Regulation (EEC) No 574/72 of the Council of 21 March 1972 fixing the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community
Coming into Force | 01 January 1998,01 October 1972,01 January 2002 |
End of Effective Date | 30 April 2010 |
Published date | 27 March 1972 |
Celex Number | 31972R0574 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1972/574/oj |
Date | 21 March 1972 |
Official Gazette Publication | Journal officiel des Communautés européennes, L 74, 27 mars 1972 |
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 074 del 27/03/1972 pag. 0001 - 0083
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(I) pag. 0149
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(I) pag. 0159
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 1 pag. 0138
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 1 pag. 0156
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 1 pag. 0156
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 1 pag. 0106
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 1 pag. 0106
++++
( 1 ) GU n . L 149 del 5 . 7 . 1971 , pag . 2 .
( 2 ) GU n . 30 del 16 . 12 . 1958 , pag . 561/58 .
( 3 ) GU n . 30 del 16 . 12 . 1958 , pag . 597/58 .
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 574/72 DEL CONSIGLIO
del 21 marzo 1972
che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 2 , 7 e 51 ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 del Consiglio , del 14 giugno 1971 , relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ( 1 ) , in particolare l'articolo 97 ,
vista la proposta della Commissione , elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ,
visto il parere del Parlamento europeo ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ,
considerando che il regolamento n . 3 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ( 2 ) è stato sostituito dal regolamento ( CEE ) n . 1408/71 , il cui articolo 99 ha anche abrogato il regolamento n . 4 che determina le modalità di applicazione e integra le disposizioni del regolamento n . 3 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ( 3 ) , e che occorre prevedere modalità di applicazione adattate alle nuove norme di base e all'esperienza acquisita nel corso dei dodici anni di applicazione di tali testi ;
considerando che occorre in particolare precisare le istituzioni competenti di ciascuno Stato membro , i documenti da produrre e le formalità che debbono essere adempiute dagli interessati per beneficiare delle prestazioni , le modalità del controllo amministrativo e sanitario , nonché le condizioni per il rimborso delle prestazioni corrisposte dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro e le attribuzioni della Commissione dei conti ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento :
a ) il termine " regolamento " designa il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 ;
b ) il termine " regolamento di applicazione " designa il presente regolamento ;
c ) i termini definiti all'articolo 1 del regolamento hanno il significato che viene loro attribuito nel suddetto articolo .
Articolo 2
Modelli di stampati _ Informazioni sulle legislazioni _ Prontuari
1 . I modelli dei certificati , attestati , dichiarazioni , domande ed altri documenti necessari all'applicazione del regolamento e del regolamento di applicazione sono stabiliti dalla commissione amministrativa .
Due Stati membri o le loro autorità competenti possono , di comune accordo , sentito il parere della commissione amministrativa , adottare modelli semplificati nei rapporti reciproci .
2 . La commissione amministrativa puo raccogliere , ad uso delle autorità competenti di ciascuno Stato membro , informazioni sulle disposizioni delle legislazioni nazionali , comprese nel campo di applicazione del regolamento .
3 . La commissione amministrativa prepara i prontuari destinati a far conoscere agli interessati i loro diritti , nonché le formalità amministrative cui devono ottemperare per farli valere .
Il Comitato consultivo è consultato prima che tali prontuari siano stabiliti .
Articolo 3
Organismi di collegamento _ Comunicazioni tra le istituzioni e tra beneficiari e istituzioni
1 . Le autorità competenti possono designare degli organismi di collegamento , abilitati a comunicare direttamente tra loro .
2 . Ogni istituzione di uno Stato membro ed ogni persona che risiede o che dimora nel territorio di uno Stato membro puo rivolgersi all'istituzione di un altro Stato membro direttamente o tramite gli organismi di collegamento .
Articolo 4
Allegati
1 . L'allegato 1 indica l'autorità competente o le autorità competenti di ciascuno Stato membro .
2 . L'allegato 2 indica le istituzioni competenti di ciascuno Stato membro .
3 . L'allegato 3 indica le istituzioni del luogo di residenza e le istituzioni del luogo di dimora di ciascuno Stato membro .
4 . L'allegato 4 indica gli organismi di collegamento designati ai sensi dell'articolo 3 , paragrafo 1 del regolamento di applicazione .
