Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 relating to fertilisers (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
| Published date | 21 November 2003 |
| Official Gazette Publication | Diario Oficial de la Unión Europea, L 304, 21 de noviembre de 2003,Journal officiel de l’Union européenne, L 304, 21 novembre 2003,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 304, 21 novembre 2003 |
02003R2003 — IT — 01.12.2020 — 018.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
| ►B | REGOLAMENTO (CE) N. 2003/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1) |
Modificato da:
| Gazzetta ufficiale | ||||
| n. | pag. | data | ||
| ►M1 | REGOLAMENTO (CE) N. 885/2004 DEL CONSIGLIO del 26 aprile 2004 | L 168 | 1 | 1.5.2004 |
| ►M2 | REGOLAMENTO (CE) N. 2076/2004 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2004 | L 359 | 25 | 4.12.2004 |
| ►M3 | REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006 | L 363 | 1 | 20.12.2006 |
| ►M4 | REGOLAMENTO (CE) N. 162/2007 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2007 | L 51 | 7 | 20.2.2007 |
| ►M5 | REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2008 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2008 | L 299 | 13 | 8.11.2008 |
| ►M6 | REGOLAMENTO (CE) N. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009 | L 87 | 109 | 31.3.2009 |
| ►M7 | REGOLAMENTO (CE) N. 1020/2009 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2009 | L 282 | 7 | 29.10.2009 |
| ►M8 | REGOLAMENTO (UE) N. 137/2011 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2011 | L 43 | 1 | 17.2.2011 |
| ►M9 | REGOLAMENTO (UE) N. 223/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2012 | L 75 | 12 | 15.3.2012 |
| ►M10 | REGOLAMENTO (UE) N. 463/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2013 | L 134 | 1 | 18.5.2013 |
| ►M11 | REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2014 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2014 | L 337 | 53 | 25.11.2014 |
| ►M12 | REGOLAMENTO (UE) 2016/1618 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2016 | L 242 | 24 | 9.9.2016 |
| ►M13 | REGOLAMENTO (UE) 2019/1102 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2019 | L 175 | 25 | 28.6.2019 |
| ►M14 | REGOLAMENTO (UE) 2020/1666 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2020 | L 377 | 3 | 11.11.2020 |
Rettificato da:
| ►C1 | Rettifica, GU L 267, 12.10.2007, pag. 23 (2003/2003) |
▼B
REGOLAMENTO (CE) N. 2003/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 2003
relativo ai concimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica a prodotti immessi sul mercato come concimi che rechino l'indicazione «concime CE».
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
| a) | «concime» : sostanza la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante; |
| b) | «elementi nutritivi principali» : esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e potassio; |
| c) | «elementi nutritivi secondari» : gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo; |
| d) | «microelementi» : gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, essenziali per la crescita delle piante in quantità esigue in confronto a quelle degli elementi nutritivi principali e secondari; |
| e) | «concime minerale» : un concime nel quale gli elementi nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o processi fisici e/o chimici industriali. Per convenzione possono essere classificati come concimi minerali la calciocianamide e l'urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione, nonché i concimi contenenti microelementi chelati o complessati; |
| f) | «microelemento chelato» : un microelemento legato ad una delle molecole organiche elencate nella sezione E.3.1. dell'allegato I; |
| g) | «microelemento complessato» : un microelemento legato ad una delle molecole elencate nella sezione E.3.2 dell'allegato I; |
| h) | «tipo di concimi» : concimi che hanno la medesima denominazione tipologica, quale specificata nell'allegato I; |
| i) | «concime semplice» : un concime azotato, fosfatico o potassico per il quale sia dichiarabile unicamente il titolo di uno degli elementi nutritivi principali; |
| j) | «concime composto» : un concime per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali, ottenuto per via chimica o per miscelazione ovvero mediante una combinazione di questi due metodi; |
