Regulation (EC) No 1775/2005 of the European Parliament and of the Council of 28 September 2005 on conditions for access to the natural gas transmission networks (Text with EEA relevance)

Published date03 November 2005
Subject MatterEnergy,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 289, 03 November 2005
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3.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 289/1

REGOLAMENTO (CE) n. 1775/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2005

relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (3), ha fornito un contributo importante all'istituzione di un mercato interno del gas. È ora necessario apportare cambiamenti strutturali al quadro normativo per superare i restanti ostacoli al completamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda gli scambi di gas. Sono necessarie ulteriori norme di natura tecnica, in particolare per quanto concerne i servizi di accesso per i terzi, i principi in materia di meccanismo di assegnazione della capacità, le procedure di gestione della congestione e i requisiti in materia di trasparenza.
(2) L'esperienza maturata nell'attuazione e nel monitoraggio della prima serie di linee guida per la buona pratica adottate dal Forum dei regolatori europei per il gas («il Forum») nel 2002 dimostra che, per assicurare la piena applicazione delle norme di cui alle linee guida in tutti gli Stati membri e fornire a livello pratico una garanzia minima di pari condizioni di accesso al mercato è necessario provvedere a renderle giuridicamente obbligatorie.
(3) Un secondo gruppo di norme comuni denominate «La seconda serie di linee guida per la buona pratica» è stata adottata alla riunione del Forum il 24 e 25 settembre 2003 e lo scopo del presente regolamento è quello di stabilire, in base a dette linee guida, i principi e le norme fondamentali riguardanti l'accesso alla rete e i servizi di accesso per i terzi, la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e lo scambio di diritti di capacità.
(4) L'articolo 15 della direttiva 2003/55/CE consente un gestore di un sistema combinato di trasporto e distribuzione. Pertanto, le disposizioni del presente regolamento non richiedono modifiche dell'organizzazione dei sistemi nazionali di trasporto e distribuzione che siano coerenti con le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/55/CE, in particolare l'articolo 15.
(5) I gasdotti ad alta pressione che collegano i distributori locali alle reti del gas non usati principalmente nel contesto della distribuzione locale rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
(6) È necessario specificare i criteri con cui vengono determinate le tariffe per l'accesso alla rete al fine di assicurare che rispettino pienamente il principio di non discriminazione e le esigenze di un mercato interno funzionante correttamente, tengano conto della necessità dell'integrità del sistema e rispecchino i costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo un appropriato rendimento degli investimenti, e, se del caso, prendendo in considerazione le analisi comparative delle tariffe effettuate dalle autorità di regolamentazione.
(7) Nel calcolare le tariffe per l'accesso alla rete è importante tenere conto dei costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, nonché della necessità di fornire un appropriato rendimento degli investimenti nonché incentivi a costruire nuove infrastrutture. A tale riguardo e, in particolare, se esiste un'effettiva concorrenza tra i gasdotti, sarà pertinente prendere in considerazione le analisi comparative delle tariffe, da parte delle autorità di regolamentazione.
(8) L'uso di procedure basate sul mercato, quali le aste, per determinare le tariffe, deve essere compatibile con le disposizioni previste dalla direttiva 2003/55/CE.
(9) È necessario un numero minimo comune di servizi di accesso per i terzi, per fornire nella pratica uno standard minimo comune di accesso in tutta la Comunità, per garantire un'adeguata compatibilità dei servizi di accesso per i terzi e consentire di sfruttare i vantaggi derivanti da un mercato interno del gas funzionante correttamente.
(10) I riferimenti ai contratti di trasporto armonizzati nel contesto dell'accesso non discriminatorio alla rete di gestori dei sistemi di trasporto non significano che i termini e le condizioni dei contratti di trasporto di un particolare gestore di sistema in uno Stato membro devono essere gli stessi di quelli di un altro gestore del sistema di trasporto in detto Stato membro o in un altro Stato membro, salvo che siano fissati requisiti minimi che tutti i contratti di trasporto devono soddisfare.
(11) La gestione della congestione contrattuale delle reti è un fattore importante per il completamento del mercato interno del gas. È necessario sviluppare norme comuni che concilino la necessità di liberare la capacità non utilizzata conformemente al principio «use it or lose it» con il diritto dei titolari della capacità di usarla quando necessario, aumentando allo stesso tempo anche la liquidità della capacità.
(12) Benché attualmente nella Comunità la congestione fisica delle reti rappresenti solo raramente un problema, la situazione può cambiare in futuro. È quindi importante stabilire il principio fondamentale dell'assegnazione di capacità congestionata in simili circostanze.
(13) Per ottenere un accesso effettivo alle reti del gas, gli utenti della rete necessitano in particolare di informazioni sui requisiti tecnici e sulla capacità disponibile che consentano loro di sfruttare le possibilità commerciali che si sviluppano nel quadro del mercato interno. Per soddisfare questi obblighi di trasparenza sono necessarie norme minime comuni. Tali informazioni possono essere rese pubbliche con differenti mezzi, compresi mezzi elettronici.
(14) I sistemi di bilanciamento per il gas non discriminatori e trasparenti, gestiti dai gestori dei sistemi di trasporto, sono strumenti importanti, soprattutto per i nuovi soggetti che entrano sul mercato che possono incontrare maggiori difficoltà a bilanciare il loro portafoglio generale di vendite rispetto alle società già operanti in un determinato mercato. È quindi necessario fissare norme che assicurino che i gestori dei sistemi di trasporto usino questi strumenti in modo compatibile con condizioni di accesso alla rete non discriminatorie, trasparenti ed efficaci.
(15) Lo scambio di diritti primari di capacità è importante per sviluppare un mercato concorrenziale e creare liquidità. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole fondamentali in materia.
(16) Occorre far sì che le imprese che acquistano diritti di capacità siano in grado di venderli ad altre imprese autorizzate per assicurare un adeguato livello di liquidità sul mercato delle capacità. Tale approccio non preclude tuttavia un sistema secondo il quale la capacità non usata per un dato periodo, determinato a livello nazionale, è resa nuovamente disponibile sul mercato come capacità continua.
(17) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero assicurare l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e delle linee guida adottate in virtù di esso.
(18) Nelle linee guida allegate al presente regolamento sono definite nel dettaglio regole specifiche di l'applicazione, sulla base della seconda serie di linee guida per la buona pratica. Ove opportuno, queste norme saranno sviluppate nel corso del tempo, tenendo conto delle differenze dei sistemi nazionali nel settore del gas.
(19) Nel proporre di modificare le linee guida esposte nell'allegato del presente regolamento, la Commissione dovrebbe provvedere ad una consultazione preliminare di tutte le parti interessate dalle linee guida stesse, rappresentate dalle organizzazioni professionali, e degli Stati membri, nell'ambito del Forum e dovrebbe chiedere il contributo del gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità.
(20) È opportuno che gli Stati membri e le competenti autorità nazionali siano tenuti a trasmettere alla Commissione le informazioni pertinenti. La Commissione dovrebbe considerare dette informazioni come riservate.
(21) Il presente regolamento e le linee guida adottate conformemente ad esso non incidono sull'applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.
(22) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).
(23) Poiché lo scopo del presente regolamento, vale a dire istituire regole eque per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di
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