Regulation (EC) No 290/2009 of the European Central Bank of 31 March 2009 amending Regulation (EC) No 63/2002 (ECB/2001/18) concerning statistics on interest rates applied by monetary financial institutions to deposits and loans vis-à-vis households and non-financial corporations (ECB/2009/7)
Coming into Force | 01 June 2010,28 April 2009 |
End of Effective Date | 31 December 2014 |
Celex Number | 32009R0290 |
Published date | 08 April 2009 |
Date | 31 March 2009 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2009/290/oj |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 94, 08 April 2009 |
8.4.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 94/75 |
REGOLAMENTO (CE) N. 290/2009 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 31 marzo 2009
che modifica il Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore
(BCE/2009/7)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
Visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,
Considerando quanto segue:
(1) | Dall’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) della Banca centrale europea del 20 dicembre 2001 relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (2), sono stati identificati un certo numero di miglioramenti sullo schema di segnalazione relativo ai nuovi prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie. Gli attuali obblighi segnaletici devono, pertanto, essere modificati. |
(2) | La previsione di una disaggregazione generale per i nuovi prestiti, che identifica separatamente i tassi di interesse applicati e il volume dei prestiti che sono garantiti da garanzie reali e/o personali dovrebbe facilitare la raccolta di dati più armonizzati a livello dell’area dell’euro e i confronti tra i paesi. |
(3) | La previsione di una disaggregazione per dimensione dei nuovi prestiti alle società non finanziarie dovrebbe fornire ulteriori informazioni sul finanziamento alle piccole e medie imprese. |
(4) | La previsione di una disaggregazione per periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse per i nuovi crediti dovrebbe fornire informazioni più omogenee sui tassi di interesse aumentando il numero delle categorie del periodo di determinazione e aumentando quindi l’omogeneità di ciascuna categoria. |
(5) | La segnalazione separata dei tassi di interesse applicati sui debiti da carte di credito (denominati anche credito da carte di credito) permetterà il monitoraggio di tali tassi di interesse e assicurerà un trattamento comune di tale strumento in tutti i paesi dell’area dell’euro. |
(6) | La categoria aggiuntiva dei nuovi prestiti alle imprese individuali all’interno della categoria «prestiti alle famiglie per altre finalità» fornirà ulteriori informazioni sul finanziamento alle società di persone e faciliterà l’analisi dell’andamento generale dei prestiti alle famiglie. |
(7) | La segnalazione aggiuntiva di nuovi prestiti alle società non finanziarie per scadenza dovrebbe facilitare la distinzione tra i tassi applicati al finanziamento a breve e a lungo termine. |
(8) | Per quanto riguarda i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, sono necessari un chiarimento, una ridefinizione e un collegamento più diretto al Regolamento (CE) n. 25/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (BCE/2008/32), del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (3). |
(9) | È necessario anche che le banche centrali nazionali (BCN) adottino regole più chiare per quanto concerne la stratificazione e la selezione degli operatori segnalanti e che sia specificato il diritto del Consiglio direttivo di controllare tali procedure, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) è modificato come segue:
1. | L’articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Consiglio direttivo avrà il diritto di controllare la conformità all’allegato I.» |
2. | L’allegato I è modificato in conformità dell’allegato I al presente regolamento. |
3. | L’allegato II è sostituito dall’allegato II al presente regolamento. |
4. | L’allegato IV è sostituito dall’allegato III al presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno seguente alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, paragrafo 3, si applica dal 1o giugno 2010.
Fatto a Francoforte sul Meno il 31 marzo 2009.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il Presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24.
(3) GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.
ALLEGATO I
L’allegato I al regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) è modificato come segue:
1. | Il paragrafo 7 della sezione III della parte 1 è sostituito dal seguente:
|
2. | Il paragrafo 16 della sezione V della parte 1 è sostituito dal seguente:
|
3. | Il paragrafo 20 della sezione V della parte 1 è sostituito dalla seguente:
|
(1) Ovvero, la somma delle varianze all’interno degli strati definite come deve essere sostanzialmente inferiore al totale della varianza della popolazione segnalante definita come
, dove h indica ciascuno strato, xi il tasso di interesse per l’istituzione i,
la semplice media dei tassi di interesse dello strato h, n il numero totale delle istituzioni nel campione e
media semplice dei tassi di interesse di tutte le istituzioni nel campione.
ALLEGATO II
ALLEGATO II
SCHEMA DI SEGNALAZIONE PER LE STATISTICHE SUI TASSI DI INTERESSE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE
Parte 1
TIPO DI TASSO
I. Tasso annualizzato concordato
Principio generale
1. | Il tipo di tasso che gli operatori segnalanti forniscono per tutte le categorie di strumenti di depositi e prestiti relativi alle nuove operazioni e alle consistenze è il tasso annualizzato concordato (annualised agreed rate, AAR). È definito come il tasso di interesse concordato individualmente tra l’operatore segnalante e la famiglia o la società non finanziaria per un deposito o un prestito, convertito su base annua e indicato in percentuale annua. L’AAR copre tutti i pagamenti in conto interessi su depositi e prestiti, ma non altre spese eventualmente applicate. Il disaggio, definito come la differenza tra l’importo nominale del prestito e l’importo ricevuto dal cliente, è considerato quale pagamento in conto interessi all’inizio del contratto (time t0) ed è pertanto riflesso nell’AAR |
2. | Se i pagamenti in conto interessi concordati tra l’operatore segnalante e la famiglia o la società non finanziaria sono capitalizzati ad intervalli regolari durante l’anno, ad esempio al mese o al trimestre piuttosto che annualmente, il tasso concordato è espresso su base annua per mezzo della formula seguente per derivare il tasso annuale concordato: ![]()
|
3. | Le banche centrali nazionali (BCN) possono richiedere agli operatori segnalanti di fornire, per tutti o alcuni strumenti di deposito e prestito relativi alle nuove operazioni e alle consistenze, il tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS) (narrowly defined effective rate, NDER), anziché l’AAR. Il TEDS è il tasso di |
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