Regulation (EEC) No 729/70 of the Council of 21 April 1970 on the financing of the common agricultural policy

Published date28 April 1970
Subject MatterFinancial provisions,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 94, 28 avril 1970
EUR-Lex - 31970R0729 - IT

Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune

Gazzetta ufficiale n. L 094 del 28/04/1970 pag. 0013 - 0018
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0196
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0218
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0093
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0220
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0220
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0023
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0023


REGOLAMENTO (CEE) N. 729/70 DEL CONSIGLIO del 21 aprile 1970 relativo al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 209,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, con il regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), il Consiglio ha istituito il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia che costituisce parte del bilancio delle Comunità ; che tale regolamento prevede nel titolo I i principi da applicare dopo il periodo transitorio;

considerando che nella fase del mercato unico i sistemi di prezzo sono unificati e la politica agricola è comunitaria per cui gli oneri finanziari che ne derivano incombono alla Comunità ; che, in virtù di tale principio quale figura all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, sono finanziati dal Fondo le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli e le azioni comuni decise per raggiungere gli obiettivi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, ivi comprese le modifiche di struttura necessarie per il buon funzionamento del mercato comune;

considerando che occorre mantenere in particolare il principio secondo cui il Fondo comprende una sezione garanzia per le spese dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e una sezione orientamento per le spese comuni relative alle strutture agricole ; che l'amministrazione del Fondo è affidata alla Commissione e che è prevista una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia;

considerando che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 25, che sostituisce la nozione di imputabilità delle spese al Fondo con quella del finanziamento da parte della Comunità, occorre definire un nuovo sistema nel quale i fondi non sono più anticipati dagli Stati membri ma dalla Comunità;

considerando che il Consiglio, per quanto riguarda la sezione orientamento, deve decidere successivamente, secondo la procedura dell'articolo 43 del trattato, circa le azioni comuni da intraprendere determinandone il campo di applicazione, l'incidenza finanziaria e le altre condizioni;

considerando che è necessario mantenere in vigore, a talune condizioni, le disposizioni del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (3) che permettono di assicurare la continuità del finanziamento comunitario di azioni per il miglioramento delle strutture agricole;

considerando che devono essere adottate misure per prevenire e perseguire ogni irregolarità e per recuperare le somme perse in seguito a tali irregolarità o negligenze ; che occorre determinare la responsabilità per le conseguenze finanziarie di tali irregolarità o negligenze;

considerando che le spese della Comunità devono formare oggetto di controlli approfonditi ; che, a complemento dei controlli che gli Stati membri effettuano di loro iniziativa e che restano essenziali, occorre prevedere verifiche da parte di agenti della Commissione nonché la facoltà per quest'ultima di appellarsi agli Stati membri;

considerando che l'entità del finanziamento comunitario richiede una regolare informazione del Consiglio e del Parlamento europeo sotto forma di relazioni finanziarie;

considerando che è opportuno far coincidere l'attuazione del regime di finanziamento definito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 25 con l'assegnazione alla Comunità dei prelievi e altre entrate a titolo di risorse proprie prevista all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, (1)GU n. C 2 dell'8.1.1970, pag. 25. (2)GU n. 30 del 24.4.1962, pag. 992/62. (3)GU n. 34 del 27.2.1964, pag. 586/64.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato «Fondo», è una parte del bilancio delle Comunità.

Esso comprende due sezioni: - la...

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