Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste

Published date12 July 2006
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 190, 12 juillet 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 190, 12 de julio de 2006,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 190, 12 luglio 2006

02006R1013 — IT — 01.01.2018 — 012.003


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 dell'12.7.2006, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1REGOLAMENTO (CE) N. 1379/2007 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2007 L 309 7 27.11.2007
►M2REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 2008 L 188 7 16.7.2008
►M3REGOLAMENTO (CE) n. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009 L 87 109 31.3.2009
►M4REGOLAMENTO (CE) N. 308/2009 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 2009 L 97 8 16.4.2009
►M5DIRETTIVA 2009/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 23 aprile 2009 L 140 114 5.6.2009
►M6REGOLAMENTO (UE) N. 413/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2010 L 119 1 13.5.2010
►M7REGOLAMENTO (UE) N. 664/2011 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 2011 L 182 2 12.7.2011
►M8REGOLAMENTO (UE) N. 135/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2012 L 46 30 17.2.2012
►M9REGOLAMENTO (UE) N. 255/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2013 L 79 19 21.3.2013
►M10REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 L 330 1 10.12.2013
►M11REGOLAMENTO (UE) N. 660/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 L 189 135 27.6.2014
►M12REGOLAMENTO (UE) N. 1234/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2014 L 332 15 19.11.2014
►M13REGOLAMENTO (UE) 2015/2002 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2015 L 294 1 11.11.2015


Rettificato da:

►C1Rettifica, GU L 299, 8.11.2008, pag. 50 (1379/2007)
►C2Rettifica, GU L 145, 31.5.2013, pag. 37 (255/2013)
►C3Rettifica, GU L 334, 13.12.2013, pag. 46 (1013/2006)
►C4Rettifica, GU L 277, 22.10.2015, pag. 61 (1013/2006)
►C5Rettifica, GU L 296, 1.11.2016, pag. 25 (1013/2006)
►C6Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 117 (669/2008)
►C7Rettifica, GU L 111, 2.5.2018, pag. 10 (1013/2006)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2006

relativo alle spedizioni di rifiuti



TITOLO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

2. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:

a)fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;

b)importati nella Comunità da paesi terzi;

c)esportati dalla Comunità verso paesi terzi;

d)in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.

3. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:

a)lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purché questi rifiuti siano disciplinati dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), o da altri strumenti internazionali vincolanti;

b)i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;

c)le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori di essa (1);

d)le spedizioni soggette all'obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;

e)le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 2, punto 1), lettera b), punti ii), iv) e v), della direttiva 2006/12/CE, qualora sia già contemplata da altra normativa comunitaria contenente disposizioni simili;

f)le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (1991);

g)le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione. In tali casi, ogni autorità competente di transito e l'autorità competente di destinazione nella Comunità sono informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione;

▼M5

h)le spedizioni di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (2);

▼M10

i)le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

▼B

4. Le spedizioni di rifiuti dall'Antartico verso paesi non membri della Comunità, in transito nel territorio di quest'ultima, sono soggette agli articoli 36 e 49.

5. Le spedizioni di rifiuti effettuate esclusivamente all'interno di uno Stato membro sono soggette solo all'articolo 33.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)«rifiuti»: i rifiuti quali definiti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE;

2)«rifiuti pericolosi»: i rifiuti definiti dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (4);

3)«miscela di rifiuti»: i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati III, III B, IV e IV A. I rifiuti spediti in una singola spedizione, composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato, non costituiscono miscela di rifiuti;

4)«smaltimento»: lo smaltimento quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/12/CE;

5)«smaltimento intermedio»: le operazioni di smaltimento da D 13 a D 15 quali definite nell'allegato II A della direttiva 2006/12/CE;

6)«recupero»: il recupero quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/12/CE;

7)«recupero intermedio»: le operazioni di recupero R 12 e R 13 quali definite nell'allegato II B della direttiva 2006/12/CE;

▼M11

7 bis)«riutilizzo»: come definito all’articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

▼B

8)«gestione ecologicamente corretta»: qualsiasi misura praticabile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti;

9)«produttore»: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti («produttore iniziale») e/o chiunque abbia effettuato operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti («nuovo produttore»), quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/12/CE;

10)«detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene, quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/12/CE;

11)«raccoglitore»: chiunque effettua la raccolta dei rifiuti, quale definita dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/12/CE;

12)«commerciante»: chiunque agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 2006/12/CE;

13)«intermediario»: chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 2006/12/CE;

14)«destinatario»: la persona o l'impresa, posta sotto la giurisdizione del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento;

15)«notificatore»:

a)nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, la persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, che intenda effettuare o far effettuare una spedizione di rifiuti e a cui spetta l'obbligo della notifica. Il notificatore è una delle persone o degli organismi sottoelencati, conformemente al seguente ordine gerarchico:

i)il produttore iniziale; o

ii)il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione; o

iii)un raccoglitore abilitato che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un'unica località notificata; o

iv)un...

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