Regulation (EC) No 923/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 1692/2006 establishing the second Marco Polo programme for the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport system (Marco Polo II) (Text with EEA relevance)

Published date09 October 2009
Subject MatterEnvironment,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 266, 09 October 2009
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9.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 266/1

REGOLAMENTO (CE) N. 923/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71, paragrafo 1, e l’articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Il riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione dal titolo «Mantenere l’Europa in movimento — Una mobilità sostenibile per il nostro continente», del 22 giugno 2006, evidenzia il potenziale del programma Marco Polo, istituito dal regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («programma Marco Polo») (3) come fonte di finanziamento in grado di offrire agli operatori del trasporto stradale su assi congestionati soluzioni alternative con altri modi di trasporto. Il programma Marco Polo costituisce pertanto un elemento fondamentale dell’attuale politica dei trasporti.
(2) In assenza di un’azione risoluta, il trasporto di merci complessivo su strada in Europa dovrebbe crescere di oltre il 60 % entro il 2013. L’effetto sarebbe un aumento previsto del trasporto internazionale di merci su strada di 20,5 miliardi di tonnellate/km l’anno per l’Unione europea entro il 2013, con conseguenze negative in termini di ulteriori costi per infrastrutture stradali, incidenti, congestione del traffico, inquinamento locale e globale, danni ambientali e inaffidabilità della catena di approvvigionamento e delle attività logistiche.
(3) Per far fronte a questo aumento è necessario utilizzare più di quanto si faccia attualmente il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e per vie d’acqua interne ed incentivare nuove poderose iniziative del settore dei trasporti e della logistica, compresi gli interporti e altre piattaforme che facilitano l’intermobilità, per promuovere nuovi approcci e l’impiego di innovazioni tecniche in tutti i modi di trasporto e nella loro gestione.
(4) Un obiettivo dell’Unione europea è rafforzare le modalità di trasporto ecocompatibili, indipendentemente dal fatto che tale obiettivo determini o meno uno specifico trasferimento modale o un effetto di prevenzione nel caso del trasporto di merci su strada.
(5) A norma del regolamento (CE) n. 1692/2006 (4), alla Commissione è stato richiesto di effettuare una valutazione del programma Marco Polo («il programma») e, qualora necessario, di presentare proposte per la modifica di tale programma.
(6) Una valutazione esterna dei risultati del programma Marco Polo stimava che tale programma non avrebbe conseguito i suoi obiettivi di trasferimento modale e conteneva alcune raccomandazioni per migliorarne l’efficacia.
(7) La Commissione ha effettuato un’analisi d’impatto delle misure proposte dalla valutazione esterna e di altre misure volte a potenziare l’efficienza del programma. Da tale analisi è emersa la necessità di apportare una serie di modifiche al regolamento (CE) n. 1692/2006 intese a facilitare la partecipazione delle piccole imprese e delle microimprese, abbassare le soglie di ammissibilità delle azioni, aumentare l’intensità del finanziamento e semplificare l’attuazione del programma e le relative procedure amministrative.
(8) È opportuno incrementare la partecipazione al programma delle piccole imprese e delle microimprese consentendo a singole imprese di presentare domanda di finanziamento e abbassando le soglie di ammissibilità per le proposte presentate da imprese di navigazione interna.
(9) Le soglie di ammissibilità delle proposte presentate per il finanziamento dovrebbero essere abbassate ed espresse in tonnellate/km trasferite annualmente, fatta eccezione per le azioni comuni di apprendimento. Queste soglie dovrebbero essere calcolate su tutto il periodo di attuazione delle azioni di cui all’allegato senza fissare alcun tasso annuale di attuazione. Non dovrebbe essere più necessaria una soglia specifica applicabile alle azioni di riduzione del traffico e per questo tipo di azione, così come per le azioni catalizzatrici e le azioni delle autostrade del mare, è opportuno stabilire una durata minima.
(10) È opportuno aumentare l’intensità del finanziamento introducendo una definizione di «merci» che includa l’elemento del trasporto nel calcolo del trasferimento modale e autorizzando in via eccezionale proroghe alla durata massima per azioni che registrano ritardi di avviamento. È opportuno che si tenga conto nel testo, come modificato, dell’allegato al regolamento (CE) n. 1692/2006, dell’adeguamento dell’intensità del finanziamento da 1 EUR a 2 EUR, secondo la procedura di cui all’allegato I di detto regolamento.
(11) Al fine di semplificare l’attuazione del programma, è opportuno sopprimere l’allegato II del regolamento (CE) n. 1692/2006 sulle condizioni per la concessione del contributo finanziario applicabile alle infrastrutture ausiliarie. È inoltre opportuno eliminare la procedura di comitato per la selezione annuale delle azioni da finanziare.
(12) Si dovrebbe istituire un collegamento più dettagliato fra il programma e la rete transeuropea dei trasporti («RTE-T») che istituisce il quadro per le autostrade del mare, nonché ampliare le considerazioni ambientali in modo che comprendano la totalità dei costi esterni delle azioni.
(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1692/2006.
(14) Affinché le misure previste dal presente regolamento possano essere attuate nel modo più opportuno e rapido, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima successivamente alla sua adozione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1692/2006 è così modificato:

