Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato

Published date09 November 2006
Subject MatterAssistance,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 310, 09 November 2006
TESTO consolidato: 32006R1638 — IT — 29.11.2006

2006R1638 — IT — 29.11.2006 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (CE) N. 1638/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310, 9.11.2006, p.1)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 050, 23.2.2008, pag. 71 (1638/06)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1638/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2006

recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 179 e 181 A,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato ( 1 ),

considerando quanto segue:
(1) Nell’intento di potenziare l’efficacia degli aiuti esterni della Comunità, è stato proposto un nuovo quadro regolamentare in materia di pianificazione e prestazione delle attività di assistenza. Il presente regolamento costituisce uno degli strumenti generali di sostegno diretto alle politiche di relazioni esterne dell'Unione europea.
(2) Il Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 ha confermato come l’allargamento dell’Unione europea rappresenti un’importante occasione per dare ulteriore impulso alle relazioni con i paesi vicini sulla base di valori politici ed economici condivisi, ribadendo la determinazione dell’Unione europea di evitare il sorgere di nuove linee di demarcazione in Europa e di promuovere la stabilità e la prosperità all’interno dell’Unione europea e al di fuori delle sue nuove frontiere.
(3) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004 ha ribadito l’importanza attribuita al consolidamento della cooperazione con i vicini, tramite il partenariato e il coinvolgimento comune e in base ai valori condivisi della democrazia e del rispetto dei diritti umani.
(4) L’intento è di imperniare i rapporti privilegiati tra l’Unione europea e i suoi vicini sull’impegno nei confronti di valori comuni, quali la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani, nonché dei principi dell’economia di mercato, del commercio aperto, regolamentato ed equo, dello sviluppo sostenibile e della lotta contro la povertà.
(5) È importante che l'assistenza comunitaria nel quadro del presente regolamento venga prestata in conformità agli accordi internazionali e alle convenzioni internazionali di cui la Comunità, gli Stati membri e i paesi partner sono parti contraenti e venga fornita tenendo conto dei principi generali di diritto internazionale, accettati dalle parti.
(6) In Europa orientale e nel Caucaso meridionale, gli accordi di partenariato e di cooperazione costituiscono la base delle relazioni contrattuali. Nel Mediterraneo, il partenariato euromediterraneo (il «processo di Barcellona») definisce un quadro regionale di cooperazione, accompagnato da una rete di accordi di associazione.
(7) Nell'ambito della politica europea di vicinato, l'Unione europea e i paesi partner definiscono congiuntamente un insieme di priorità, da includere in una serie di piani d'azione convenuti di comune accordo, relativi a settori di interesse per azioni specifiche, tra cui figurano il dialogo politico e il processo di riforme politiche, commerciali ed economiche, lo sviluppo sociale ed economico equo, la giustizia e gli affari interni, l'energia, i trasporti, la società dell'informazione, l'ambiente, la ricerca e l'innovazione, lo sviluppo della società civile e i contatti tra i popoli. I progressi per la realizzazione di queste priorità contribuiranno a far esplicare il pieno potenziale degli accordi di partenariato e di cooperazione, nonché di quelli di associazione.
(8) Al fine di sostenere i paesi partner nel loro impegno in favore di valori e principi comuni e nei loro sforzi volti ad attuare i piani d'azione, la Comunità dovrebbe essere in grado di fornire loro assistenza e di promuovere diversi tipi di cooperazione tra i paesi partner, nonché tra questi e gli Stati membri, nell’intento di sviluppare uno spazio di stabilità, di sicurezza e di prosperità comune, fondato su un livello elevato di integrazione economica e cooperazione politica.
(9) La promozione di riforme politiche, economiche e sociali in tutto il vicinato costituisce un obiettivo importante dell'assistenza comunitaria. Nella regione mediterranea, questo obiettivo sarà perseguito anche nel quadro del«partenariato strategico con il Mediterraneo e il Medio Oriente». Gli elementi pertinenti della strategia dell'Unione europea nei confronti dell'Africa saranno tenuti in considerazione nei rapporti con i vicini mediterranei del Nord Africa.
