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14.6.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 161/1 |
REGOLAMENTO (CE) n. 842/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2006
su taluni gas fluorurati ad effetto serra
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, e l'articolo 95 per quanto riguarda gli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2), alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 14 marzo 2006,
considerando quanto segue:
(1) | Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (3) individua nei cambiamenti climatici una priorità d'intervento. Esso riconosce che la Comunità si è impegnata a realizzare tra il 2008 e il 2012 una riduzione dell'8 % delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e che, a lungo termine, sarà necessario ridurre le emissioni complessive di gas ad effetto serra del 70 % circa rispetto al 1990. |
(3) | La decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (5), stabilisce per la Comunità e i suoi Stati membri l'impegno a ridurre, nel periodo 2008-2012, le emissioni antropiche aggregate dei gas ad effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto nella misura dell'8 % rispetto ai livelli del 1990. |
(4) | Molti gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto e dal presente regolamento sono gas ad alto potenziale di riscaldamento globale. |
(5) | Occorre emanare disposizioni per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, fatte salve la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (6), la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (7), la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (8), e la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (9). |
(6) | L'obiettivo principale del presente regolamento è la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplate dal protocollo di Kyoto e pertanto la protezione dell'ambiente; la base giuridica dovrebbe quindi essere l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato. |
(7) | È tuttavia opportuno adottare provvedimenti a livello comunitario sulla base dell'articolo 95 del trattato per armonizzare le prescrizioni relative all'uso di gas fluorurati ad effetto serra e all'immissione in commercio e all'etichettatura di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Le restrizioni riguardanti l'immissione in commercio e l'uso di determinate applicazioni dei gas fluorurati ad effetto serra sono considerate appropriate, ove siano disponibili alternative valide e non sia possibile migliorare il contenimento e il recupero. Occorre inoltre tenere presenti sia le iniziative volontarie di alcuni settori dell'industria sia il fatto che lo sviluppo di soluzioni alternative è ancora in corso. |
(8) | L'applicazione e il controllo del rispetto del presente regolamento dovrebbero stimolare l'innovazione tecnologica promuovendo lo sviluppo continuo di tecnologie alternative e la transizione a tecnologie già esistenti più favorevoli all'ambiente. |
(9) | Gli Stati membri dovrebbero agevolare la spedizione transfrontaliera di gas fluorurati ad effetto serra recuperati a fini di rigenerazione o distruzione all'interno della Comunità conformemente al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (10). |
(10) | L'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, di cui all'allegato II, è pregiudizievole per gli obiettivi e gli impegni della Comunità e degli Stati membri in materia di cambiamenti climatici ed è quindi necessario limitare l'immissione sul mercato di detti prodotti e apparecchiature per quanto concerne la Comunità. Altrettanto pregiudizievoli potrebbero essere altre applicazioni contenenti gas fluorurati ad effetto serra e pertanto dovrebbe essere riesaminata la necessità di un'estensione dell'allegato II tenendo conto dei benefici ambientali, della fattibilità tecnica e del rapporto costo/efficacia. |
(11) | Nell'allegato II della decisione 2002/358/CE sono stati fissati obiettivi di riduzione diversi per i singoli Stati membri e gli Stati membri hanno adottato azioni specifiche per conseguire detti obiettivi. A norma dell'articolo 95 del trattato, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di mantenere le misure nazionali adottate per conseguire detti obiettivi nazionali per un periodo limitato. |
(12) | Per contribuire all'adempimento degli impegni della Comunità e degli Stati membri assunti nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, del protocollo di Kyoto e della decisione 2002/358/CE, la direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (11), e il presente regolamento, ambedue volti a prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, dovrebbero essere adottati e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell ' Unione europea simultaneamente. |
(13) | Occorre emanare disposizioni per il monitoraggio, la valutazione e la revisione delle disposizioni contenute nel presente regolamento. |
(14) | Gli Stati membri devono emanare sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e provvedere alla loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. |
(15) | Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
(16) | Poiché gli obiettivi del presente regolamento, cioè il contenimento di determinati gas fluorurati ad effetto serra e la comunicazione dei relativi dati nonché la limitazione dell'uso e dell'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra per proteggere l'ambiente e salvaguardare il mercato interno, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(17) | È opportuno adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (12), |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
Obiettivo del presente regolamento è contenere, prevenire e quindi ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto. Il regolamento si applica ai gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato A del suddetto protocollo. L'allegato I del presente regolamento contiene un elenco dei gas fluorurati ad effetto serra attualmente contemplati dal presente regolamento, insieme ai rispettivi potenziali di riscaldamento globale. Alla luce delle revisioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto ed accolte dalla Comunità e dagli Stati membri, l'allegato I può essere riesaminato e, se necessario, successivamente aggiornato.
Il presente regolamento riguarda il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I, l'etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo degli usi di cui all'articolo 8 e i divieti in materia di immissione in commercio dei prodotti e apparecchiature di cui all'articolo 9 e all'allegato II, nonché la formazione e certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate dal presente regolamento.
Il presente regolamento si applica fatte salve le direttive 75/442/CEE, 96/61/CE, 2000/53/CE e 2002/96/CE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) | «gas fluorurati ad effetto serra», gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6) quali elencati nell'allegato I nonché i preparati contenenti tali sostanze, ma escluse le sostanze controllate ai |
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