Regulation (EC) No 1128/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 June 2003 amending Regulation (EC) No 999/2001 as regards the extension of the period for transitional measures

Published date28 June 2003
Subject MatterInternal market - Principles,public health,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 160, 28 June 2003
EUR-Lex - 32003R1128 - IT 32003R1128

Regolamento (CE) n. 1128/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne l'estensione del periodo d'applicazione delle misure transitorie

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 28/06/2003 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 1128/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 16 giugno 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne l'estensione del periodo d'applicazione delle misure transitorie

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(4) fornisce una base giuridica unica per tutta la legislazione relativa alle encefalopatie spongiformi trasmissibili nella Comunità.

(2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le norme per determinare la qualifica sanitaria relativa all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di uno Stato membro, di un paese terzo o di una loro regione. Tale qualifica sanitaria (in prosieguo: qualifica sanitaria BSE) comporta talune misure relative al controllo della BSE, del commercio e dell'importazione di taluni animali vivi e prodotti di origine animale. Il regolamento stabilisce che, prima della determinazione di tale situazione, si adottino misure transitorie per un periodo massimo di due anni.

(3) Il regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione(5) fissa le misure transitorie da applicarsi per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 1o luglio 2001.

(4) Sono stati riscontrati alcuni problemi nell'utilizzo dei criteri di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 per determinare la qualifica sanitaria BSE. La Commissione ha discusso con gli Stati membri la possibilità di apportare modifiche a tali criteri al fine di conseguire un migliore allineamento della qualifica sanitaria BSE e del rischio. L'esito di tali discussioni può essere...

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