Regulation (EC) No 631/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 amending Council Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, and Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71, in respect of the alignment of rights and the simplification of procedures (Text with relevance for the EEA and for Switzerland)
Published date | 06 April 2004 |
Subject Matter | Free movement of workers,Social security for migrant workers,Social provisions |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 100, 06 April 2004 |
Regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
Gazzetta ufficiale n. L 100 del 06/04/2004 pag. 0001 - 0005
Regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 31 marzo 2004
che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure
(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,
viste le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 concernenti la creazione di una carta europea di assicurazione sanitaria,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),
considerando quanto segue:
(1) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, una tessera europea di assicurazione sanitaria avrebbe dovuto sostituire i moduli attualmente necessari per beneficiare dei trattamenti sanitari in un altro Stato membro. La Commissione è stata invitata a presentare una proposta prima del Consiglio europeo di primavera del 2003. La tessera dovrebbe semplificare le procedure.
(2) Per raggiungere tale obiettivo e superarlo ottimizzando i vantaggi offerti dalla tessera europea di assicurazione sanitaria per gli assicurati e le istituzioni, sono necessari alcuni adattamenti del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(3).
(3) Attualmente il regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede l'accesso a diversi tipi di prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso da quello competente o di residenza secondo la categoria a cui appartengono le persone assicurate e distingue tra "cure immediatamente necessarie" e "cure necessarie". Per una maggiore protezione delle persone assicurate è opportuno prevedere l'allineamento dei diritti di tutte le persone assicurate in materia di accesso alle prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso da quello in cui la persona interessata risulta essere assicurata o residente. In tali condizioni tutte le persone assicurate hanno diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora.
(4) È essenziale che siano adottate tutte le misure atte a garantire la corretta attuazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i), in tutti gli Stati membri, con particolare riferimento ai prestatori di cure.
(5) Per alcuni tipi di cure continue e che necessitano di un'infrastruttura specifica, come la dialisi ad esempio, è fondamentale per il paziente che la cura sia disponibile in caso di dimora in un altro Stato membro. A tale scopo la commissione amministrativa elabora un elenco di prestazioni in natura che sono oggetto di un accordo preventivo tra l'assicurato e l'istituzione che presta le cure, per assicurare la disponibilità di tali cure e favorire la libertà dell'assicurato di dimorare in un altro Stato membro.
(6) L'accesso alle prestazioni in natura in caso di dimora in un altro Stato membro ha luogo in principio su presentazione dell'apposito formulario previsto sulla base del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio(4) che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71. Alcuni Stati membri richiedono ancora, formalmente ma non nella prassi, il rispetto di formalità supplementari all'arrivo nel loro territorio. Tali esigenze, in particolare l'obbligo di presentare sistematicamente e preventivamente un attestato all'istituzione del luogo di dimora che certifichi il diritto alle prestazioni in natura, appaiono ormai inutilmente costrittive e tali da impedire la libera circolazione delle persone interessate.
(7) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano fornite informazioni adeguate in merito alle modifiche dei...
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