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| 30.12.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 403/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1922/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2006
che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13, paragrafo 2, e 141, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
| (1) | L'uguaglianza tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea. La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, agli articoli 21 e 23, vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e dispone che la parità tra gli uomini e le donne deve essere assicurata in tutti i campi. |
| (2) | L'articolo 2 del trattato stabilisce che la parità tra uomini e donne è uno dei compiti fondamentali della Comunità. Analogamente l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato stabilisce che la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività, garantendo in tal modo l'integrazione della dimensione dell'uguaglianza tra uomini e donne in tutte le politiche della Comunità. |
| (3) | L'articolo 13 del trattato conferisce al Consiglio il potere di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate, tra l'altro, sul sesso in tutti gli ambiti di competenza della Comunità. |
| (4) | Il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego è iscritto nell'articolo 141 del trattato ed è già in vigore un quadro legislativo completo sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso all'occupazione e di condizioni di lavoro, compresa la parità delle retribuzioni. |
| (5) | Secondo la prima relazione annuale della Commissione al Consiglio europeo di primavera del 2004 sull'uguaglianza tra uomini e donne, divari significativi tra i sessi permangono nella maggior parte dei campi d'intervento; la disuguaglianza tra uomini e donne è un fenomeno a più dimensioni, che va affrontato con una combinazione complessiva di misure politiche ed occorre un impegno maggiore per raggiungere gli obiettivi della strategia di Lisbona. |
| (6) | Il Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000 ha chiesto di «Sviluppare la consapevolezza, la messa in comune delle risorse e lo scambio di esperienze, in particolare tramite la creazione di un Istituto europeo del genere». |
| (7) | Secondo lo studio di fattibilità (3) eseguito per la Commissione, ad un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere spetta manifestamente il ruolo di svolgere alcuni dei compiti che non vengono attualmente affrontati dalle istituzioni esistenti, in particolare nei campi del coordinamento, della centralizzazione e della diffusione dei dati delle ricerche e delle informazioni, della costituzione di reti, della crescente visibilità dell'uguaglianza tra uomini e donne e della prospettiva di genere, nonché dello sviluppo di strumenti per migliorare l'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutte le politiche della Comunità. |
| (8) | Nella sua risoluzione del 10 marzo 2004 sulle politiche dell'Unione europea sulla parità di genere (4) il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di accelerare gli sforzi tesi alla creazione di un Istituto. |
| (9) | Il Consiglio «occupazione, politica sociale, salute e consumatori» dell'1-2 giugno 2004 e il Consiglio europeo del 17-18 giugno 2004 si sono espressi a favore dell'istituzione di un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. Il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta specifica. |
| (10) | La raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni e dati obiettivi, attendibili e comparabili sull'uguaglianza tra uomini e donne, la progettazione di strumenti adeguati per eliminare tutte le forme di discriminazione sulla base del genere e integrare la dimensione di genere in tutte le politiche, la promozione del dialogo tra le parti interessate e una maggior sensibilizzazione dei cittadini europei sono necessari per consentire alla Comunità di promuovere e attuare efficacemente la politica dell'uguaglianza di genere, in particolare nell'Unione allargata. È pertanto opportuno costituire un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere che assista le istituzioni della Comunità e gli Stati membri nello svolgimento di questi compiti. |
| (11) | L'uguaglianza tra uomini e donne non può essere conseguita esclusivamente attraverso una politica antidiscriminatoria, ma richiede misure volte alla promozione di una coesistenza armoniosa e di una partecipazione equilibrata di uomini e donne nella società; l'Istituto dovrebbe contribuire al raggiungimento di tale obiettivo. |
| (12) | Data l'importanza di eliminare gli stereotipi di genere in tutte le sfere della società europea e di veicolare esempi positivi che donne e uomini possano seguire, l'Istituto dovrebbe intraprendere azioni anche in tale settore. |
| (13) | La cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri e con gli organismi statistici competenti, in particolare Eurostat, è essenziale per promuovere la raccolta di dati comparabili e attendibili a livello europeo. Poiché le informazioni sull'uguaglianza tra uomini e donne concernono la Comunità a tutti i livelli — locale, regionale, nazionale e comunitario — le autorità degli Stati membri potrebbero servirsi di tali informazioni al fine di formulare politiche e provvedimenti a livello locale, regionale e nazionale, nella propria sfera di competenza. |
| (14) | Per evitare duplicazioni e garantire il migliore impiego possibile delle risorse, l'Istituto dovrebbe lavorare a stretto contatto sia con i programmi che con gli organismi della Comunità, in particolare con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (5), con l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (6), con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (7) e con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (8). |
| (15) | L'Istituto dovrebbe promuovere la cooperazione e il dialogo con le organizzazioni non governative e gli enti attivi nel settore delle pari opportunità, i centri di ricerca, le parti sociali nonché gli altri enti affini che operano attivamente per conseguire l'uguaglianza a livello nazionale ed europeo e nei paesi terzi. A fini di maggiore efficienza è opportuno che l'Istituto istituisca e coordini una rete elettronica europea sull'uguaglianza di genere con tali enti ed esperti degli Stati membri. |
| (16) | Per garantire l'equilibrio necessario tra gli Stati membri e la continuità dei membri del consiglio di amministrazione, per ciascun mandato i rappresentanti del Consiglio sono nominati, a partire dal 2007, secondo l'ordine di rotazione delle Presidenze del Consiglio stesso. |
| (17) | A norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del trattato, è opportuno promuovere una partecipazione equilibrata di uomini e donne alla composizione del Consiglio di amministrazione. |
| (18) | L'Istituto dovrebbe avere la massima autonomia nell'adempimento dei propri compiti. |
| (19) | L'Istituto dovrebbe applicare la legislazione comunitaria pertinente sia all'accesso del pubblico ai documenti di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 (9) che alla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 (10). |
| (20) | Si applica all'Istituto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (11). |
| (21) | In materia di responsabilità contrattuale dell'Istituto, che è disciplinata dal diritto applicabile ai contratti da esso conclusi, la competenza a giudicare spetta alla Corte di giustizia in forza di una clausola compromissoria contenuta nel contratto. Dovrebbe altresì spettare alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità extracontrattuale dell'Istituto. |
| (22) | È opportuno effettuare una valutazione esterna indipendente per accertare l'impatto dell'Istituto, l'eventuale necessità di modificarne o estenderne i compiti e le scadenze di ulteriori revisioni analoghe. |
| (23) | Poiché gli obiettivi del presente regolamento, cioè sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, compresa l'integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'UE in materia di uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità e alle autorità degli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
| (24) | L'articolo 13, paragrafo 2 del trattato conferisce il potere di adottare provvedimenti comunitari per sostenere e promuovere |
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