(10) È importante fare in modo che, nell’ambito della politica europea di vicinato, il sostegno ai paesi limitrofi in via di sviluppo risulti coerente con gli obiettivi e i principi della politica di sviluppo della Comunità europea, enunciati nella dichiarazione congiunta denominata «Il consenso europeo sullo sviluppo» ( 2 ), adottata il 20 dicembre 2005 dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione.
(11) Il partenariato strategico deciso dall’Unione europea e dalla Russia prevede l’istituzione di quattro spazi comuni; l’assistenza comunitaria interverrà a sostegno dello sviluppo del suddetto partenariato e per promuovere la cooperazione transfrontaliera al confine tra la Russia e i suoi vicini dell’Unione europea.
(12) La dimensione settentrionale fornisce un quadro per la cooperazione tra l'Unione europea, la Russia, la Norvegia e l’Islanda, ed è importante che l’assistenza comunitaria serva anche a sostenere attività che contribuiscono all’attuazione di tale quadro. I nuovi obiettivi di questa politica saranno esposti in una dichiarazione politica e in un documento quadro da elaborare sulla base degli orientamenti approvati dalla riunione ministeriale della dimensione settentrionale del 21 novembre 2005.
(13) Per i partner mediterranei, l'assistenza e la cooperazione dovrebbero inscriversi nell'ambito del partenariato euromediterraneo istituito con la dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995, come confermato dal vertice euromediterraneo del 28 novembre 2005, in occasione del suo decimo anniversario, e dovrebbero tener conto dell'accordo raggiunto in quel contesto per la creazione di una zona di libero scambio per le merci entro il 2010 e per il varo di un processo di liberalizzazione asimmetrica.
(14) È importante promuovere la cooperazione tanto alle frontiere esterne dell’Unione europea quanto tra i paesi partner, soprattutto tra quelli geograficamente vicini tra loro.
(15) Al fine di evitare il sorgere di nuove linee di demarcazione, è particolarmente importante rimuovere gli ostacoli ad una cooperazione transfrontaliera efficace lungo le frontiere esterne dell’Unione europea. La cooperazione transfrontaliera dovrebbe contribuire ad uno sviluppo integrato e sostenibile tra regioni frontaliere confinanti e ad un’armoniosa integrazione territoriale in tutta la Comunità e con i paesi limitrofi. Il modo migliore per conseguire questo scopo consiste nel combinare gli obiettivi di politica estera con la coesione economica e sociale sostenibile dal punto di vista ambientale.
(16) Nell’intento di aiutare i paesi partner limitrofi a realizzare i propri obiettivi e di promuoverne la cooperazione con gli Stati membri, è auspicabile l’istituzione di uno strumento unico incentrato sulle politiche e destinato a sostituire parte degli strumenti preesistenti, in modo tale da garantire la coerenza dell'assistenza e da semplificarne la programmazione e la gestione.
(17) Questo strumento dovrebbe inoltre fornire sostegno alla cooperazione transfrontaliera tra i paesi partner e gli Stati membri, offrendo sostanziali vantaggi in termini di efficacia con un unico meccanismo di gestione e un’unica serie di procedure. Esso dovrebbe far leva sull’esperienza acquisita nell’attuazione dei programmi di vicinato nel periodo 2004-2006 e opererà in base a principi quali la programmazione, il partenariato e il cofinanziamento pluriennali.
(18) È importante che le regioni di confine che appartengono a paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e che partecipano attualmente alla cooperazione transfrontaliera che coinvolge Stati membri e paesi partner possano continuare a farlo sulla base delle proprie risorse.
(19) Il presente regolamento stabilisce per il periodo 2007-2013 una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento principale, ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ( 3 ).
(20) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 4 ).
(21) L'uso della procedura di gestione dovrebbe essere applicabile per la definizione delle misure di esecuzione che regolano la cooperazione transfrontaliera nella fase di attuazione e per l’adozione dei documenti di strategia, dei programmi di azione e delle misure specifiche non previsti nei documenti di strategia aventi un importo superiore ad una soglia di 10 000 000 di
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