccolta dei rifiuti, quale definita dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/12/CE;
12)«commerciante»: chiunque agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 2006/12/CE;
13)«intermediario»: chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 2006/12/CE;
14)«destinatario»: la persona o l'impresa, posta sotto la giurisdizione del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento;
15)«notificatore»:
a)nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, la persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, che intenda effettuare o far effettuare una spedizione di rifiuti e a cui spetta l'obbligo della notifica. Il notificatore è una delle persone o degli organismi sottoelencati, conformemente al seguente ordine gerarchico:
i)il produttore iniziale; o
ii)il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione; o
iii)un raccoglitore abilitato che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un'unica località notificata; o
iv)un...
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