Regulation (EC) No 1781/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 on information on the payer accompanying transfers of funds (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 January 2007,28 December 2006
End of Effective Date25 June 2015
Celex Number32006R1781
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1781/oj
Published date08 December 2006
Date15 November 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 345, 08 December 2006
L_2006345IT.01000101.xml
8.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 345/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1781/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2006

riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) I flussi di denaro sporco creati dai trasferimenti di fondi possono minare la stabilità e la reputazione del settore finanziario nonché costituire una minaccia per il mercato interno. Il terrorismo minaccia le fondamenta stesse della nostra società. La solidità, l'integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per trasferire fondi a scopo di finanziamento del terrorismo.
(2) A meno che non vengano adottate determinate misure di coordinamento a livello della Comunità, i riciclatori di denaro e i finanziatori del terrorismo potrebbero, per sostenere le proprie attività criminose, cercare di trarre vantaggio dalla libertà di circolazione dei capitali propria di uno spazio finanziario integrato. Con la sua portata, l’azione comunitaria dovrebbe garantire il recepimento uniforme in tutta l’Unione europea della raccomandazione speciale VII relativa ai trasferimenti elettronici (SR VII) del Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI), istituito dal vertice del G7 di Parigi del 1989, e in particolare dovrebbe evitare discriminazioni tra i pagamenti effettuati all’interno di uno Stato membro ed i pagamenti transfrontalieri tra Stati membri. La mancanza di coordinamento dell’azione dei singoli Stati membri nel settore dei trasferimenti transfrontalieri di fondi potrebbe avere gravi ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello UE, danneggiando di conseguenza il mercato interno dei servizi finanziari.
(3) Subito dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli USA, il Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 2001 ha ribadito che la lotta contro il terrorismo è un obiettivo chiave dell'Unione europea. Il Consiglio europeo ha approvato un piano d'azione che prevede di potenziare la cooperazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie, di elaborare strumenti giuridici internazionali contro il terrorismo, di prevenire il finanziamento del terrorismo, di rafforzare la sicurezza aerea e di migliorare la coerenza fra tutte le politiche pertinenti. In seguito agli attentati terroristici dell'11 marzo 2004 a Madrid, il Consiglio europeo ha riveduto tale piano d'azione, che ora mira specificamente ad assicurare che il quadro legislativo elaborato dalla Comunità allo scopo di combattere il terrorismo e di potenziare la cooperazione giudiziaria sia adattato sulla base delle nove raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo, adottate dal GAFI.
(4) Per prevenire il finanziamento del terrorismo, si sono adottate misure dirette a congelare i fondi e le risorse economiche di determinate persone, gruppi ed entità, tra cui il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (3) ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio (4). Al medesimo scopo, si sono adottate misure dirette a tutelare il sistema finanziario contro gli invii di fondi e di risorse intesi a finanziare il terrorismo. La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) prevede varie misure dirette a impedire che si abusi del sistema finanziario agli scopi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, tutte queste misure non impediscono completamente ai terroristi e agli altri criminali di accedere ai sistemi di pagamento per trasferire i loro fondi.
(5) Per promuovere un’impostazione coerente, a livello internazionale, nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nel proseguire l’azione comunitaria si dovrebbe tener conto degli sviluppi a tale riguardo ossia delle nove raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo adottate dal GAFI e, in particolare, della SR VII e della nuova versione della nota interpretativa per la sua attuazione.
(6) La possibilità di risalire sempre all'origine dei trasferimenti di fondi può essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Per assicurare che in tutto l'iter del pagamento siano trasmessi i dati informativi relativi all'ordinante, è quindi opportuno prevedere un sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di allegare ai trasferimenti di fondi dati informativi accurati e significativi relativi all'ordinante.
(7) Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatta salva la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Ad esempio, le informazioni raccolte e conservate ai fini del presente regolamento non andrebbero utilizzate a fini commerciali.
(8) Coloro che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche che forniscano, a prestatori di servizi di pagamento, unicamente la messaggistica o altri mezzi di supporto per la trasmissione di fondi ovvero un sistema di compensazione e di regolamento.
(9) È opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento i trasferimenti di fondi che presentano rischi esigui di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Tale esclusione dovrebbe riguardare le carte di credito e di debito, i prelievi dagli sportelli ATM (bancomat), gli addebiti diretti, gli assegni troncati, i pagamenti di imposte, sanzioni pecuniarie o altri prelievi e i trasferimenti di fondi in cui l'ordinante e il beneficiario siano entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto. Inoltre, al fine di rispecchiare le caratteristiche peculiari dei sistemi di pagamento nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di esentare i pagamenti elettronici effettuati tramite giroconto, a condizione che sia sempre possibile risalire all'ordinante. Qualora gli Stati membri abbiano applicato la deroga per la moneta elettronica prevista dalla direttiva 2005/60/CE, detta deroga dovrebbe essere applicata nel quadro del presente regolamento, purché l'importo dell'operazione non sia superiore a 1 000 EUR.
(10) La deroga per la moneta elettronica, come definita dalla direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), copre la moneta elettronica indipendentemente dal fatto che l'emittente di tale moneta fruisca o meno di una deroga ai sensi dell'articolo 8 di tale direttiva.
(11) Per non ostacolare l'efficienza dei sistemi di pagamento, è opportuno distinguere gli obblighi di verifica applicabili ai trasferimenti di fondi effettuati a partire da un conto da quelli applicabili ai trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto. Per controbilanciare il rischio di indurre a transazioni clandestine, se s'impongono disposizioni troppo rigorose in materia d'identificazione per contrastare la potenziale minaccia terroristica a fronte di trasferimenti di fondi d'importo esiguo, nel caso dei trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto è opportuno prevedere che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante si applichi unicamente ai trasferimenti individuali di fondi superiori ai 1 000 EUR, fatti salvi gli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE. Per i trasferimenti di fondi effettuati a partire da un conto, i prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero essere tenuti a verificare per ogni trasferimento di fondi i dati informativi relativi all'ordinante, purché siano adempiuti gli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE.
(12) Tenuto conto del regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e della comunicazione della Commissione relativa a «un nuovo quadro normativo per i pagamenti nel mercato interno», è sufficiente prevedere che ai trasferimenti di fondi all’interno della Comunità siano allegati dati informativi semplificati relativi all’ordinante.
(13) Per consentire alle autorità di paesi terzi, incaricate della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, di rintracciare la provenienza dei fondi utilizzati per tali fini, i trasferimenti di fondi dalla Comunità al suo esterno dovrebbero essere corredati di dati informativi completi relativi all'ordinante. L'accesso di tali autorità a questi dati informativi completi dovrebbe essere concesso soltanto al fine di prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
(14) Nel caso in cui i trasferimenti di fondi di un unico ordinante a favore di vari beneficiari vengano inviati raggruppandoli in una cartella elettronica (batch file) contenente i singoli trasferimenti di fondi dalla Comunità all'esterno della Comunità, consentendo in tal modo un risparmio sui costi, si dovrebbe prevedere che i singoli trasferimenti siano corredati soltanto del numero del conto dell’ordinante o del codice unico d'identificazione, purché nel
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