Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the control of salmonella and other specified food-borne zoonotic agents

Published date12 December 2003
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,legislazione veterinaria,tutela dei consumatori,aproximación de las legislaciones,legislación veterinaria,protección del consumidor,rapprochement des législations,législation vétérinaire,protection des consommateurs
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 325, 12 dicembre 2003,Diario Oficial de la Unión Europea, L 325, 12 de diciembre de 2003,Journal officiel de l’Union européenne, L 325, 12 décembre 2003
TESTO consolidato: 32003R2160 — IT — 01.07.2013

2003R2160 — IT — 01.07.2013 — 007.003


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (CE) N. 2160/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 novembre 2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 dell'12.12.2003, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
No page date
►M1 REGOLAMENTO (CE) N. 1003/2005 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2005 L 170 12 1.7.2005
►M2 REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006 L 363 1 20.12.2006
►M3 REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2007 L 280 5 24.10.2007
►M4 REGOLAMENTO (CE) N. 213/2009 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2009 L 73 5 19.3.2009
►M5 REGOLAMENTO (CE) N. 596/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009 L 188 14 18.7.2009
►M6 REGOLAMENTO (UE) N. 517/2011 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 2011 L 138 45 26.5.2011
►M7 REGOLAMENTO (UE) N. 1086/2011 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2011 L 281 7 28.10.2011
►M8 REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 L 158 1 10.6.2013


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 068, 13.3.2015, pag. 90 (517/2011)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2160/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 2003

sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 3 ),

considerando quanto segue:
(1) Gli animali vivi e i prodotti di origine animale sono riportati nell'elenco di cui all'allegato I del trattato. L'allevamento e l'immissione in commercio di prodotti di origine animale costituiscono una fonte di reddito per un'ampia parte della popolazione agricola. Lo sviluppo razionale di questo settore può essere ottenuto avviando misure veterinarie intese ad una sempre maggiore tutela della salute dell'uomo e degli animali nella Comunità.
(2) La protezione della salute umana contro le malattie e le infezioni direttamente o indirettamente trasmissibili tra gli animali e l'uomo (zoonosi) è di importanza capitale.
(3) Le zoonosi trasmissibili attraverso gli alimenti, oltre a causare malattie nell'uomo, possono comportare perdite economiche per l'industria alimentare e a livello della produzione primaria.
(4) Costituiscono fonte di preoccupazione anche le zoonosi trasmesse da fonti diverse dagli alimenti, in particolare quelle trasmesse dagli animali selvatici e dagli animali da compagnia.
(5) Le zoonosi presenti al livello della produzione primaria devono essere adeguatamente controllate per garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Tuttavia, nel caso di produzione primaria che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte dell'operatore alimentare che li produce, al consumatore finale o ai negozianti locali, è opportuno tutelare la salute pubblica mediante normative nazionali. Esiste in tal caso una stretta relazione tra produttore e consumatore. Tale produzione non dovrebbe avere un'incidenza significativa alla prevalenza media delle zoonosi tra il bestiame comunitario complessivo. I requisiti generali di campionatura e analisi possono non risultare pratici e appropriati per i produttori con numero molto ridotto di animali situati in regioni soggette a particolari vincoli geografici.
(6) La direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari ( 4 ) è stata adottata allo scopo di istituire sistemi di sorveglianza per talune zoonosi e misure di lotta contro la salmonella nel pollame.
(7) Tale direttiva fa obbligo agli Stati membri di presentare alla Commissione le misure nazionali che adottano per conseguire gli obiettivi della direttiva, e di redigere piani di sorveglianza della salmonella nel pollame. Tuttavia la direttiva 97/22/CE del Consiglio ( 5 ) che modifica la direttiva 92/117/CEE ha sospeso l'obbligo, in attesa della revisione della direttiva 92/117/CEE prevista dal suo articolo 15 bis.
(8) Numerosi Stati membri hanno già presentato i rispettivi piani di controllo della salmonella, che sono stati approvati dalla Commissione. Inoltre, tutti gli Stati membri avevano l'obbligo, a decorrere dal 1o gennaio 1998, di soddisfare i requisiti minimi per la salmonella specificati nell'allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE e di adottare norme che identificano le misure da adottare per impedire l'introduzione di salmonelle nelle aziende.
(9) I requisiti minimi si concentravano sulla sorveglianza e il controllo della salmonella nei gruppi riproduttori delle specie Gallus gallus. Qualora nei campioni prelevati si fosse accertata e confermata la presenza di sierotipi di Salmonella enteritidis o Salmonella thyphimurium, occorreva adottare le misure specifiche di controllo dell'infezione imposte dalla direttiva 92/117/CEE.
(10) Altre disposizioni legislative comunitarie disciplinano la sorveglianza e il controllo di determinate zoonosi nelle popolazioni animali. In particolare la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di salute degli animali nel contesto degli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 6 ), riguarda la tubercolosi dei bovini e la brucellosi dei bovini. La direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ( 7 ), tratta la brucellosi degli ovini e dei caprini. Il presente regolamento non dovrebbe creare inutili duplicazioni dei requisiti vigenti.
(11) Inoltre, la futura legislazione comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari dovrebbe contemplare elementi specifici in materia di prevenzione, controllo e sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, nonché requisiti specifici riguardanti la qualità microbiologica degli alimenti.
(12) A norma della direttiva 92/117/CEE occorre raccogliere dati relativi alla comparsa di zoonosi e di agenti zoonotici negli alimenti per animali, negli animali, nei prodotti alimentari e nell'uomo. Il sistema di raccolta dei dati, benché non armonizzato e pertanto non in grado di permettere un raffronto tra gli Stati membri, costituisce comunque una base di valutazione della situazione attuale riguardo alle zoonosi e agli agenti zoonotici nella Comunità.
(13) I risultati ottenuti grazie al sistema di raccolta dei dati dimostrano che alcuni agenti zoonotici, in particolare la Salmonella spp. e il Campylobacter spp., sono responsabili della maggior parte dei casi di trasmissione di zoonosi all'uomo. Sembra esservi una tendenza alla diminuzione dei casi di salmonellosi nell'uomo, in particolare dovuti a Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium, e che quindi rispecchia il successo delle relative misure di controllo adottate nella Comunità. Tuttavia, si ritiene che molti casi di infezione non vengano segnalati e pertanto i dati raccolti non danno necessariamente un quadro fedele della situazione.
(14) Nel suo parere sulle zoonosi adottato il 12 aprile 2000, il comitato scientifico per le misure veterinarie in relazione alla sanità pubblica ha considerato insufficienti le misure in vigore a tale data relative alla lotta contro le infezioni zoonotiche di origine alimentare e ha ritenuto che i dati epidemiologici attualmente raccolti dagli Stati membri sono incompleti e non pienamente comparabili. Di conseguenza, il comitato ha raccomandato di migliorare le disposizioni in materia di sorveglianza ed ha individuato alcune strategie finalizzate alla gestione del rischio.
(15) È quindi necessario migliorare gli attuali sistemi di sorveglianza e di raccolta dei dati relativi a specifici agenti zoonotici. Contemporaneamente, i sistemi di sorveglianza e di raccolta dei dati previsti dalla direttiva 92/117/CEE saranno sostituiti dalle norme previste dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio ( 8 ).
(16) In linea di principio, i controlli dovrebbero comprendere l'intera catena alimentare, dal campo alla tavola.
(17) Le norme che disciplinano tali controlli dovrebbero, in linea di massima, essere quelle previste dalla normativa comunitaria in materia di alimenti per animali, salute animale e igiene dei prodotti alimentari.
(18) Tuttavia, per talune zoonosi e taluni agenti zoonotici è necessario stabilire misure di controllo specifiche.
(19) Tali misure specifiche dovrebbero essere rapportate a obiettivi di riduzione della prevalenza di specifiche zoonosi ed agenti zoonotici.
(20) Nello stabilire gli obiettivi di riduzione delle zoonosi e degli agenti zoonotici nella popolazione animale occorrerà tenere conto, in particolare, della loro frequenza
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