Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC (Text with EEA relevance)

Coming into Force08 April 2008,08 April 2012
End of Effective Date31 December 9999
Published date19 March 2008
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/216/oj
Date20 February 2008
Celex Number32008R0216
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 79, 19 March 2008
L_2008079IT.01000101.xml
19.3.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 79/1

REGOLAMENTO (CE) n. 216/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2008

recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) È opportuno garantire costantemente un livello elevato ed uniforme di protezione per i cittadini europei nel settore dell’aviazione civile mediante l’adozione di regole di sicurezza comuni e mediante misure per assicurare che i prodotti, le persone e le organizzazioni nella Comunità rispettino tali regole e quelle adottate in materia di protezione dell’ambiente. Ciò dovrebbe contribuire ad agevolare la libera circolazione di merci, persone e organizzazioni nel mercato interno.
(2) Inoltre, gli aeromobili di paesi terzi che operano verso, all’interno o in uscita dal territorio in cui si applica il trattato dovrebbero essere soggetti ad un adeguato controllo a livello comunitario entro i limiti fissati dalla convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago»).
(3) La convenzione di Chicago, alla quale hanno aderito tutti gli Stati membri, prevede già norme standard per garantire la sicurezza dell’aviazione civile e la protezione ambientale ad essa relativa. I requisiti essenziali della Comunità e le regole adottate per la loro attuazione dovrebbero assicurare che gli Stati membri adempiano agli obblighi introdotti dalla convenzione di Chicago, compresi quelli relativi ai paesi terzi.
(4) È opportuno che la Comunità fissi, in linea con le norme stabilite e le pratiche consigliate dalla convenzione di Chicago, requisiti essenziali applicabili ai prodotti aeronautici, parti e pertinenze, al personale e alle organizzazioni che partecipano alle operazioni di volo degli aeromobili, e applicabili al personale e ai prodotti che intervengono nella formazione e nell’esame medico dei piloti. La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad elaborare le norme di attuazione necessarie.
(5) Non appare opportuno assoggettare a norme comuni tutti gli aeromobili, in particolare quelli di semplice progettazione o operanti principalmente su base locale, nonché gli aeromobili costruiti da amatori o particolarmente rari o quelli dei quali esiste solo un numero ridotto di esemplari. Tali aeromobili dovrebbero restare sotto il controllo normativo degli Stati membri, senza che il presente regolamento comporti per gli altri Stati membri l’obbligo di riconoscere tali regimi nazionali. È opportuno, tuttavia, adottare misure adeguate per aumentare in generale il livello di sicurezza dell’aviazione da diporto o sportiva. Occorrerebbe tener conto, in particolare, di aeroplani ed elicotteri con una ridotta massa massima al decollo, le cui prestazioni sono in continuo progresso, che possono circolare in tutta la Comunità e che sono prodotti su scala industriale. Essi potrebbero, pertanto, essere regolamentati meglio a livello comunitario per garantire il livello uniforme di sicurezza e protezione ambientale necessario.
(6) È opportuno definire chiaramente l’ambito di applicazione dell’azione comunitaria in modo che sia possibile individuare, senza ambiguità, le persone, le organizzazioni e i prodotti soggetti al presente regolamento e alle sue norme di attuazione. È opportuno definire chiaramente tale ambito di applicazione facendo riferimento ad un elenco di aeromobili che sono esentati dall’applicazione del presente regolamento.
(7) I prodotti aeronautici, le parti e le pertinenze e gli operatori del trasporto aereo commerciale, nonché i piloti e le persone, i prodotti e le organizzazioni che intervengono nella loro formazione e nei loro esami medici, dovrebbero essere certificati o autorizzati dopo essere stati giudicati conformi ai requisiti essenziali che saranno fissati dalla Comunità in linea con le norme stabilite e le pratiche consigliate dalla convenzione di Chicago. La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad elaborare le norme di attuazione necessarie per stabilire le condizioni di rilascio del certificato o le condizioni della sua sostituzione a mezzo di una dichiarazione di capacità, tenendo conto dei rischi connessi con i differenti tipi di operazioni, quali certi tipi di lavoro aereo e voli locali con piccoli aeromobili.
(8) Per quanto riguarda le operazioni non commerciali, le regole operative e di concessione delle licenze dovrebbero essere adattate alla complessità dell’aeromobile ed è opportuno stabilire una corrispondente definizione.
