Regulation (EC) No 2320/2002 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 establishing common rules in the field of civil aviation security (Text with EEA relevance) - Interinstitutional declaration
Celex Number | 32002R2320 |
Coming into Force | 19 January 2003 |
End of Effective Date | 28 April 2008 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2320/oj |
Published date | 30 December 2002 |
Date | 16 December 2002 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 355, 30 December 2002 |
30.12.2002 | IT | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee | L 355/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2320/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2002
che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
viste le conclusioni del Consiglio «Trasporti» del 16 ottobre 2001, in particolare il paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 15 novembre 2002,
considerando quanto segue:
(1) | Gli attentati criminali commessi a New York e Washington l'11 settembre 2001 indicano che il terrorismo rappresenta una delle più gravi minacce per gli ideali di democrazia e libertà e per i valori della pace, che sono il fondamento stesso dell'Unione europea. |
(2) | Nel settore dell'aviazione civile occorre garantire costantemente la protezione dei cittadini nella Comunità europea prevenendo gli atti di interferenza illecita. |
(3) | Ferme restando le norme degli Stati membri relative alla sicurezza nazionale e alle misure da adottarsi sulla base del Titolo VI del trattato sull'Unione europea, tale obiettivo dovrebbe essere conseguito mediante l'adozione di utili disposizioni nel settore della politica del trasporto aereo che istituiscano norme fondamentali comuni, basate sulle attuali raccomandazioni della conferenza europea per l'aviazione civile (CEAC), Documento 30. È opportuno delegare alla Commissione i poteri esecutivi per adottare le relative misure di attuazione dettagliate. Per prevenire atti illeciti, alcune di tali misure di attuazione dovrebbero restare segrete e non essere pubblicate. |
(4) | Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
(5) | I vari tipi di attività esercitate nel settore dell'aviazione civile non sono necessariamente soggetti allo stesso tipo di minaccia. È pertanto necessario che le misure di attuazione dettagliate siano debitamente adeguate alle speciali circostanze di ciascuna attività e alla sensibilità di alcune misure. |
(6) | Nei piccoli aeroporti l'applicazione di norme fondamentali comuni potrebbe essere sproporzionata, oppure la loro attuazione potrebbe rivelarsi impossibile per motivi pratici oggettivi. In tal caso alle competenti autorità degli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di applicare misure alternative che garantiscano un adeguato livello di protezione. La Commissione dovrebbe esaminare se tali misure sono giustificate da motivi pratici oggettivi e se forniscono un adeguato livello di protezione. |
(7) | La convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (convenzione di Chicago) detta le norme minime atte a garantire la sicurezza dell'aviazione civile. |
(8) | Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, ogni Stato membro dovrebbe adottare un programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, nonché un relativo programma per il controllo della qualità e un programma di formazione. |
(9) | In considerazione della varietà delle parti che intervengono nell'attuazione delle misure di sicurezza a livello nazionale, è necessario che ciascuno Stato membro designi un'unica autorità competente responsabile del coordinamento e del controllo dell'attuazione dei programmi per la sicurezza aerea. |
(10) | Agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di applicare misure più severe. |
(11) | Il controllo delle misure di sicurezza richiede l'istituzione, a livello nazionale, di adeguati sistemi di controllo della qualità e l'organizzazione di ispezioni sotto la supervisione della Commissione, allo scopo di verificare l'efficacia di ciascun sistema nazionale. |
(12) | Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). |
(13) | Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione congiunta dei Ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra, accordi che devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti. |
(14) | Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, e precisamente l'istituzione e l'applicazione di utili disposizioni nel settore della politica del trasporto aereo, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della dimensione europea del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita alle norme fondamentali comuni necessarie per raggiungere tali obiettivi di sicurezza aerea e non va al di là di quanto necessario a tal fine, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Obiettivi
1. Obiettivo principale del presente regolamento è istituire e attuare utili misure comunitarie al fine di prevenire atti di interferenza illecita nell'aviazione civile.
2. L'ulteriore obiettivo del regolamento è fornire la base per l'interpretazione uniforme delle disposizioni pertinenti della convenzione di Chicago, in particolare l'annesso n. 17.
3. Gli strumenti per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono:
a) | la definizione di norme fondamentali comuni sulle misure di sicurezza aerea; |
b) | l'istituzione di meccanismi adeguati per controllare l'applicazione delle norme. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento i seguenti termini sono così definiti:
1) «aeroporto», qualsiasi area situata in uno Stato membro aperta a operazioni di trasporto aereo commerciale;
2) «convenzione di Chicago», la convenzione sull'aviazione civile internazionale e i suoi annessi, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;
3) «sicurezza aerea», la combinazione di misure e risorse umane e materiali finalizzate alla salvaguardia dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. Le misure istituite dal presente regolamento si applicano a tutti gli aeroporti situati nei territori degli Stati membri cui si applica il trattato.
2. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla disputa relativa alla sovranità sul territorio nel quale detto aeroporto è situato.
3. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi di cui alla dichiarazione congiunta resa dai Ministri degli affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I Governi della Spagna e del Regno Unito comunicano al Consiglio tale data.
Articolo 4
Norme comuni
1. Le norme fondamentali comuni relative alle misure di sicurezza aerea sono basate sulle raccomandazioni figuranti attualmente nel documento 30 della conferenza europea per l'aviazione civile (CEAC) e sono riportate nell'allegato.
2. Le misure necessarie per l'attuazione e per l'adeguamento tecnico di tali norme fondamentali comuni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, tenendo nella debita considerazione i diversi tipi di operazioni e la sensibilità delle misure relative a:
a) | criteri di rendimento e prove di accettazione delle apparecchiature; |
b) | procedure particolareggiate contenenti informazioni sensibili; |
c) | criteri particolareggiati di esenzione dalle misure di sicurezza. |
3. La competente autorità di uno Stato membro può, sulla base di una valutazione del rischio locale, e ove l'applicazione delle misure di sicurezza specificate nell'allegato del presente regolamento possa essere sproporzionata, oppure quando dette misure non possano essere attuate a causa di motivi pratici oggettivi, adottare misure nazionali di sicurezza per fornire un adeguato livello di protezione negli aeroporti:
a) | con una media annuale di due voli commerciali al giorno; oppure |
b) | soltanto con voli dell'aviazione generale; oppure |
c) | con un'attività commerciale limitata ad aeromobili di peso massimo al decollo (Maximum Take off Weight-MTOW) inferiore a 10 t o con un numero di posti inferiore a 20, |
tenuto conto delle specificità di tali piccoli aeroporti.
Lo Stato membro interessato comunica dette misure alla Commissione.
4. La Commissione esamina se le misure adottate da uno Stato membro ai sensi del paragrafo 3 sono giustificate da motivi pratici oggettivi e se offrono un adeguato livello di protezione. Se le misure non rispettano tali criteri, la Commissione adotta una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3; in tal caso lo Stato membro revoca dette misure o le adegua.
Articolo 5
Programmi nazionali per la sicurezza dell'aviazione civile
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro adotta un programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, inteso a garantire l'applicazione...
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