Regulation (EC) No 1103/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 adapting a number of instruments subject to the procedure laid down in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny — Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny — Part Three

Published date14 November 2008
Subject MatterProvisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 304, 14 November 2008
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14.11.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/80

REGOLAMENTO (CE) N. 1103/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2008

che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo

Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo

Terza parte

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), l’articolo 63, primo comma, punto 1, lettera a), e l’articolo 67,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4), è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio (5), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.
(2) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili.
(3) Il Regno Unito e l’Irlanda, che hanno partecipato all’adozione e all’applicazione degli atti modificati dal presente regolamento, a norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, partecipano all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.
(4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è pertanto ad esso vincolata né soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

Articolo 2

Gli atti elencati nell’allegato sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alla decisione 1999/468/CE, modificata dalla decisione 2006/512/CE.

Articolo 3

I riferimenti alle disposizioni degli atti elencati nell’allegato si intendono fatti alle disposizioni adeguate ai sensi del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 22 ottobre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1) GU C 224 del 30.8.2008, pag. 35.

(2) GU C 117 del 14.5.2008, pag. 1.

(3) Parere del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 settembre 2008.

(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5) GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

(6) GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


ALLEGATO

1. Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 44/2001, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiornare i modelli standard riportati negli allegati di detto regolamento o di apportarvi...

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