Regulation (EC) No 396/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 amending Regulation (EC) No 1081/2006 on the European Social Fund to extend the types of costs eligible for a contribution from the ESF

Published date21 May 2009
Subject MatterCoordination of structural instruments,economic, social and territorial cohesion,European Social Fund (ESF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 126, 21 May 2009
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21.5.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 126/1

REGOLAMENTO (CE) N. 396/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 148,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (3), statuisce che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve talune eccezioni previste per il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo (FSE).
(2) L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce quali spese sono ammissibili a un contributo del FSE a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento.
(3) La crisi finanziaria giustifica la necessità di semplificare ulteriormente le norme al fine di facilitare l’accesso alle sovvenzioni cofinanziate dal FSE.
(4) Nella relazione annuale per il 2007, la Corte dei conti europea ha raccomandato alle autorità legislative e alla Commissione di essere pronte a rivedere la concezione dei futuri programmi di spesa, prendendo in debita considerazione la semplificazione della base di calcolo delle spese ammissibili e il maggiore ricorso a pagamenti di somme forfettarie o a pagamenti sulla base di costi fissi in luogo del rimborso delle «spese effettive».
(5) Al fine di garantire la necessaria semplificazione della gestione, dell’amministrazione e del controllo delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione del FSE, in particolare di quelle legate ad un metodo di rimborso basato sul risultato, è opportuno aggiungere due ulteriori forme di costi ammissibili, segnatamente le somme forfettarie e i costi fissi basati su tabelle standard di costi unitari.
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