Regulation (EC) No 2039/2000 of the European Parliament and of the Council of 28 September 2000 amending Regulation (EC) No 2037/2000 on substances that deplete the ozone layer, as regards the base year for the allocation of quotas of hydrochlorofluorocarbons
Published date | 29 September 2000 |
Subject Matter | Environment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 244, 29 September 2000 |
Regolamento (CE) n. 2039/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono relativamente all'anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi
Gazzetta ufficiale n. L 244 del 29/09/2000 pag. 0026 - 0026
Regolamento (CE) n. 2039/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 28 settembre 2000
che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono relativamente all'anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
visto il parere del Comitato economico e sociale(1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono(3), assume il 1996 come anno di riferimento per l'assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi (HCFC). Dal 1996 il mercato degli HCFC ha subito notevoli cambiamenti per quanto riguarda gli importatori e mantenere il 1996 come anno di riferimento comporterebbe l'esclusione di molti importatori dall'assegnazione delle quote di importazione. Di norma le quote devono basarsi sui dati più recenti rappresentativi disponibili, in tal caso quelli del 1999, e pertanto mantenere come anno di riferimento il 1996 potrebbe essere ritenuto arbitrario e potrebbe inoltre dar luogo ad una infrazione dei principi di non discriminazione e delle legittime aspettative.
(2) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 2037/2000 in conformità,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 4, paragrafo 3, punto i) del regolamento (CE) n. 2037/2000, alla lettera h) "la sua quota di mercato nel 1996" è sostituito da "la quota percentuale ad esso assegnata nel 1999".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto...
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