5 . L'allegato 5 indica le disposizioni di cui all'articolo 5 , all'articolo 53 , paragrafo 3 , all'articolo 104 , all'articolo 105 , paragrafo 2 , all'articolo 116 e all'articolo 120 del regolamento di applicazione .
6 . L'allegato 6 indica la procedura di pagamento delle prestazioni scelta dalle istituzioni debitrici di ciascuno Stato membro , in conformità delle disposizioni dell'articolo 53 , paragrafo 1 del regolamento di applicazione .
7 . L'allegato 7 indica il nome e la sede delle banche di cui all'articolo 55 , paragrafo 1 del regolamento di applicazione .
8 . L'allegato 8 indica gli Stati membri per i quali sono applicabili , nei rapporti reciproci , le disposizioni dell'articolo 10 , paragrafo 2 , lettera d ) del regolamento di applicazione .
9 . L'allegato 9 indica i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura , in conformità delle disposizioni dell'articolo 94 , paragrafo 3 , lettera a ) e dell'articolo 95 , paragrafo 3 , lettera a ) del regolamento di applicazione .
10 . L'allegato 10 indica le istituzioni o gli organismi designati dalle autorità competenti , in particolare ai sensi dell'articolo 6 , paragrafo 1 , dell'articolo 11 , paragrafo 1 , dell'articolo 13 , paragrafi 2 e 3 , dell'articolo 14 , paragrafi 1 , 2 e 3 , dell'articolo 38 , paragrafo 1 , dell'articolo 70 , paragrafo 1 , dell'articolo 80 , paragrafo 2 , dell'articolo 81 , dell'articolo 82 , paragrafo 2 , dell'articolo 85 , paragrafo 2 , dell'articolo 89 , paragrafo 1 , dell'articolo 91 , paragrafo 2 , dell'articolo 102 , paragrafo 2 , dell'articolo 110 e dell'articolo 113 , paragrafo 2 del regolamento di applicazione .
TITOLO II
APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DEL REGOLAMENTO
Applicazione degli articoli 6 e 7 del regolamento
Articolo 5
Sostituzione del regolamento di applicazione agli accordi relativi all'applicazione delle convenzioni
Le disposizioni del regolamento di applicazione si sostituiscono a quelle degli accordi relativi all'applicazione delle convenzioni di cui all'articolo 6 del regolamento ; esse si sostituiscono anche , in quanto non siano indicate nell'allegato 5 , alle disposizioni relative all'applicazione delle disposizioni delle convenzioni di cui all'articolo 7 , paragrafo 2 , lettera c ) del regolamento .
Applicazione dell'articolo 9 del regolamento
Articolo 6
Ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata
1 . Se , tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 15 , paragrafo 3 del regolamento , l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata per l'invalidità , vecchiaia e morte ( pensioni ) in più regimi , ai sensi della legislazione di uno Stato membro , e se non è stato soggetto all'assicurazione obbligatoria in uno di questi regimi a titolo della sua ultima occupazione , puo beneficiare di dette disposizioni per l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata nel regime stabilito dalla legislazione di detto Stato membro , o in mancanza , nel regime di sua scelta .
2 . Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 9 , paragrafo 2 del regolamento , l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione dello Stato membro in causa un attestato relativo ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro . Tale attestato è rilasciato , a richiesta dell'interessato , dall'istituzione o dalle istituzioni che applicano le legislazioni sotto le quali ha compiuto detti periodi di assicurazione .
Applicazione dell'articolo 12 del regolamento
Articolo 7
Regole generali concernenti l'applicazione delle disposizioni relative al divieto di cumulo _ Applicazione delle suddette disposizioni alle prestazioni d'invalidità , vecchiaia e morte ( pensioni )
1 . Quando il beneficiario di una prestazione dovuta ai sensi della legislazione di uno Stato membro ha anche diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di uno o più altri Stati membri , si applicano le seguenti regole :
a ) Se l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12 , paragrafi 2 o 3 del regolamento comporta la riduzione o la sospensione concomitante di tali prestazioni , ciascuna di esse non puo essere ridotta né sospesa per un importo superiore all'importo ottenuto dividendo l'ammontare su cui verte la riduzione o la sospensione ai sensi della legislazione in base alla quale tale prestazione è dovuta , per il numero delle prestazioni soggette a riduzione o a sospensioni cui il beneficiario ha diritto .
b ) Se si tratta di prestazioni di invalidità , di vecchiaia o di morte (...
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