Regulation (EC) No 1931/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 laying down rules on local border traffic at the external land borders of the Member States and amending the provisions of the Schengen Convention

Published date30 December 2006
Subject Matterjustice et affaires intérieures,libre circulation des personnes,giustizia e affari interni,libera circolazione delle persone,justicia y asuntos de interior,libre circulación de personas
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 405, 30 décembre 2006,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 405, 30 dicembre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 405, 30 de diciembre de 2006
TESTO consolidato: 32006R1931 — IT — 19.01.2012

2006R1931 — IT — 19.01.2012 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B ▼C1 REGOLAMENTO (CE) N. 1931/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2006 che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen ▼B (GU L 405, 30.12.2006, p.1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
No page date
►M1 REGOLAMENTO (UE) N. 1342/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 L 347 41 30.12.2011


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 029, 3.2.2007, pag. 3 (1931/2006)




▼B

▼C1

REGOLAMENTO (CE) N. 1931/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 1 ),

considerando quanto segue:
(1) L'esigenza di elaborare norme relative al traffico frontaliero locale allo scopo di consolidare il quadro giuridico comunitario riguardante le frontiere esterne è stata posta in rilievo nella comunicazione della Commissione «Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea». Essa ha trovato conferma nell'approvazione da parte del Consiglio, il 13 giugno 2002, del «Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea», successivamente accolto con favore dal Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002.
(2) È nell'interesse della Comunità allargata assicurare che le frontiere con i suoi vicini non costituiscano un ostacolo al commercio, agli scambi sociali e culturali e alla cooperazione regionale. Di conseguenza, occorre sviluppare un sistema efficiente per il traffico frontaliero locale.
(3) Il regime di traffico frontaliero locale costituisce una deroga alle regole generali relative ai controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri previste dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen) ( 2 ).
(4) La Comunità dovrebbe stabilire i criteri e le condizioni da rispettare per agevolare ai residenti frontalieri l'attraversamento delle frontiere terrestri esterne degli Stati membri, in regime di traffico frontaliero locale. Tali criteri e condizioni dovrebbero assicurare l'equilibrio tra l'intento di agevolare il passaggio della frontiera per i residenti frontalieri in buona fede, aventi legittimi motivi di attraversare di frequente la frontiera terrestre esterna degli Stati membri, e l'esigenza di prevenire l'immigrazione illegale e le minacce potenziali per la sicurezza costituite dalle attività criminali.
(5) Come regola generale, onde evitare gli abusi, il lasciapassare per traffico frontaliero locale dovrebbe essere rilasciato solo a persone che risiedano legalmente nella zona di frontiera di un paese vicino di uno Stato membro da almeno un anno. Accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi confinanti possono tuttavia prevedere un periodo di residenza più lungo. In casi eccezionali e debitamente giustificati, ad esempio trattandosi di minori o di variazioni dello stato civile o in caso di acquisizione per via successoria di terreni, gli accordi bilaterali possono prevedere anche un periodo di residenza più breve.
(6) Il lasciapassare per traffico frontaliero locale dovrebbe essere rilasciato ai residenti frontalieri a prescindere dal fatto che siano o meno soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ( 3 ). Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe essere letto in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio ( 4 ), che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, inteso ad esentare dall'obbligo del visto i residenti frontalieri che beneficiano del regime di traffico frontaliero locale istituito dal presente regolamento. Il presente regolamento può quindi entrare in vigore solo parallelamente all'entrata in vigore di tale regolamento modificato.
(7) La Comunità dovrebbe stabilire criteri e condizioni per il rilascio ai residenti frontalieri di un lasciapassare per traffico frontaliero locale. Tali criteri e condizioni dovrebbero essere compatibili con le condizioni di ingresso imposte ai residenti frontalieri che attraversano una frontiera terrestre esterna in regime di traffico frontaliero locale.
(8) La predisposizione a livello comunitario di norme sul traffico frontaliero locale non dovrebbe pregiudicare il diritto di libera circolazione di cui godono i cittadini dell'Unione e i loro familiari, nonché i cittadini di paesi terzi e i loro familiari che, in virtù di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e quei paesi terzi dall'altro, beneficiano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione. Qualora tuttavia l’agevolazione concessa ai residenti frontalieri dal regime di traffico frontaliero locale implichi controlli meno sistematici, tale agevolazione dovrebbe essere automaticamente estesa a coloro che risiedono nella zona di frontiera di cui trattasi e beneficiano del diritto comunitario alla libera circolazione.
(9) Ai fini dell'applicazione del regime di traffico frontaliero locale, è opportuno consentire agli Stati membri di tenere in vigore o di concludere a titolo bilaterale, se necessario, accordi con i paesi terzi limitrofi, purché detti accordi siano compatibili con le norme stabilite nel presente regolamento.
(10) Per quanto riguarda Ceuta e Melilla, il presente regolamento non pregiudica il regime specifico ivi applicato, di cui alla dichiarazione del Regno di Spagna sulle città di Ceuta e Melilla nell'atto finale di adesione della Spagna alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ( 5 ).
(11) È opportuno che gli Stati membri irroghino ai residenti frontalieri le sanzioni previste dal diritto nazionale in caso di violazione del regime di traffico frontaliero locale istituito dal presente regolamento.
(12) È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione dovrebbe essere corredata delle proposte legislative del caso.
(13) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(14) Poiché l'obiettivo del presente regolamento — definire cioè i criteri e le condizioni per l'istituzione di un regime di traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri — incidono direttamente sull'acquis comunitario in materia di frontiere esterne e non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(15) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è pertanto vincolata da esso né sottoposta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento sviluppa l'acquis di Schengen ai sensi del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro sei mesi dalla data di adozione da parte del Consiglio del presente regolamento, se recepirlo nel suo diritto nazionale.
(16) In relazione all'Islanda e alla Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso tra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ( 6 ), che rientra nel settore contemplato all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ( 7 ) relativa ad alcune modalità per l'applicazione del suddetto accordo.
(17) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno
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