Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on drug precursors (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date18 February 2004
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 47, 18 febbraio 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 47, 18 de febrero de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 47, 18 février 2004

02004R0273 — IT — 13.01.2021 — 005.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (CE) N. 273/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 febbraio 2004 relativo ai precursori di droghe (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 047 del 18.2.2004, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
M1REGOLAMENTO (CE) N. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009 L 87 109 31.3.2009
►M2REGOLAMENTO (UE) N. 1258/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 L 330 21 10.12.2013
►M3REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1443 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2016 L 235 6 1.9.2016
►M4REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/729 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2018 L 123 4 18.5.2018
►M5REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1737 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2020 L 392 1 23.11.2020




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 273/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 febbraio 2004

relativo ai precursori di droghe

(Testo rilevante ai fini del SEE)



▼M2

Articolo 1

Ambito di applicazione e obiettivi

Il presente regolamento fissa provvedimenti armonizzati per il controllo e il monitoraggio intraunionale di talune sostanze frequentemente impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, per impedirne la diversione.

▼B

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

▼M2

a)

«sostanza classificata»: qualsiasi sostanza elencata nell’allegato I che può essere usata per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, compresi le miscele e i prodotti naturali contenenti tali sostanze, ma esclusi le miscele e i prodotti naturali contenenti sostanze classificate, composti in modo che tali sostanze non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici, i medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e i medicinali veterinari quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

▼B

b)

«sostanze non classificate»: tutte le sostanze non elencate nell'allegato I ma di cui è noto l'uso nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

▼M2

c)

«immissione sul mercato»: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di sostanze classificate nell’Unione; o l’immagazzinamento, la fabbricazione, la produzione, la trasformazione, il commercio, la distribuzione o l’intermediazione di tali sostanze, a fini di fornitura nell’Unione;

▼B

d)

«operatore»: una persona fisica o giuridica che operi nell'immissione sul mercato di sostanze classificate;

e)

«organo internazionale di controllo degli stupefacenti»: l'organo istituito dalla convenzione unica sugli stupefacenti, del 1961, modificata dal protocollo del 1972;

f)

«licenze speciali»: la licenza rilasciata ad un particolare tipo di operatore;

g)

«registrazione speciale»: la registrazione effettuata per un particolare tipo di operatore;

▼M2

h)

«utilizzatore»: una persona fisica o giuridica diversa da un operatore che detiene una sostanza classificata ed effettua un’operazione di lavorazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore a un altro, miscelazione, trasformazione di sostanze classificate o le utilizza in qualsiasi altro modo;

i)

«prodotto naturale»: un organismo o una sua parte, in qualsiasi forma, o qualsiasi sostanza presente in natura quale definita all’articolo 3, punto 39, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

▼B

Articolo 3

Requisiti per l'immissione sul mercato di sostanze classificate

1.
Gli operatori che intendono immettere sul mercato sostanze classificate di cui alle categorie 1 o 2 dell'allegato I sono tenuti a nominare un responsabile della commercializzazione delle sostanze classificate, a notificare alle autorità competenti il nome e le coordinate di detto responsabile e a notificare loro immediatamente qualsiasi eventuale modifica al riguardo. Il responsabile provvede affinché il commercio di sostanze classificate effettuato dall'operatore sia conforme alle disposizioni del presente regolamento. Al responsabile sono conferiti i poteri di rappresentare l'operatore e di prendere le decisioni necessarie per l'espletamento dei compiti sopra citati.

▼M2

2.
Il possesso o l’immissione sul mercato di sostanze classificate della categoria 1 dell’allegato I è subordinato all’ottenimento da parte degli operatori e degli utilizzatori di una licenza dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti. Le autorità competenti possono rilasciare licenze speciali a farmacie, ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità pubbliche o forze armate. Tali licenze speciali sono valide soltanto per l’uso di sostanze classificate della categoria 1 dell’allegato I nell’ambito dei compiti ufficiali degli operatori interessati.
3.
L’operatore titolare di una licenza fornisce sostanze classificate della categoria 1 dell’allegato I solo a operatori o utilizzatori che sono anche titolari di una licenza e che hanno firmato una dichiarazione dell’acquirente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1.

▼B

4.
Ai fini della decisione sul rilascio della licenza le autorità competenti tengono conto in particolare della competenza e dell'integrità del richiedente. La licenza deve essere rifiutata ove vi sia ragionevole motivo per dubitare dell'idoneità e dell'affidabilità del richiedente o del responsabile della commercializzazione delle sostanze classificate. La licenza può essere sospesa o revocata dalle autorità competenti ove vi sia ragionevole motivo per ritenere che il titolare non sia più atto a possedere una licenza o che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali la licenza era stata rilasciata.

▼M2

5.
Fatto salvo il paragrafo 8, le autorità competenti possono limitare la validità di una licenza ad un massimo di tre anni o prescrivere agli operatori e agli utilizzatori l’obbligo di provare ad intervalli regolari, non superiori a tre anni, che le condizioni in virtù delle quali la licenza è stata rilasciata continuano a sussistere. Nella licenza sono menzionate l’operazione o le operazioni per le quali è valida e le sostanze classificate interessate. Le autorità competenti rilasciano, in via di principio, licenze speciali per un periodo di tempo indeterminato, ma possono sospenderle o revocarle ove vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il titolare non sia più atto a possedere una licenza o che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali la licenza era stata rilasciata.
6.
Gli operatori ottengono una registrazione dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti prima di immettere sul mercato le sostanze classificate della categoria 2 dell’allegato I. A decorrere dal 1o luglio 2015, gli utilizzatori ottengono una registrazione dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti prima di entrare in possesso di sostanze classificate della sottocategoria 2 A dell’allegato I. Le autorità competenti possono rilasciare licenze speciali a farmacie, ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità pubbliche o forze armate. Tali registrazioni speciali sono considerate valide soltanto per l’uso di sostanze classificate della categoria 2 dell’allegato I nell’ambito dei compiti ufficiali degli operatori o degli utilizzatori interessati.
6 bis.
L’operatore titolare di una registrazione fornisce sostanze classificate della sottocategoria 2 A dell’allegato I solo ad altri operatori o utilizzatori che sono titolari anche della registrazione e che hanno firmato una dichiarazione dell’acquirente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1.
6 ter.
Nel valutare se concedere la registrazione, le autorità competenti tengono conto, in particolare, della competenza e dell’integrità del richiedente. Esse rifiutano la registrazione se vi sono ragionevoli motivi di dubitare dell’adeguatezza e dell’affidabilità del richiedente o del responsabile del commercio delle sostanze classificate. Esse possono sospendere o revocare la registrazione se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che il titolare non sia più atto a possedere una registrazione o che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali la registrazione era stata concessa.
6 quater.
Le autorità competenti possono esigere dagli operatori e dagli utilizzatori il pagamento di una tassa per la domanda di licenza o di registrazione.

In caso di applicazione di una tassa, le autorità competenti valutano l’opportunità di modulare il livello della tassa in funzione delle dimensioni dell’impresa. Tale tassa si applica in forma non discriminatoria e non è superiore ai costi inerenti all’espletamento della domanda.

7.
Le autorità competenti inseriscono gli operatori e gli utilizzatori che hanno ottenuto una licenza o una registrazione nella banca dati europea di cui all’articolo 13 bis.
8.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis riguardo ai requisiti e alle condizioni...

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