1) all’articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:
«p) “merci”: ai fini del calcolo delle «tonnellate/km» trasferite su strada, le merci trasportate, l’unità di trasporto intermodale più il veicolo stradale, comprese le unità di trasporto intermodale vuote e i veicoli stradali vuoti, nel caso in cui siano trasferiti su strada.»;
2) all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le azioni sono presentate da imprese o consorzi stabiliti negli Stati membri o nei paesi partecipanti di cui all’articolo 3, paragrafi 3 e 4.»;
3) l’articolo 5 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) azioni per le autostrade del mare; all’interno dell’Unione europea queste azioni sono coerenti con le caratteristiche del progetto prioritario delle autostrade del mare definito nel quadro della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (5);
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le specifiche condizioni per l’erogazione dei contributi e altre disposizioni relative alle diverse azioni sono stabilite nell’allegato.»;
4) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Aiuti di Stato Il contributo finanziario comunitario alle azioni contemplate dal programma non impedisce la concessione alle stesse di aiuti di Stato a livello nazionale, regionale o locale, purché tali aiuti siano compatibili con il regime degli aiuti di Stato prescritto dal trattato e nei limiti cumulativi fissati per i singoli tipi di azione di cui all’allegato.»;
5) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Presentazione di azioni Le azioni sono presentate alla Commissione in conformità delle disposizioni procedurali dettagliate adottate a norma dell’articolo 6. Le presentazioni contengono tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di procedere alla selezione a norma dei criteri di cui all’articolo 9. Se necessario, la Commissione fornisce assistenza ai richiedenti per facilitare il procedimento di presentazione, per esempio mediante un help-desk on line.»;
6) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Selezione delle azioni ai fini della concessione del contributo finanziario Le azioni presentate sono valutate dalla Commissione. Nella selezione delle azioni ai fini della concessione del contributo finanziario ai sensi del programma, la Commissione tiene conto di quanto segue:
a) degli obiettivi di cui all’articolo 1;
b) delle condizioni stabilite nella colonna appropriata dell’allegato;
c) del contributo delle azioni finalizzate alla riduzione della congestione stradale;
d) dei relativi benefici ambientali delle azioni e dei relativi benefici delle azioni in termini di riduzione dei costi esterni, compreso il loro contributo alla riduzione delle incidenze ambientali negative causate dal trasporto marittimo a breve distanza, dal trasporto ferroviario e per vie d’acqua interne. Attenzione specifica è data alle azioni che prescrivono requisiti più severi di quelli previsti dalla normativa
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