Regulation (EC) No 1882/2003 of the European Parliament and of the Council of 29 September 2003 adapting to Council Decision 1999/468/EC the provisions relating to committees which assist the Commission in the exercise of its implementing powers laid down in instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the EC Treaty
| Published date | 31 October 2003 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 284, 31 October 2003 |
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato CE
Gazzetta ufficiale n. L 284 del 31/10/2003 pag. 0001 - 0053
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 settembre 2003
recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato CE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, 175 paragrafo 1, 179, 285 e 300, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4), ha sostituito la decisione 87/373/CEE(5).
(2) Secondo la dichiarazione del Consiglio e della Commissione(6) relativa alla decisione 1999/468/CE, occorre adeguare le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, previste in applicazione della decisione 87/373/CEE, al fine di farle risultare conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 della decisione 1999/468/CE.
(3) La suddetta dichiarazione indica le modalità per l'adeguamento delle procedure dei comitati, adeguamento automatico dal momento che non influisce sulla natura del Comitato prevista dall'atto di base.
(4) I termini fissati nelle disposizioni da adeguare dovrebbero rimanere in vigore. Nei casi in cui non sia previsto alcun termine preciso per l'adozione delle misure di esecuzione, tale termine è fissato a tre mesi.
(5) Risulta pertanto opportuno sostituire le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alla procedura di Comitato di tipo I stabilita dalla decisione 87/373/CEE mediante disposizioni che rinviino alla procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE.
(6) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di Comitato dei tipi II a) e II b) stabilite dalla decisione 87/373/CEE dovrebbero essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.
(7) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di Comitato dei tipi III a) e III b) stabilite dalla decisione 87/373/CEE dovrebbero essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.
(8) Il presente regolamento ha come unico obiettivo l'allineamento delle procedure di Comitato. Ove opportuno, il nome dei comitati che si riferiscono a tali procedure sono stati modificati,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli atti elencati all'allegato I nel contesto dei quali si applica la procedura consultiva sono adeguati, conformemente all'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.
Articolo 2
Gli atti elencati all'allegato II nel contesto dei quali si applica la procedura di gestione sono adeguati, conformemente all'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.
Articolo 3
Gli atti elencati all'allegato III nel contesto dei quali si applica la procedura di regolamentazione sono adeguati, conformemente all'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.
Articolo 4
I riferimenti alle disposizioni degli atti figuranti negli allegati I, II e III si intendono fatti alle disposizioni come adattate dal presente regolamento.
Gli eventuali riferimenti, nel presente regolamento, alle vecchie denominazioni dei comitati s'intendono fatte alle nuove denominazioni.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2003.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il presidente
G. Alemanno
(1) GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 385.
(2) GU C 241 del 7.10.2002, pag. 128.
(3) Parere del Parlamento europeo del 2 settembre 2003 e decisione del Consiglio del 14 aprile 2003 (GU C 153 E dell'1.7.2003, pag. 1).
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(5) GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.
(6) GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1.
ALLEGATO I
PROCEDURA CONSULTIVA
Elenco degli atti nel contesto dei quali si applica la procedura consultiva adeguati alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE secondo le seguenti modifiche: 1) Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale(1).All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. La Commissione è assistita dal Comitato permanente istituito all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 98/37/CE(2) in prosieguo denominato "Comitato".
Ad esso può essere sottoposta, secondo la procedura prevista al presente paragrafo, qualsiasi questione sorta per l'attuazione e l'applicazione pratica della presente direttiva.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE(3), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il Comitato adotta il proprio regolamento interno..
2) Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi(4).All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. La Commissione è assistita da un Comitato permanente, in prosieguo denominato "Comitato".
Ad esso può essere sottoposta, secondo la procedura prevista al presente paragrafo, qualsiasi questione sorta per l'attuazione e l'applicazione pratica della presente direttiva.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE(5), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
3) Direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica(6).L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
Articolo 7
1. Per l'adozione delle modifiche previste all'articolo 6, la Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE(7), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno..
4) Regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale(8).L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
Articolo 5
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in prosieguo denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE(9), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
5) Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie(10).L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
Articolo 11
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Il Comitato consiglia la Commissione circa l'applicazione degli articoli 9 e 10.
3. La Commissione può inoltre consultare il Comitato su qualsiasi altra questione inerente all'applicazione del presente regolamento.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE(11), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
5. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
6) Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici(12).L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:
Articolo 6
Comitato "norme e regolamentazioni tecniche"
1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE, in prosieguo denominato "Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE(13), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
7) Decisione 93/704/CE del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali(14).L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
Articolo 5
1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom, in prosieguo denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE(15), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della...
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