Regulation (EEC) No 1251/70 of the Commission of 29 June 1970 on the right of workers to remain in the territory of a Member State after having been employed in that State

Published date30 June 1970
Subject MatterFree movement of workers
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 142, 30 juin 1970
EUR-Lex - 31970R1251 - IT

Regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 30/06/1970 pag. 0024 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 1 pag. 0052
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0348
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 1 pag. 0052
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0402
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 1 pag. 0064
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 1 pag. 0093
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 1 pag. 0093


REGOLAMENTO (CEE) N. 1251/70 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1970 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 48, paragrafo 3 d), e l'articolo 2 del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968 (2), e la direttiva n. 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968 (3), a conclusione di precedenti misure d'attuazione progressiva, hanno permesso di assicurare la libera circolazione dei lavoratori ; che il diritto di soggiorno acquisito dai lavoratori in attività ha per corollario il diritto riconosciuto dal trattato a detti lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego ; che devono essere stabilite le condizioni di esercizio di detto diritto;

considerando che il regolamento e la direttiva predetti contengono le disposizioni idonee concernenti il diritto dei lavoratori di prendere dimora in uno Stato membro al fine di svolgervi un'attività di lavoro ; che il diritto di rimanere, contemplato all'articolo 48, paragrafo 3 d), del trattato, va interpretato di conseguenza come diritto del lavoratore di mantenere la sua residenza sul territorio di uno Stato membro quando cessa di occuparvi un impiego;

considerando che la mobilità della manodopera nella Comunità implica per i lavoratori il diritto di svolgere attività di lavoro successivamente in più Stati membri senza subirne pregiudizio;

considerando che interessa anzitutto garantire al lavoratore residente sul territorio di uno Stato membro il diritto di rimanere in detto territorio quando cessa d'occuparvi un impiego per aver raggiunto l'età pensionabile o per sopravvenuta inabilità permanente al lavoro ; che interessa del...

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