Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF)
| Published date | 31 May 1999 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 136, 31 May 1999 |
Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)
Gazzetta ufficiale n. L 136 del 31/05/1999 pag. 0001 - 0007
REGOLAMENTO (CE) n. 1073/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 1999
relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 280,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere della Corte dei conti(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
(1) considerando che le istituzioni e gli Stati membri attribuiscono grande importanza alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ed alla lotta contro la frode e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari comunitari; che la responsabilità in materia della Commissione è strettamente connessa alla sua missione di esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 274 del trattato; che l'importanza di tale azione è confermata dall'articolo 280 del trattato;
(2) considerando che la tutela degli interessi finanziari delle Comunità riguarda non solo la gestione degli stanziamenti di bilancio, ma si estende a qualsiasi misura che incida o possa incidere sul loro patrimonio;
(3) considerando che è necessario dispiegare tutti i mezzi disponibili per conseguire tali obiettivi, tenuto conto in particolare del compito di svolgere indagini conferito a livello comunitario, pur conservando la ripartizione e l'equilibrio delle responsabilità attualmente esistenti tra il livello nazionale e il livello comunitario;
(4) considerando che per potenziare i mezzi di lotta antifrode, la Commissione, nel rispetto del principio dell'autonomia di organizzazione interna di ciascuna istituzione, ha istituito nel suo ambito con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom(4), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo: "l'Ufficio"), incaricato di svolgere le indagini amministrative contro le frodi; che essa ha dotato tale Ufficio di piena indipendenza nell'esercizio della sua funzione di indagine;
(5) considerando che la responsabilità dell'Ufficio, quale istituito dalla Commissione, riguarda, oltre alla tutela degli interessi finanziari, tutte le attività connesse alla tutela di interessi comunitari contro comportamenti irregolari perseguibili in sede amministrativa o penale;
(6) considerando che è opportuno prevedere che la collaborazione tra Stati membri e la Commissione, in vista della tutela degli interessi finanziari delle Comunità di cui all'articolo 280 del trattato CE, sia garantita dall'Ufficio;
(7) considerando che, alla luce della necessità di potenziare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità, l'Ufficio deve potere effettuare indagini interne in tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi istituiti dai trattati CE e Euratom o sulla base dei medesimi (in prosieguo: "le istituzioni, gli organi e gli organismi");
(8) considerando che la decisione 1999/352/CE, CECA Euratom prevede, relativamente alla funzione inquirente, che l'Ufficio eserciti le competenze attribuite dal legislatore comunitario, nei limiti e alle condizioni determinati da quest'ultimo;
(9) considerando che è opportuno affidare all'Ufficio l'esercizio delle competenze conferite alla Commissione dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità(5); che è inoltre opportuno consentire all'Ufficio di esercitare le altre competenze conferite alla Commissione per eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri ed in particolare per riscontrare le irregolarità, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee(6);
(10) considerando che tali indagini devono essere condotte in base al trattato, e in particolare al protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità, nel rispetto dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: "lo statuto") nonché nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare del principio dell'equità, del diritto della persona coinvolta a esprimersi sui fatti che la riguardano e del diritto a che la conclusione dell'indagine si fondi unicamente su elementi aventi valore probatorio; che a tal fine le istituzioni, organi e organismi dovranno determinare le condizioni e le modalità secondo le quali devono svolgersi le indagini interne; che di conseguenza occorrerà modificare lo statuto al fine di definire i diritti e gli obblighi dei funzionari e degli altri agenti nell'ambito delle indagini interne;
(11) considerando che le indagini interne possono essere condotte solo se all'Ufficio viene garantito l'accesso a tutti i locali delle istituzioni, organi e organismi, nonché a qualsiasi informazione o documento in loro possesso;
(12) considerando che, per garantire l'indipendenza dell'Ufficio nell'esecuzione dei suoi compiti, è opportuno attribuire al suo direttore il potere di avviare le indagini di propria iniziativa;
(13) considerando che spetta alle autorità competenti nazionali, o eventualmente alle istituzioni, organi o organismi decidere, in base alla relazione redatta dall'Ufficio, sui provvedimenti da prendere a seguito delle indagini; che occorre tuttavia prevedere l'obbligo per il direttore dell'Ufficio di trasmettere direttamente alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall'Ufficio in occasione delle indagini interne su fatti penalmente perseguibili;
(14) considerando che è opportuno determinare le modalità secondo le quali gli agenti dell'Ufficio assolveranno il loro compito e il direttore eserciterà le proprie competenze per quanto riguarda lo svolgimento delle indagini da parte degli agenti dell'Ufficio;
(15) considerando che, per il successo della cooperazione tra l'Ufficio...
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