(9) I privilegi associati alla licenza di pilota privato dovrebbero essere limitati dall’addestramento ricevuto per ottenere le relative abilitazioni, conformemente alle norme di attuazione.
(10) Per conseguire gli obiettivi comunitari di libera circolazione di merci, persone e servizi e quelli della politica comune dei trasporti, gli Stati membri dovrebbero, senza ulteriori requisiti o valutazioni, accettare i prodotti, le parti e le pertinenze, le organizzazioni o le persone certificati conformemente al presente regolamento e alle sue norme di attuazione.
(11) Dovrebbe essere prevista una sufficiente flessibilità per far fronte a circostanze speciali, come misure urgenti di sicurezza, necessità operative impreviste o di portata limitata. Dovrebbero essere inoltre adottate disposizioni per conseguire con altri mezzi un livello di sicurezza equivalente. Gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe ai requisiti del presente regolamento e delle sue norme di attuazione, a condizione che l’ambito di applicazione di tali deroghe sia strettamente delimitato e che la loro concessione sia sottoposta ad appropriato controllo della Comunità.
(12) È ampiamente riconosciuta la necessità di migliori soluzioni in tutti i settori considerati dal presente regolamento, con la conseguenza che determinati compiti attualmente svolti dalla Comunità o a livello nazionale possano essere espletati da un singolo organismo specializzato. Occorre pertanto, nell’ambito della struttura istituzionale della Comunità e dell’equilibrio dei poteri esistenti, creare un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l’Agenzia») che sia indipendente per le questioni tecniche e sia dotata di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. A questo scopo è necessario e opportuno che tale Agenzia sia un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica e che eserciti i poteri esecutivi conferitigli dal presente regolamento.
(13) Nel sistema istituzionale comunitario, l’applicazione del diritto comunitario compete primariamente agli Stati membri. Occorre pertanto dare esecuzione a livello nazionale ai compiti di certificazione imposti dal presente regolamento e dalle relative norme di attuazione. In taluni casi ben definiti, tuttavia, l’Agenzia dovrebbe essere autorizzata anche a svolgere i compiti di certificazione previsti dal presente regolamento. Per la stessa ragione, è opportuno che l’Agenzia abbia la facoltà di adottare le misure necessarie collegate alle operazioni di volo degli aeromobili, alla qualificazione degli equipaggi oppure alla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi ove ciò rappresenti il mezzo migliore per garantire l’uniformità e agevolare il funzionamento del mercato interno.
(14) Il regolamento (CE) n. 2111/2005 (3) impone all’Agenzia l’obbligo di comunicare tutte le informazioni che possono essere pertinenti per l’aggiornamento dell’elenco comunitario dei vettori aerei che, per motivi di sicurezza, sono soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità. Qualora l’Agenzia rifiuti di concedere un’autorizzazione a un vettore aereo ai sensi del presente regolamento essa dovrebbe trasmettere alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sulle quali si è basato il divieto stesso, in modo che il nome del vettore aereo possa essere iscritto, se necessario, sull’elenco in parola.
(15) Il funzionamento efficace di un sistema comunitario di sicurezza dell’aviazione civile nei campi disciplinati dal presente regolamento richiede una cooperazione rafforzata tra la Commissione, gli Stati membri e l’Agenzia, al fine di individuare le condizioni non sicure e adottare le necessarie misure correttive.
(16) La promozione di una «cultura della sicurezza» e il corretto funzionamento di un sistema di regolamentazione nei settori disciplinati dal presente regolamento richiedono che incidenti e inconvenienti siano notificati spontaneamente dai testimoni. Tali segnalazioni sarebbero agevolate dalla creazione di un ambiente non repressivo e si dovrebbero adottare opportune misure a livello di Stati membri per garantire la riservatezza delle informazioni e la tutela delle persone che le riferiscono.
(17) I risultati delle inchieste sugli incidenti aerei dovrebbero essere utilizzati con sollecitudine, in particolare quando riguardano difetti concernenti la progettazione degli aeromobili e/o aspetti operativi, in modo da assicurare la fiducia dei consumatori nei confronti dei trasporti aerei.
(18) Per poter raggiungere gli obiettivi di sicurezza del presente regolamento la Comunità dovrebbe usufruire dei
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