| k) | «concime complesso» : un concime composto, ottenuto per reazione chimica, per soluzione od allo stato solido per granulazione, per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali. Per i concimi di questo tipo allo stato solido ogni granello contiene tutti gli elementi nutritivi nella loro composizione dichiarata; |
| l) | «concime ottenuto da miscelazione» : un concime ottenuto miscelando a secco più concimi, senza che si producano reazioni chimiche; |
| m) | «concime fogliare» : un concime adatto per l'applicazione e l'assunzione dell'elemento nutritivo all'apparato fogliare di una coltura; |
| n) | «concime fluido» : un concime in sospensione o in soluzione; |
| o) | «concime in soluzione» : un concime fluido esente da particelle solide; |
| p) | «concime in sospensione» : un concime bifase nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida; |
| q) | «dichiarazione» : precisazione della concentrazione di elementi nutritivi, incluse le forme e la solubilità, garantita entro tolleranze specificate; |
| r) | «titolo dichiarato» : titolo di un elemento o di un suo ossido che a norma della legislazione comunitaria è indicato su un'etichetta o su un documento di accompagnamento di un concime CE; |
| s) | «tolleranza» : la deviazione consentita del valore misurato del titolo di un elemento nutritivo dal suo valore dichiarato; |
| t) | «norme europee» : norme CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) ufficialmente riconosciute dalla Comunità, i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee; |
| u) | «imballaggio» : un involucro che può essere chiuso ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e fornire concimi, con una capacità non superiore ai 1 000 kg; |
| v) | «sfuso» : un concime non imballato ai termini del presente regolamento; |
| w) | «immissione sul mercato» : la fornitura di concime a titolo oneroso o gratuita, o immagazzinamento finalizzato alla fornitura. L'importazione di un concime nel territorio doganale della Comunità europea è considerata immissione sul mercato; |
| x) | «fabbricante» : la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del concime sul mercato; in particolare, è considerato fabbricante il produttore, l'importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che modifichi le caratteristiche di un concime. Tuttavia, non è considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche del concime. |
CAPO II
Immissione sul mercato
Articolo 3
Concimi CE
Un concime che appartenga ad un tipo di concimi elencato nell'allegato I e che soddisfi le prescrizioni stabilite nel presente regolamento può recare l'indicazione «concime CE».
L'indicazione «concime CE» non può essere utilizzata per un concime che non sia conforme al presente regolamento.
Articolo 4
Sede nella Comunità
Il fabbricante deve aver sede all'interno della Comunità ed è responsabile della conformità del «concime CE» alle disposizioni del presente regolamento.
Articolo 5
Libera circolazione
Articolo 6
Indicazioni obbligatorie
Al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 9, gli Stati membri possono disporre che l'indicazione dei titoli di azoto, fosforo e potassio dei concimi immessi sul mercato nel loro territorio assuma la forma seguente:
azoto solamente in forma elementare (N); e
fosforo e potassio solamente in forma elementare (P, K); oppure
fosforo e potassio solamente in forma di ossido (P2O5, K2O); oppure
fosforo e potassio simultaneamente in forma sia elementare che di ossido.
Qualora si opti per la possibilità di prescrivere che il titolo di fosforo e di potassio sia espresso in forma elementare, tutti i riferimenti alla forma di ossido che figurano negli allegati andranno letti come riferimenti alla forma elementare, servendosi dei fattori seguenti per convertire i valori numerici:
fosforo (P) = anidride fosforica (P2O5) × 0,436;
potassio (K) = ossido di potassio (K2O) × 0,830.
Gli Stati membri possono prescrivere che nei concimi per l'apporto di elementi nutritivi secondari nonché, laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 17, in quelli per l'apporto di elementi nutritivi principali immessi sul mercato nei rispettivi territori, il titolo di calcio, magnesio, sodio e zolfo sia espresso:
in forma di ossido (CaO, MgO, Na2O, SO3); ovvero
in forma di elementi (Ca, Mg, Na, S); ovvero
in entrambe queste...
Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI
Get Started for FreeUnlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations