Regulation (EC) No 81/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 amending Regulation (EC) No 562/2006 as regards the use of the Visa Information System (VIS) under the Schengen Borders Code

Published date04 February 2009
Subject MatterJustice and home affairs,Free movement of persons,Immigration and asylum policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 35, 04 February 2009
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4.2.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 35/56

REGOLAMENTO (CE) n. 81/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione visti (VIS) a norma del codice frontiere Schengen

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, punto 2), lettera a),

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2), stabilisce condizioni, criteri e regole dettagliate per disciplinare le verifiche ai valichi di frontiera e la sorveglianza alle frontiere, comprese le verifiche nel sistema d’informazione Schengen.
(2) Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (3), mira a migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti. Tra gli obiettivi del VIS figurano la semplificazione delle verifiche ai valichi di frontiera esterna e la facilitazione della lotta antifrode.
(3) Il regolamento (CE) n. 767/2008 definisce i criteri di ricerca e le condizioni per l'accesso ai dati da parte delle autorità competenti, per l'esecuzione dei controlli ai valichi di frontiera esterni, allo scopo di verificare l'identità dei titolari del visto e l'autenticità del visto, nonché il rispetto delle condizioni d'ingresso e per consentire l'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri.
(4) Soltanto una verifica delle impronte digitali consente di confermare con certezza che la persona che intende entrare nello spazio Schengen è la stessa cui è stato rilasciato il visto. È quindi necessario disporre l'utilizzazione del VIS alle frontiere esterne.
(5) Per verificare il rispetto delle condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 e adempiere con successo al proprio compito, le guardie di frontiera dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni disponibili necessarie, compresi i dati consultabili nel VIS.
(6) Onde evitare che siano elusi i valichi di frontiera presso i quali è utilizzato il VIS e per garantire la piena efficienza del sistema si rende pertanto particolarmente necessario un uso armonizzato dello stesso per i controlli all'ingresso alle frontiere esterne.
(7) Essendo opportuno, in caso di domande rinnovate, che i dati biometrici siano riutilizzati e copiati dalla prima domanda registrata nel VIS, l'uso del VIS per i controlli di ingresso alle frontiere esterne dovrebbe essere obbligatorio.
(8) L'uso del VIS dovrebbe comportare una ricerca sistematica nel VIS stesso utilizzando il numero della vignetta visto, combinato con una verifica delle impronte digitali. Tuttavia, visto il potenziale impatto di tali ricerche sui tempi di attesa ai valichi di frontiera, dovrebbe essere possibile, per un periodo transitorio, mediante deroga e in circostanze rigorosamente definite, consultare il VIS senza verifica sistematica delle impronte digitali. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che il ricorso a tale deroga avvenga solo quando tutte le condizioni sono pienamente soddisfatte e che la durata e la frequenza dell'applicazione di tale deroga sia limitata al minimo strettamente necessario nei vari valichi di frontiera.
(9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 562/2006.
(10) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la definizione di norme applicabili all'uso del VIS alle frontiere esterne, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(11) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(12) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (4), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999,
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