Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on drug precursors (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Published date | 18 February 2004 |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 47, 18 febbraio 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 47, 18 de febrero de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 47, 18 février 2004 |
02004R0273 — IT — 13.01.2021 — 005.001
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►B | REGOLAMENTO (CE) N. 273/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 febbraio 2004 relativo ai precursori di droghe (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 047 del 18.2.2004, pag. 1) |
Modificato da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
M1 | REGOLAMENTO (CE) N. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009 | L 87 | 109 | 31.3.2009 |
►M2 | REGOLAMENTO (UE) N. 1258/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 | L 330 | 21 | 10.12.2013 |
►M3 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1443 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2016 | L 235 | 6 | 1.9.2016 |
►M4 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/729 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2018 | L 123 | 4 | 18.5.2018 |
►M5 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1737 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2020 | L 392 | 1 | 23.11.2020 |
▼B
REGOLAMENTO (CE) N. 273/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 febbraio 2004
relativo ai precursori di droghe
(Testo rilevante ai fini del SEE)
▼M2
Articolo 1
Ambito di applicazione e obiettivi
Il presente regolamento fissa provvedimenti armonizzati per il controllo e il monitoraggio intraunionale di talune sostanze frequentemente impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, per impedirne la diversione.
▼B
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
▼M2
«sostanza classificata»: qualsiasi sostanza elencata nell’allegato I che può essere usata per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, compresi le miscele e i prodotti naturali contenenti tali sostanze, ma esclusi le miscele e i prodotti naturali contenenti sostanze classificate, composti in modo che tali sostanze non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici, i medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e i medicinali veterinari quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
▼B
«sostanze non classificate»: tutte le sostanze non elencate nell'allegato I ma di cui è noto l'uso nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
▼M2
«immissione sul mercato»: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di sostanze classificate nell’Unione; o l’immagazzinamento, la fabbricazione, la produzione, la trasformazione, il commercio, la distribuzione o l’intermediazione di tali sostanze, a fini di fornitura nell’Unione;
▼B
«operatore»: una persona fisica o giuridica che operi nell'immissione sul mercato di sostanze classificate;
«organo internazionale di controllo degli stupefacenti»: l'organo istituito dalla convenzione unica sugli stupefacenti, del 1961, modificata dal protocollo del 1972;
«licenze speciali»: la licenza rilasciata ad un particolare tipo di operatore;
«registrazione speciale»: la registrazione effettuata per un particolare tipo di operatore;
▼M2
«utilizzatore»: una persona fisica o giuridica diversa da un operatore che detiene una sostanza classificata ed effettua un’operazione di lavorazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore a un altro, miscelazione, trasformazione di sostanze classificate o le utilizza in qualsiasi altro modo;
«prodotto naturale»: un organismo o una sua parte, in qualsiasi forma, o qualsiasi sostanza presente in natura quale definita all’articolo 3, punto 39, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
▼B
Articolo 3
Requisiti per l'immissione sul mercato di sostanze classificate
▼M2
▼B
▼M2
In caso di applicazione di una tassa, le autorità competenti valutano l’opportunità di modulare il livello della tassa in funzione delle dimensioni dell’impresa. Tale tassa si applica in forma non discriminatoria e non è superiore ai costi inerenti all’espletamento della domanda.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis riguardo ai requisiti e alle condizioni...
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