Regulation (EC) No 218/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in the north-east Atlantic (recast) (Text with EEA relevance)

Published date31 March 2009
Subject Matterpolítica pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 87, 31 de marzo de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 87, 31 mars 2009
TESTO consolidato: 32009R0218 — IT — 10.01.2014

2009R0218 — IT — 10.01.2014 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (CE) N. 218/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 087, 31.3.2009, p.70)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
No page date
►M1 REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 L 158 1 10.6.2013
►M2 REGOLAMENTO (UE) N. 1350/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2013 L 351 1 21.12.2013




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 218/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2009

relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del comitato del programma statistico,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato ( 1 ),

considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale ( 2 ), ha subito diverse e sostanziali modifiche ( 3 ). In occasione di nuove modifiche, è opportuno, per un’esigenza di chiarezza, procedere alla rifusione del suddetto regolamento.
(2) La gestione delle risorse ittiche della Comunità richiede statistiche accurate e tempestive sulle catture effettuate dalle navi degli Stati membri che pescano nell’Atlantico nord-orientale.
(3) La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale, approvata con la decisione 81/608/CEE del Consiglio ( 4 ), istituisce la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale ed impone alla Comunità di trasmettere alla commissione summenzionata tutti i dati statistici disponibili da essa richiesti.
(4) La consulenza del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare, ai sensi dell’accordo di cooperazione stipulato tra il suddetto Consiglio e la Comunità ( 5 ), sarà resa più efficace dalla disponibilità di statistiche sulle attività dei pescherecci della Comunità.
(5) La convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale, approvata con la decisione 82/886/CEE del Consiglio ( 6 ), istituisce l’Organizzazione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale ed impone alla Comunità di trasmettere a detta organizzazione i dati statistici da essa richiesti.
(6) Vari Stati membri hanno chiesto di poter trasmettere i dati in una forma o su un supporto diverso da quello specificato nell’allegato IV (che rappresenta l’equivalente del questionario Statlant).
(7) Sono necessarie ulteriori definizioni e descrizioni da utilizzare nelle statistiche della pesca e nella gestione delle zone di pesca nell’Atlantico nord-orientale.
(8) Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 7 ).
(9) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare gli elenchi delle specie e delle regioni statistiche di pesca, nonché la descrizione di queste ultime ed il livello autorizzato di aggregazione dei dati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Ogni Stato membro trasmette alla Commissione dati sulle catture nominali annuali effettuate dalle navi registrate nello Stato membro o battenti bandiera dello Stato membro con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale.

I dati sulle catture nominali si riferiscono a tutti i prodotti ittici, a prescindere dalla loro forma, sbarcati o trasbordati in mare, escluso il pesce che, dopo la cattura, viene rigettato in mare, consumato a bordo o usato come esca. Sono esclusi i dati relativi all’acquacoltura. I dati sono rilevati in equivalente di peso vivi di tali sbarchi o trasbordi con arrotondamento alla tonnellata più vicina.

Articolo 2

1. I dati da trasmettere si riferiscono alle catture nominali di ognuna delle specie di cui all’allegato I nelle singole regioni statistiche di pesca elencate nell’allegato II e definite nell’allegato III.

2. I dati per ogni anno civile sono trasmessi entro sei mesi dalla fine dell’anno in questione. Non è richiesta la trasmissione di dati per combinazioni di specie/regioni di pesca per le quali non sono state registrate catture nel periodo annuale considerato. I dati relativi a specie di minor importanza in uno Stato membro non devono necessariamente essere identificati individualmente nella trasmissione, ma possono essere riuniti in un’unica voce, purché il peso dei prodotti registrati in tal modo non superi il 10 % del peso delle catture totali in quello Stato membro in quel mese.

▼M2

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 per modificare gli allegati I, II e III relativamente agli elenchi delle specie e delle zone statistiche di pesca, nonché alla descrizione di queste ultime e al livello autorizzato di aggregazione dei dati.

Tali atti delegati sono adottati solo se sono necessari al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, non modificano la natura facoltativa delle informazioni richieste e non impongono un significativo onere supplementare sugli Stati membri o sui rispondenti.

La Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti basato su un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).

▼B

Articolo 3

Salve le diverse disposizioni adottate nel quadro della politica comune della pesca, uno Stato membro è autorizzato ad utilizzare tecniche di campionamento per desumere i dati sulle catture per quelle parti della flotta peschereccia per le quali una rilevazione completa dei dati implicherebbe eccessive procedure amministrative. I particolari delle procedure di campionamento e della proporzione dei dati totali derivati da tali tecniche devono essere precisati dallo Stato membro nella relazione presentata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 4

Gli Stati membri adempiono gli obblighi nei confronti della Commissione imposti dagli articoli 1 e 2 trasmettendo i dati su supporto magnetico, il cui formato figura all’allegato IV.

Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell’allegato V.

Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono trasmettere i dati in una forma differente o su un supporto diverso.

▼M2

Articolo 5

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 10 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼B

Articolo 6

1. Entro il 1o gennaio 1993 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione particolareggiata sul metodo con cui vengono desunti i dati relativi alle catture nonché sulla rappresentatività e affidabilità dei dati medesimi. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione elabora un riepilogo di tali relazioni.

2. Gli Stati membri informano la Commissione sulle eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla loro introduzione.

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