Regulation (EC) No 955/1999 of the European Parliament and of the Council of 13 April 1999 amending Council Regulation (EEC) No 2913/92 with regard to the external transit procedure

Published date07 May 1999
Subject MatterCommon customs tariff,Customs Union,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 119, 07 May 1999
EUR-Lex - 31999R0955 - IT 31999R0955

Regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio per quanto riguarda il regime di transito esterno

Gazzetta ufficiale n. L 119 del 07/05/1999 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 955/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 aprile 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio per quanto riguarda il regime di transito esterno

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 28, 100 A e 113,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato(3),

(1) considerando che il regime di transito esterno, quale disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(4), è destinato principalmente a semplificare gli scambi di merci non comunitarie nel territorio doganale della Comunità; che la necessità del ricorso a detto regime in concomitanza con l'esportazione di merci comunitarie deve essere valutata in rapporto a situazioni estremamente varie; che occorre comunque evitare che i prodotti che sono oggetto o beneficiano di misure all'esportazione possano, a seconda dei casi, sfuggire a dette misure o beneficiarne indebitamente, provvedendo affinché la normativa doganale nel suo complesso garantisca una sorveglianza e un controllo almeno equivalenti a quelli garantiti dal transito comunitario esterno; che, pur mantenendo la possibilità di far ricorso a tale regime in talune situazioni, è opportuno affidarne la definizione alla procedura del comitato;

(2) considerando che tutte le decisioni adottate nel quadro della procedura del comitato devono essere trasparenti sia per le amministrazioni doganali che per gli operatori economici;

(3) considerando che occorre definire come le autorità doganali appurano il regime, in relazione al luogo, al momento e alle condizioni in cui tale regime ha fine, per stabilire più chiaramente la portata e i limiti degli obblighi del titolare del regime di transito esterno e garantire che, in mancanza di elementi che consentano di determinare la fine del regime, permanga la piena responsabilità del titolare; che per aumentare la sicurezza e l'efficienza delle procedure di transito, occorre migliorare l'appuramento per mezzo di misure operative e mediante disposizioni di applicazione da determinare secondo la procedura del comitato, assicurando che le autorità doganali appurino il regime il più rapidamente possibile;

(4) considerando che occorre definire meglio le norme che disciplinano la garanzia nel regime di transito, compreso il ricorso ai vari sistemi di garanzia nonché i casi di esonero da questa, in particolare in seguito alla modifica della portata del transito per via marittima; che, per assicurare una protezione adeguata degli interessi finanziari degli Stati membri e della Comunità senza costituire un onere eccessivo per gli utilizzatori, detta garanzia e la determinazione del suo importo devono essere fondate sia sulla valutazione dell'affidabilità dell'operatore che sui rischi connessi alle merci; che, inoltre, è auspicabile una presentazione più logica e meglio strutturata delle disposizioni riguardanti la garanzia in regime di transito;

(5) considerando che, per salvaguardare le entrate della Comunità europea e degli...

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