Regulation (EC) No 1980/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 on a revised Community eco-label award scheme

Published date21 September 2000
Subject MatterEnvironment,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 237, 21 September 2000
EUR-Lex - 32000R1980 - IT

Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 21/09/2000 pag. 0001 - 0012


Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 17 luglio 2000

relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(4) si è inteso istituire un sistema comunitario relativo ad un marchio di qualità ecologica a partecipazione volontaria volto a promuovere prodotti che durante l'intero ciclo di vita presentano un minore impatto sull'ambiente e ad offrire ai consumatori informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sull'impatto ambientale dei prodotti.

(2) A norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 880/92, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, la Commissione doveva riesaminare il sistema alla luce dell'esperienza acquisita durante la sua applicazione e proporne le opportune modifiche.

(3) L'esperienza maturata durante l'applicazione del regolamento indica che il sistema va modificato in modo da accrescerne l'efficacia, migliorarne la pianificazione e semplificarne il funzionamento.

(4) Gli scopi fondamentali di un sistema comunitario, su base volontaria e selettiva, di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono ancora validi. In particolare tale sistema deve orientare i consumatori verso prodotti in grado di ridurre l'impatto ambientale considerato nel loro intero ciclo di vita e deve fornire informazioni sulle caratteristiche ambientali dei prodotti marchiati.

(5) Affinché il pubblico accetti il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, è essenziale che le ONG operanti nel settore ambientale e le organizzazioni di consumatori svolgano un ruolo di rilievo e partecipino attivamente all'elaborazione e nella determinazione dei criteri relativi ai marchi comunitari di qualità ecologica.

(6) È necessario chiarire ai consumatori che il marchio di qualità ecologica indica i prodotti potenzialmente in grado di ridurre alcuni impatti ambientali negativi rispetto ad altri prodotti dello stesso gruppo, fatti salvi i requisiti legali applicabili relativi ai prodotti a livello nazionale e comunitario.

(7) Il sistema si applica ai prodotti e ai fattori ambientali rilevanti dal punto di vista sia del mercato interno che dell'ambiente. Ai fini del presente regolamento, i prodotti comprendono anche i servizi.

(8) L'impostazione procedurale e metodologica relativa alla determinazione dei criteri per il marchio di qualità ecologica deve essere aggiornata in modo da tenere conto del progresso tecnico e scientifico e dell'esperienza maturata in tale settore, e da assicurare la coerenza con le norme pertinenti riconosciute a livello internazionale in corso di elaborazione in tale settore

(9) Occorre chiarire i principi in base ai quali stabilire il grado di selettività del marchio di qualità ecologica in modo da favorire un'applicazione coerente ed efficace del sistema.

(10) Il marchio di qualità ecologica deve contenere informazioni semplici, accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sui principali aspetti ambientali presi in considerazione per l'assegnazione del marchio, in modo da consentire ai consumatori di effettuare le loro scelte informate.

(11) Nelle varie fasi dell'assegnazione di un marchio di qualità ecologica è necessario tentare di assicurare l'impiego efficiente delle risorse ed un livello elevato di protezione ambientale.

(12) È necessario fornire nel marchio maggiori informazioni circa i motivi della sua assegnazione in modo da aiutare i consumatori a comprenderne l'importanza.

(13) A lungo termine, il marchio di qualità ecologica deve prevalentemente autofinanziarsi. I contributi degli Stati membri non devono aumentare.

(14) È necessario attribuire il compito di contribuire a fissare e riesaminare i criteri relativi al marchio di qualità ecologica e i requisiti di valutazione e di verifica della conformità ad un organismo appropriato, il comitato dell'Unione europea per il marchio ecologico, affinché il sistema sia applicato in maniera efficiente e neutrale; tale comitato deve essere composto dagli organismi competenti già designati dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 880/92 e da un forum consultivo destinato ad assicurare una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate.

(15) È necessario assicurare che il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica sia coerente e funzioni in maniera coordinata rispetto alle priorità della politica ambientale della Comunità e ad altri sistemi comunitari di etichettatura e certificazione della qualità, come quelli istituiti dalla direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti(5) e dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(6).

(16) Benché i sistemi esistenti o nuovi di assegnazione del marchio di qualità ecologica negli Stati membri possano continuare ad esistere, occorre emanare disposizioni volte ad assicurare il coordinamento tra il sistema comunitario del marchio di qualità ecologica e gli altri presenti nella Comunità, in modo da promuovere gli obiettivi comuni del consumo sostenibile.

(17) È necessario garantire un'applicazione trasparente del sistema e la coerenza con le pertinenti norme internazionali in modo da facilitare l'accesso e la partecipazione al sistema per i produttori e gli esportatori di paesi terzi.

(18) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).

(19) Il regolamento (CEE) n. 880/92 dovrebbe essere sostituito dal presente regolamento al fine di introdurre nel modo più efficace le necessarie disposizioni, modificate per le suddette ragioni. Appropriate norme transitorie devono assicurare la continuità e una agevole transizione dal vecchio al nuovo regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità e principi

1. Il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (in prosieguo: "il sistema") è inteso a promuovere i prodotti potenzialmente in grado di ridurre gli impatti ambientali negativi rispetto agli altri prodotti dello stesso gruppo, contribuendo così ad un uso efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione dell'ambiente. Tale obiettivo è perseguito fornendo ai consumatori orientamenti e informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate su tali prodotti.

Ai fini del presente regolamento,

- il termine "prodotto" include qualsiasi bene o servizio,

- il termine "consumatore" include gli acquirenti professionisti.

2. Gli impatti ambientali sono individuati in base ad un esame delle interazioni dei prodotti con l'ambiente, compreso l'uso dell'energia e delle risorse naturali, nel corso del ciclo di vita del prodotto.

3. La partecipazione al sistema lascia impregiudicati i requisiti, di diritto nazionale o comunitario, ambientali o di altro genere che si applicano alle diverse fasi di vita dei beni e, se del caso, ai servizi.

4. Il sistema è applicato nel rispetto delle disposizioni dei trattati, incluso il principio della precauzione, degli strumenti adottati in conformità di dette disposizioni nonché della politica ambientale della Comunità, quale specificata nel programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (quinto programma d'azione), istituito con la risoluzione del 1o febbraio 1993(8) e in modo coordinato con le altre disposizioni e gli altri...

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