Regulation (EEC) No 2727/75 of the Council of 29 October 1975 on the common organization of the market in cereals

Published date01 November 1975
Subject MatterCereals
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 281, 1 November 1975
EUR-Lex - 31975R2727 - IT 31975R2727

Regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 01/11/1975 pag. 0001 - 0016
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0158
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0013
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0013


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2727/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che le disposizioni fondamentali relative all ' organizzazione dei mercati nel settore dei cereali sono state più volte modificate successivamente alla loro adozione ; che i testi modificativi , a motivo del loro numero , della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzetta ufficiali , sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa ; che è quindi opportuno procedere alla loro codificazione ;

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l ' instaurazione di una politica agricola comune e che quest ' ultima deve comportare in particolare un ' organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere diverse forme a seconda dei prodotti ;

considerando che l ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali deve comprendere la fissazione di un sistema di prezzi unici del cereali per la Comunità ; che tale sistema presuppone la fissazione annua di un prezzo indicativo dei principali prodotti valido per tutta la Comunità , di un prezzo d ' intervento unico o di un prezzo d ' intervento di base , di prezzi d ' intervento derivati ai quali gli organismi competenti sono obbligati ad acquistare i cereali loro offerti , e di un prezzo d ' entrata al cui livello il prezzo dei prodotti importati deve essere ricondotto , mediante un prelievo variabile all ' importazione ;

considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato ; che in particolare nel settore dei cereali è necessario , per stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata , che gli organismi d ' intervento continuino a prendere misure d ' intervento sul mercato ;

considerando che la libera circolazione dei cereali all ' interno della Comunità deve consentire la compensazione tra le eccedenze delle zone produttrici e il fabbisogno delle zone deficitarie ; che nel caso del frumento tenero per non ostacolare tale compensazione è opportuno stabilire prezzi d ' intervento derivati dal prezzo di base , di modo che le differenze tra essi riflettano i divari dovuti , in caso di raccolto normale , alle condizioni naturali di formazione dei prezzi sul mercato e affinchù l ' offerta e le domanda possano adattarsi liberamente sul mercato stesso ; che , per gli altri prodotti di base , sembra che la compensazione tra le eccedenze delle zone produttrici e il fabbisogno delle zone deficitarie possa essere assicurata mediante la fissazione di un prezzo d ' intervento unico corrispondente ai prezzi d ' intervento più bassi che sarebbero stati fissati nella Comunità se fosse stato applicato ai prodotti stessi il regime previsto per il frumento tenero ;

considerando che gli organismi d ' intervento debbono , in determinate circostanze , poter prendere misure d ' intervento appropriate alle circostanze stesse ; che tuttavia , perchù sia mantenuta la necessaria uniformità dei regimi d ' intervento , occorre che tali circostanze vengano vagliate e tali misure siano adottate su un piano comunitario ;

considerando che è opportuno che i prezzi indicativi i prezzi d ' intervento ed i prezzi d ' entrata siano oggetto , durante la campagna di commercializzazione , di un certo numero di maggiorazioni mensili per tener conto , tra l ' altro , delle spese di magazzinaggio e di interessi inerenti alle giacenze dei cereali nella Comunità , nonchù della necessità di uno smercio delle scorte conforme alle esigenze del mercato ;

considerando che può risultare impossibile offrire ai produttori di frumento duro garanzie sufficienti mediante la fissazione di un prezzo che rispetti il rapporto esistente normalmente sul mercato mondiale tra i prezzi del frumento duro e quelli del frumento tenero ; che è tuttavia opportuno rispettare , per quanto possibile , tale rapporto nella Comunità a causa delle possibilità di sostituzione di questi due prodotti ; che è pertanto necessario prevedere la possibilità di concedere aiuti alla produzione di frumento duro ;

considerando che , vista la particolare situazione del mercato degli amidi , delle fecole e del glucosio ottenuto con il procedimento detto « di idrolisi diretta » può rivelarsi necessario prevedere una restituzione alla produzione per far sì che i prodotti di base utilizzati da questa industria siano messi a disposizione ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe applicando il regime dei prelievi e dei prezzi comuni ;

considerando che l ' attuazione di un mercato unico dei cereali per la Comunità implica , oltre ad un regime unico di prezzi , l ' instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità ; che , oltre al sistema degli interventi , anche un regime di scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all ' esportazione tende a stabilizzare il mercato comunitario , evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all ' interno della Comunità ; che , di conseguenza , è opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all ' importazione in provenienza dai paesi terzi e il versamento di una restituzione all ' esportazione verso detti paesi , ambedue volti a coprire la differenza fra i prezzi praticati all ' esterno e all ' interno della Comunità che , per quanto concerne i prodotti trasformati derivati dai cereali e soggetti al presente regolamento , è opportuno inoltre tener conto della necessità di assicurare una certa protezione all ' industria di trasformazione comunitaria ;

considerando che , come complemento al sistema suindicato , è opportuno prevedere , nella misura necessaria al suo buon funzionamento , la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo e , nella misura richiesta dalla situazione del mercato , il divieto totale o parziale di tale ricorso ; che inoltre necessario che la restituzione sia fissata in modo che i prodotti comunitari di base utilizzati dell ' industria di trasformazione della Comunità per l ' esportazione non siano sfavoriti da un regime detto di perfezionamento attivo , che inciterebbe tale industria ad accordare la preferenza all ' importazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi ;

considerando che le autorità competenti devono essere poste in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi per poter valutare l ' evoluzione del mercato e applicare eventualmente le misure necessarie previste dal presente regolamento ; che a tal fine è opportuno prevedere il rilascio di titoli d ' importazione o di esportazione abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca il compimento delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti ;

considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità ; che , tuttavia , il meccanismo dei prezzi e dei prelievi comuni può , in circostanze eccezionali , essere reso inoperante ; che per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che rischiano di derivarne è opportun permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie ;

considerando che , in una situazione di prezzi elevati sul mercato mondiale , occorre prevedere la possibilità di adottare misure idonee a garantire l ' approvvigionamento della Comunità e a mantenere la stabilità dei prezzi sui mercati della medesima ;

considerando che l ' attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti ; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore dei cereali ;

considerando che è opportuno autorizzare l Italia ad adottare , per alcuni anni , misure intese a diminuire l ' incidenza del nuovo regime sul livello dei prezzi dei cereali da foraggio in tale Stato membro , per facilitare l ' adeguamento del mercato italiano al nuovo regime ;

considerando che l ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali deve includere i prodotti di prima trasformazione contenenti cereali o alcuni prodotti non contenenti cereali ma direttamente sostituibili , quanto alla loro utilizzazione , ai cereali o ai prodotti che ne sono derivati ;

considerando che , nell ' ambito degli impegni internazionali relativi ai cereali , la Comunità è tenuta a fornire determinate informazioni sull ' evoluzione del proprio mercato ; che è opportuno prevedere che gli Stati membri forniscano alla Commissione i dati necessari ;

considerando che , per facilitare l ' attuazione delle disposizioni previste , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito di un comitato di gestione ;

considerando che la Comunità...

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